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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.345

4 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,719 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.345  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 settembre 2002 di

__________, patrocinato da: avv. __________,  

contro  

la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3895) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 23 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione, con cui ha autorizzato la posa di sei segnali di divieto di circolazione sulle strade comunali del __________ nei comuni di __________ e __________;

viste le risposte:

-         24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-         30 settembre 2002 della Sezione dell’esercizio e manutenzione;

-           9 ottobre 2002 dei municipi di __________ e di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 23 maggio 2002, pubblicata sul FU no. __________ del __________ __________, la Sezione esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio (SEM) ha autorizzato la collocazione di sei segnali 2.01 (“divieto generale di circolazione nelle due direzioni “ con eccezione per il servizio a domicilio e per velocipedi) sul ponte sulla __________ di via __________ (__________) e all’inizio delle seguenti strade:

                                         · via __________ (__________);

                                         · via __________ (__________);

                                         · via __________ (__________);

                                         · strada da __________ in zona __________ (__________) e

                                         · strada da __________ (__________).

                                         A detta dei municipi, questo nuovo assetto segnaletico persegue lo scopo di eliminare il traffico parassitario causato dagli utenti della strada principale __________ che, per accorciare il tempo di permanenza in coda, deviano su queste strade secondarie negli orari di punta.

                                  B.   Con decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________, proprietario di due fondi (part. n. __________ e __________ RFD di __________) situati su via del __________.

                                         In sostanza, sulla sola base degli atti in suo possesso, il Governo ha ritenuto che le prescrizioni locali del traffico in narrativa fossero atte a raggiungere lo scopo prefisso, nonché proporzionate.

                                  C.   Contro tale risoluzione il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Rilevato che il Governo non ha richiamato dal Dipartimento del territorio i documenti mancanti nell’incarto da consultare presso i municipi (ossia l’istanza dei municipi alla SEM ed i verbali dei sopralluoghi di studio e di verifica effettuati dalle stesse autorità), l’insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli reputa inoltre che la nuova segnaletica, oltre a non essere necessaria, violerebbe il principio della proporzionalità. Anche il principio dell’uguaglianza di trattamento sarebbe stato disatteso, siccome la misura tocca solo una ristretta cerchia di proprietari, malgrado altri abbiano fondi collocati nella stessa zona di piano regolatore (zona artigianale, commerciale e amministrativa). Delle ulteriori tesi sviluppate dal ricorrente si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

                                         Ad identica conclusione pervengono la Sezione dell’esercizio e della manutenzione ed i municipi di __________ e __________, che contestano succintamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2 LACS (Legge cantonale d’applicazione alla legislazione sulla circolazione stradale). La legittimazione attiva del ricorrente è, almeno in questa sede, certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Per i motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene inoltre reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Il diritto di consultare gli atti giusta l’art. 4 vCF (art. 29 CF) si estende a tutti gli atti rilevanti per la decisione (DTF 121 I 225 consid. 2a e richiami). Rimane per contro esclusa la consegna di semplici documenti amministrativi interni. Trattasi in effetti, generalmente, di semplici riflessioni allo scopo di preparare le necessarie decisioni oppure di comunicazioni tra funzionari che si occupano della causa (progetti, proposte, appunti, rapporti, ecc.; cfr. DTF 117 Ia 90 consid. 5b, 115 V 297 consid. 2g/aa-cc).

2.2. Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che l’incarto depositato per consultazione presso i municipi era costituito unicamente da una planimetria e dalla decisione dipartimentale. Come evidenzia l’insorgente, l’autorità di prima istanza ha però in parte avvalorato il suo giudizio sulla scorta dell’istanza 1° marzo 2002 indirizzata dai municipi alla SEM. Dal canto suo, invece, la SEM ha preteso nella risposta di causa che i documenti relativi ai sopralluoghi facessero parte degli atti riservati all’autorità di decisione, siccome “permettono di inquadrare il tema nelle giuste proporzioni”. Ben si capisce di conseguenza che i documenti richiamati dal ricorrente sono stati rilevanti sia ai fini della decisione del Dipartimento, sia ai fini del giudizio impugnato. Ne discende che il Consiglio di Stato doveva procedere alla loro assunzione e mettere l’insorgente in condizione d’esprimersi sugli stessi giusta l’art. 29 CF. Di fronte alle lacunose risultanze istruttorie, il rifiuto del Consiglio di Stato di procedere al richiamo di questi documenti configura, sotto il profilo del diritto di essere sentiti, un chiaro diniego di giustizia.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente (divieti e limitazioni della circolazione). Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali (prescrizioni di disciplina del traffico). Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio.

