Incarto n. 52.2002.380
Lugano 26 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. ottobre 2002 della
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 settembre 2002 del municipio di __________ che aggiudica alla ditta __________ la fornitura di un veicolo cat. B con lama neve e spandi-sale;
viste le risposte:
- 23 ottobre 2002 della ditta __________;
- 25 ottobre 2002 del municipio di __________;
preso atto della replica 8 novembre 2002 e delle dupliche:
- 20 novembre 2002 del municipio di __________;
- 21 novembre 2002 della ditta __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 giugno 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura di sette veicoli, fra cui un "veicolo comunale cat. B, lama neve e spandi-sale", dotato di motore a diesel, con una potenza minima di 85 kW.
Il bando di concorso stabiliva che la fornitura sarebbe stata aggiudicata secondo i seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- prezzo 40%
- caratteristiche tecniche 30%
- garanzie 15%
- disponibilità e ubicazione del servizio
di manutenzione e riparazione 10%
- termine di consegna 5%
B. Al concorso hanno preso parte quattro ditte, fra cui la __________, che ha offerto un veicolo __________, con motore diesel Iveco 8140 43 B con una potenza di 78 kW.
Valutate le offerte pervenutegli, l'UT comunale ha allestito la seguente classifica:
Ditta
prezzo
prezzo
tecnica
garanzie
ubicazione
termini
totale
__________
137'728.00
4
3
1.35
0.9
0.45
9.70
__________
149'865.30
2
2.7
1.35
1.0
0.45
7.50
__________
151'086.70
2
2.4
1.50
1.0
0.50
7.40
__________
149'865.30
2
2.7
1.35
0.7
0.45
7.20
__________
151'086.70
2
2.4
1.50
0.8
0.50
7.20
__________
159'064.00
0.8
2.7
1.35
1.0
0.45
6.30
__________
159'064.00
0.8
2.7
1.35
0.7
0.45
6.00
Preso atto di questa graduatoria, il 13 settembre 2002 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________.
C. Contro la predetta risoluzione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la carenza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione, l'insorgente ha in sostanza rilevato che il veicolo proposto dalla __________ non rispetta le prescrizioni per la limitazione dei gas e delle particelle inquinanti previste dalla normativa europea n. 88/77/EWG nella versione n. 1999/96/EG (Euro 3), imposte dall'allegato 5 cifra 211 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.
D. Il municipio e l'aggiudicataria hanno chiesto il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente.
L'autorità comunale ha in particolare rilevato che il veicolo offerto dalla ricorrente ha una potenza inferiore a quella minima richiesta dal capitolato (78 invece di 85 kW).
E. Della replica e delle dupliche si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb). Il conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano dalle condizioni preventivamente stabilite non possono dunque essere prese in considerazione (STA 2.07.2002 in re A.SA). L'aggiudicazione ad offerte difformi costituisce in effetti una palese violazione del principio della parità di trattamento (STA 25.09.2002 in re V.SA).
3. In concreto, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabilivano chiaramente che il motore dei veicoli offerti disponesse di una potenza minima di 85 kW.
La ricorrente ha proposto un veicolo munito di un motore di 78 kW. Non raggiungendo la potenza minima prescritta, l'offerta non è conforme alle esigenze fissate dalle prescrizioni di gara. Non può quindi entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Già per questo motivo l'impugnativa non può essere accolta.
Irrilevante è il fatto che il municipio se ne sia accorto soltanto ora, eccependo difformità con la risposta al ricorso. Il fatto che non abbia estromesso l'offerta prima dell'aggiudicazione non gli impedisce di rilevare il difetto in questa sede.
Le contestazioni sollevate in sede di replica dalla ricorrente, a proposito di questa esigenza del capitolato, vanno respinte siccome tardive (art. 38 cpv. 3 LCPubb) e prive di fondamento.
Se la ricorrente non condivideva la prescrizione di gara relativa alla potenza del motore, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando di concorso.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto senza che occorra esaminare l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto di aggiudicazione. Eccezione, che andrebbe respinta, perché l'offerta - difforme non può comunque conseguire l'aggiudicazione.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa, ma mitigate dal fatto che il municipio ha addotto soltanto ora il motivo di rigetto dell'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.- al comune di __________.
3. Intimazione a:
____________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario