Incarto n. 52.2002.368
Lugano 2 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 settembre 2002 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 3 settembre 2002 (n. 4205) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ammonimento;
viste le risposte:
- 25 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
- 1°ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1949), nata Trvalec, è entrata in Svizzera il 30 agosto 1969 in qualità di rifugiata proveniente dalla Cecoslovacchia, ottenendo l'asilo.
Il 26 giugno 1970 la ricorrente si è sposata a __________ con il connazionale __________ (1945). Dalla loro unione sono nati __________ (1970) e __________ (1977). Il matrimonio dei coniugi __________ è stato sciolto per divorzio con sentenza 28 dicembre 1992 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Dal 1974 __________, ora titolare della nazionalità slovacca, è al beneficio di un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 10 settembre 2004.
B. a) Il 27 marzo 2002 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che dal 1991 __________ aveva ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 100'601.65 (saldo comprensivo dell'anticipo alimenti in favore del figlio __________ dal 1991 al 1996) e che dal 2001 beneficiava mensilmente di un sussidio assistenziale di fr. 1'988.– integrativo agli alimenti in attesa di una decisione AI.
b) Per questi motivi, il 14 maggio 2002 il dipartimento l'ha ammonita, avvertendola di fare tutto il possibile per rendersi autosufficiente e che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti, segnatamente l'espulsione o il rimpatrio.
La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 10 e 11 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS.
C. Con giudizio 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha dapprima indicato che il debito assistenziale complessivo contratto dall'insorgente ammontava a fr. 112'529.65, ma che da tale importo bisognava decurtare gli anticipi per alimenti versati al figlio __________, ciò che riportava la somma effettiva percepita dall'interessata a circa fr. 50'000.–.
Considerato che quantomeno dal 2001 __________ era a carico in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'ammonimento nei confronti della stessa fosse conforme al principio della proporzionalità. Ha rilevato come essa adempisse i requisiti per essere rimpatriata, dal momento che non aveva fatto tutto il possibile per evitare di dover ricorrere all'aiuto finanziario dello Stato, in particolare chiedendo aiuto ai propri figli, ritenuto pure che il suo diritto a una rendita AI non era ancora garantito.
Infine, ha ritenuto che la stessa potesse rientrare nella Repubblica Slovacca, nonostante l'assenza di parenti nel suo Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Afferma di essere caduta a carico dell'assistenza sociale in particolare a causa dei problemi di salute, sottolineando di essere in attesa di una rendita AI. Asserisce che i figli non sono in grado di aiutarla finanziariamente.
Pone in evidenza il lungo soggiorno in Svizzera e sostiene di non poter rientrare nella Repubblica Slovacca, dove non avrebbe più parenti.
Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
3. In concreto, dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 __________ ha percepito dall'assistenza pubblica complessivamente fr. 2'600.–, dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 fr. 2'700.– e dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 2002 fr. 59'640.–, per un totale di fr. 64'940.–-, già dedotto l'importo di fr.47'589.65 quale anticipo alimenti in favore del figlio __________ (v. scritti 27 marzo e estratto conto 19 luglio 2002 dell'USSI alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione rispettivamente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Dal 2001 essa beneficia inoltre regolarmente di un sussidio assistenziale di fr. 1'988.– mensili integrativo agli alimenti per tutte le necessità dell'economia domestica in attesa di una decisione AI.
Di conseguenza, l'insorgente essendo dal 2001 a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante, le condizioni per l'espulsione previste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sarebbero adempiute. Ci si può invero chiedere se l'interessata dovrà ricorrere a tali sussidi anche in futuro. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso per i motivi che verranno esposti in seguito.
4. La decisione impugnata deve rispettare il principio di proporzionalità. In questo senso, bisogna segnatamente tenere conto della gravità della colpa dell'insorgente.
Durante il suo soggiorno in Svizzera __________ ha lavorato come impiegata per poi svolgere l'attività di ausiliaria aiuto domiciliare. Essa si è pure trovata a diverse riprese senza lavoro.
Dal 1° marzo 1999 l'insorgente è a carico dello Stato in modo continuo e l'11 maggio 2001 ha chiesto una rendita di invalidità perché soffre di fibromialgia e di depressione. Inoltre, a partire dal 2001, essa beneficia regolarmente di un sussidio assistenziale di fr. 1'988.– mensili.
Come adduce il Governo, il fatto di aver inoltrato una domanda per una rendita AI non significa ancora che la ricorrente ne abbia diritto. D'altra parte, però, l'esito della procedura di invalidità è determinante per stabilire se i motivi per ottenere l'assistenza pubblica erano fondati. A maggior ragione dal momento che il Consiglio di Stato ha stabilito che l'interessata si trova in malattia sin dal 1998 (risoluzione governativa ad 4, pag. 8).
Tuttavia dagli atti non è dato sapere se la procedura AI sia giunta a conclusione e con quale esito, in altre parole se tale instabilità professionale fosse imputabile alla ricorrente stessa.
Trattandosi di aspetti di certo rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, ne discende che lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato e dall'inserto di causa, è incompleto e non permette di decidere se la minaccia di espulsione sia opportuna.
5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo alla procedura AI della ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito del ricorso e considerato che l'insorgente è indigente, la domanda di assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio, va accolta. Non si assegnano per contro ripetibili (v. STA 3 giugno 1998 in re K. E. R.).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 3 settembre 2002 (n. 4205) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
§. Di conseguenza la patrocinatrice della ricorrente è invitata a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
4. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario