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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.10.2002 52.2002.371

22 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,358 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00371  

Lugano 22 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di

__________,  __________,  entrambi patr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4208) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 28 maggio 2002 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di uno stabile commerciale/amministrativo sulle part. n. __________ e __________ RF

viste le risposte:

-      1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

-      2 ottobre 2002 della __________;

-    10 ottobre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     La resistente __________ è proprietaria di uno stabile ad uso amministrativo commerciale a forma di doppia L, situato a __________ in via __________ (part. n. __________ RF; zona R7). Il 20 febbraio 2002 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire a cavallo del confine con la part. n. __________ RF un nuovo immobile, articolato in più corpi edilizi, che verrebbe a collegarsi allo stabile esistente perpendicolarmente alla sua facciata E.

                                                                               N

                            part. 29                       part. 27

Alla domanda si sono opposti i ricorrenti dres __________ e __________, titolari di uno studio dentistico situato nell’attuale stabile della __________, rilevando essenzialmente che il nuovo immobile avrebbe otturato alcune aperture dei vani di cui sono locatari.

                                  B.   Il 28 maggio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, disponendo, a titolo di condizione della licenza, che i locali privati delle finestre sarebbero stati dichiarati inabitabili. Con atto separato, l'autorità comunale ha nel contempo respinto l'opposizione dei due conduttori, qui ricorrenti.

                                  C.   Con giudizio 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che fossero date le premesse per l’edificazione in contiguità e che i due edifici formassero un tutt’uno. La contiguità non sarebbe vietata dalle NAPR. La presenza di aperture sulla facciata E non vi osterebbe. Tanto le norme sulle distanze, quanto il fatto che lo stabile esistente sorga in posizione arretrata rispetto al confine fra i due fondi non sarebbero d’impedimento.

D.    Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

I ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza: la contiguità, ribadiscono, sarebbe esclusa dalla presenza di aperture sulla facciata e dal distacco di quest’ultima dal confine prospiciente. I due immobili non potrebbero in nessun caso essere considerati come un unico edificio.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e la __________, che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio governativo a loro sfavorevole è certa. È invece dubbio che in veste di semplici conduttori dello stabile della resistente fossero anche abilitati ad opporsi alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza edilizia. La qualità per agire in via di ricorso contro un permesso di costruzione rilasciato al vicino può invero essere riconosciuta anche ai titolari di semplici diritti obbligatori (A. Gadola, Die Rechtsmittelbefugnis des Nachbarn in Bausachen, BR 4/93, pag. 91 seg.; cfr. tuttavia RDAT 1992 I n. 17). Diversa, dal profilo dell'immediatezza dell'interesse fatto valere, è tuttavia la situazione dell'inquilino che contesta un intervento edilizio promosso dal proprietario dell'immobile sullo stesso fondo; ipotesi, questa, che si verifica nel caso concreto per la parte di costruzione, che verrebbe ad insistere sulla part. n. __________, in contiguità con l'edificio esistente.

La questione a sapere se il conduttore abbia veste per contrastare anche le iniziative edilizie assunte dal proprietario del fondo può comunque essere lasciata aperta, poiché il ricorso, tempestivo, va senz'altro respinto siccome palesemente infondato.

                                   2.   Le distanze minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono ad assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio) delle costruzioni. Conformemente al loro scopo, esse fanno stato tanto fra edifici situati su fondi contermini, quanto fra edifici posti sullo stesso fondo.

Le distanze tra edifici, a differenza di quelle dal confine, sono sottratte alla libera disposizione delle parti, che non possono accordarsi per ridurle. A meno che la legge applicabile non lo vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono tuttavia accordarsi per edificare in contiguità, sopprimendo qualsiasi spazio intermedio, in modo da formare un'unica costruzione, composta da due o più edifici, addossati l’uno all’altro, senza soluzione di continuità. A maggior ragione questa facoltà va riconosciuta al singolo proprietario per edificare due o più edifici all'interno del suo fondo.

Per autorizzare l'edificazione in contiguità, il contatto tra i singoli edifici non può ridursi a singoli, inconsistenti elementi di collegamento, ma deve estendersi a tutte le facciate contrapposte. Corpi di congiunzione tra singoli edifici possono determinare una situazione di contiguità soltanto quando sono di dimensioni sufficienti da farli apparire, dal profilo strutturale ed architettonico, come parti integranti di un’unica costruzione (STA 19.9.01 in re __________ consid. 3; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1211 seg.).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il progetto prevede di collegare la nuova costruzione allo stabile esistente mediante un corpo edilizio, destinato ad uffici, largo m 7.74, lungo m 12.63, alto m 18.23 e strutturato su quattro piani. Il pianterreno, occupato dalla rampa di accesso all'autorimessa sotterranea dello stabile esistente, rimarrebbe invece aperto verso N e verso S.

Controversa, in concreto, è unicamente la questione a sapere se questo corpo edilizio, insistente per circa 8 m sulla part. n. __________RF, possa sorgere in contiguità con lo stabile esistente, come ritiene il municipio, o se debba invece rispettare la distanza minima di 12 m, prescritta dall'art. 16 NAPR tra edifici alti sino a m 19.70, come sostengono i ricorrenti.

Orbene, le dimensioni, la consistenza e l'utilizzazione del corpo di collegamento in oggetto permettono di considerare questa parte della costruzione alla stregua di un vero e proprio edificio, che verrebbe realizzato in contiguità con lo stabile situato sulla part. __________RF. La diversa espressione architettonica degli edifici non impedisce di considerarli come parti distinte di un unico complesso immobiliare. L'autorizzazione a costruire in contiguità non presuppone che gli edifici presentino le medesime caratteristiche architettoniche. Una differenziazione può anzi essere auspicabile per rompere la monotonia degli agglomerati.

Priva di rilievo è la circostanza che questo corpo sorga a cavallo del confine fra i due fondi. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l'autorizzazione ad edificare in contiguità non dipende dal tracciato dei confini. Basti considerare che edifici contigui possono essere realizzati anche all'interno dello stesso fondo.

L'andamento del confine è importante soltanto per stabilire le distanze degli edifici da questo limite. In relazione alle distanze tra edifici non gioca alcun ruolo.

Altrettanto irrilevante è il fatto che lo stabile esistente sia munito di finestre e che queste vengano in parte otturate. Non può essere in nessun caso accreditata la tesi dei ricorrenti secondo cui la presenza di aperture nella facciata dello stabile preesistente, a ridosso della quale verrebbe a sorgere il nuovo edificio, escluderebbe l'edificazione in contiguità. Alcuni ordinamenti edilizi prescrivono invero, soprattutto nei nuclei, il rispetto di determinate distanze minime verso edifici muniti di aperture. Anche in questi casi i proprietari possono tuttavia accordarsi per sopprimerle. Nulla lo vieta. A maggior ragione deve essere ammessa questa possibilità nel caso concreto, ove si consideri che la __________ SA è proprietaria di entrambi i fondi.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va confermata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 16 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'500.- alla resistente a titoli di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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