                                         Se una restrizione della circolazione si applica solo ai veicoli a motore, ma non ad esempio ai velocipedi, si è in presenza di una prescrizione intesa a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che può essere promulgata solo alle condizioni stabilite dalla legge (cfr. DTF 100 IV 63; A. Bussy / B. Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ad art. 3 LCStr rem. 4.6). Di principio la limitazione funzionale che s'intende adottare deve avere riguardo dei diritti costituzionali dei cittadini e dev'essere rispettosa degli interessi della collettività. Se è necessaria una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 1. periodo OSStr).

                                         3.2. Nell’evenienza concreta, controversa risulta, in particolare, la proporzionalità del provvedimento. È infatti pacifico che la misura in discussione non ricade sotto l'art. 3 cpv. 3 LCStr, bensì rappresenta una limitazione funzionale dettata da condizioni locali. Infatti, il transito dei velocipedi resta assicurato e la disciplina del traffico è voluta per accrescere la sicurezza delle strade in narrativa. Pertanto essa può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive stabilite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr.

                                         3.3. La verifica della proporzionalità della segnaletica prospettata impone la ponderazione dell’interesse pubblico alla sicurezza delle strade e dei contrapposti interessi privati dell’insorgente, alla luce delle concrete circostanze del caso.

                                         Agli atti figurano unicamente l’istanza dei municipi alla SEM, la decisione di quest’ultima e alcune planimetrie. Con tutta evidenza, le citate emergenze processuali non permettono di trarre indicazioni sufficienti per una corretta valutazione della proporzionalità delle misure.

                                         Dagli atti non emerge, in primo luogo, dove sono esattamente ubicati i fondi del ricorrente in via del __________. Non risulta quindi possibile esaminare concretamente l'adeguatezza di ogni singolo divieto generale di circolazione per rapporto alla situazione del ricorrente. In particolare, con gli elementi a disposizione, non appare a priori escluso che un’inibizione solo parziale di via del __________, analoga a quella che è stata adottata per via __________, possa essere atta al raggiungimento dello scopo perseguito dai municipi.

                                         In secondo luogo, nella risposta a questo Tribunale, i municipi di __________ e __________ hanno richiesto che il sopralluogo voluto dal ricorrente fosse effettuato se del caso in un giorno feriale e dopo le 17:00, “così da poter constatare l’effettivo volume di traffico di transito sugli assi secondari”. Di conseguenza, non si può nemmeno escludere che i divieti in oggetto potrebbero anche essere circoscritti a determinate ore del giorno. In ogni caso non risulta che siano stati esperiti sopralluoghi in contraddittorio prima e dopo l’orario che, a detta dei municipi, sarebbe quello più significativo per giudicare dell’intensità del traffico parassitario.

                                         Il rifiuto del Consiglio di Stato di esperire gli accertamenti auspicati dal ricorrente, configura quindi un’errata valutazione anticipata negativa circa la loro concludenza. Sulla scorta dei dati disponibili, non è possibile trarre un giudizio definitivo sulla proporzionalità della segnaletica.

                                   4.   La strada principale __________ è gravata da un forte traffico. Non è tuttavia compito del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l’onere di accertamenti che il Consiglio di Stato omette di esperire. Lo si deduce dall’art. 65 cpv. 2 PAmm, che permette a questo Tribunale di rinviare la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, qualora quest’ultima abbia accertato i fatti in modo incompleto.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completata l’istruttoria e data la facoltà al ricorrente di esprimersi sui documenti richiamati, statuisca nuovamente sull’impugnativa.

                                         Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese. Le ripetibili vanno invece poste a carico dei comuni di __________ e __________ (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 106 LCStr; 101, 107 OSStr; 5, 10 LACS; 29 CF; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 20 agosto 2002 (n. 3895) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

                                   3.   I comuni di __________ e di __________ rifonderanno al ricorrente, in solido, fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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