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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2003 52.2002.367

16 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·977 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.367  

Lugano 16 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 18 settembre 2002 del

__________, patrocinato da: avv. __________,  

Chiedente  

l'interpretazione della transazione giudiziale, stipulata con __________, __________ e __________ davanti al Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito del ricorso inoltrato dai qui resistenti contro la decisione 7 maggio 1991 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dagli stessi presentata avverso la licenza edilizia 5 novembre 1990, rilasciata dal municipio di __________ al comune per il riattamento della casa __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-      8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

-    31 dicembre 2002 di __________, __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 5 novembre 1990 il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per riattare la casa dello scultore __________ (part. __________ RF), di cui è proprietario;

                                         che con giudizio 7 maggio 1991 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da __________, __________ e __________, proprietari di uno stabile contiguo a quello dedotto in riattamento e già opponenti;

                                         che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme alla controversa licenza edilizia;

                                         che nel corso dell'udienza di sopralluogo dell'11 novembre 1991, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, che contempla la seguente condizione:

" Per quanto riguarda le aperture nella facciata dello stabile dei signori __________, il municipio accorda il permesso per il loro mantenimento a condizione che vengano adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento ritenuto che quella grande viene ridotta alle dimensioni di quella piccola"

                                         che le aperture in discussione erano costituite da varchi a forma quadrangolare, di diverse dimensioni, che erano stati praticati nel corso del 1991, dagli allora ricorrenti, immediatamente sotto il tetto, nella parete del loro stabile, che confina con il fondo su cui sorge la casa __________;

                                         che preso atto dell'accordo, il 2 dicembre 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato il ricorso dai ruoli per intervenuta transazione;

                                         che con istanza 18 settembre 2002 il comune di __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di interpretare la suddetta clausola transattiva, precisando le dimensioni delle due aperture e fissandole in cm 70 x 40;

                                         che __________, __________ e __________ hanno sollecitato il rigetto dell'istanza con argomenti che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che oggetto dell'istanza d'interpretazione è il decreto 2 dicembre 1991 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli, per intervenuta transazione, il ricorso interposto da __________, __________ e __________ contro la decisione 7 maggio 1991, mediante la quale il Consiglio di Stato aveva confermato la licenza edilizia 5 novembre 1990 rilasciata dal municipio di __________ al comune per il riattamento della casa dello scultore __________;

                                         che giusta l'art. 27 PAmm, la transazione conclusa davanti all’autorità giudicante ha forza di sentenza;

                                         che la transazione giudiziaria è un istituto del diritto processuale, che si configura come un contratto di diritto amministrativo, mediante il quale le parti si accordano sulla soluzione di un litigio e pongono fine ad uno stato di incertezza giuridica per mezzo di concessioni reciproche; la transazione è quindi assoggettata - per quanto concerne la conclusione, il contenuto, la forma, la validità e l'interpretazione - al regime generale applicabile ai contratti di diritto amministrativo (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 27 PAmm, n. 1 e rimandi);

                                         che giusta l'art. 40 PAmm, quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica;

                                         che il dispositivo del decreto 2 dicembre 1991 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso interposto da __________, __________ e __________ contro il giudizio 7 maggio 1991 del Consiglio di Stato, di cui si è detto sopra, non contiene alcunché di ambiguo, incompleto od oscuro; da questo profilo l'istanza va quindi respinta;

                                         che l'istituto dell'istanza d'interpretazione non è evidentemente dato per interpretare il contratto di diritto amministrativo, che le parti stipulano sotto forma di transazione giudiziale per risolvere una lite mediante reciproche concessioni;

                                         che il decreto di mera natura formale, con cui il Tribunale cantonale amministrativo accerta la conclusione della vertenza e stralcia la causa dai ruoli, è irrevocabile e può dar luogo soltanto ad una contestazione in merito ad un eventuale vizio di volontà insito nella conclusione della transazione; l'argomento deve essere addotto davanti all'autorità presso la quale era pendente la lite che è stata risolta mediante accordo (RDAT 1990 n. 81; Borghi Corti, op. cit., ad art. 27 PAmm n. 1 b);

                                         che l'istanza in esame va respinta anche nella misura in cui vi si voglia ravvisare una contestazione in merito ad un vizio di volontà insito nella conclusione della transazione;

                                         che la volontà concordemente espressa dalle parti mediante la transazione in oggetto era chiara ed inequivocabile; il municipio  autorizzava il mantenimento delle aperture alla condizione che fossero adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento, ritenuto che quella più grande fosse ridotta alle dimensioni di quella più piccola, che si apre sulla stessa facciata a pochi metri di distanza;

                                         che non v'era alcuna necessità di definire in  termini metrici le dimensioni della finestra più piccola, affinché la transazione fosse perfetta;

                                         che, stando così le cose, l'istanza va senz'altro respinta;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico del comune, comparso in lite a difesa di suoi interessi patrimoniali;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 21, 27, 40 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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