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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.10.2002 52.2002.326

7 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,228 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00326  

Lugano 7 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  4 settembre 2002 di

__________,  __________,  entrambi patrocinati da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3905) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 giugno 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire l'albergo __________ di __________;

viste le risposte:

-    10 settembre 2002 del municipio di __________;

-    18 settembre 2002 della Sezione di permessi e dell'immigrazione;

-    18 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il ricorrente __________ è locatario dell'albergo __________ di __________ e titolare della relativa autorizzazione a gestirlo; gerente è la ricorrente __________;

che il 29 agosto 2001 i proprietari dell'albergo hanno disdetto il contratto di locazione perché nell'albergo era esercitata la prostituzione; in relazione alla disdetta è pendente una causa civile davanti alla Pretura di Lugano;

che il 4 marzo scorso 476 cittadini di __________ hanno chiesto al municipio di adottare provvedimenti volti a far cessare i disagi provocati dalla particolare clientela dell'albergo;

che l'11 di quello stesso mese la Polizia cantonale è intervenuta, fermando ed interrogando 13 giovani donne provenienti da paesi sudamericani o dell'est, che soggiornavano nell'albergo; cinque di loro hanno ammesso di prostituirsi; tutte sono state espulse;

che con decisione 10 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha sospeso l'autorizzazione a gestire l'albergo __________ per la durata di tre mesi per violazione dell'art. 12 LEsPubb, che vieta di destinare gli esercizi pubblici a scopi estranei alla loro attività;

che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ ed __________;

che, fondandosi soprattutto sugli accertamenti esperiti dalla polizia, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto adeguatamente provato che l'albergo fosse stato trasformato in un postribolo, rispettivamente in un albergo ad ore; la sanzione inflitta è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità ed alla libertà economica;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, secondo i ricorrenti, l'esercizio della prostituzione riscontrato nell'albergo andrebbe configurato alla stregua di una semplice attività accessoria, non snaturerebbe le caratteristiche dell'esercizio pubblico, non ne turberebbe l'ordinata gestione e costituirebbe un fatto rientrante nella sfera privata degli ospiti;

che l'origine delle clienti dell'albergo non permetterebbe di trarre conclusioni circa la loro attività; la sanzione sarebbe inoltre discriminatoria e lesiva della libertà economica, poiché l'autorità cantonale tollererebbe che la prostituzione venga esercitata nei night club;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla SPI, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;

che la legittimazione attiva di __________, titolare dell'autorizzazione sospesa, è certa;

che alla ricorrente __________, semplice gerente dell'esercizio pubblico, va invece negata la qualità per agire in giudizio contro la decisione di sospendere l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico; il suo interesse è infatti soltanto indiretto e mediato; a torto il Consiglio di Stato gliel'ha riconosciuta;

che giusta l'art. 12 LEsPubb i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei alla sua attività;

che la prostituzione è considerata attività estranea alle finalità degli esercizi pubblici, in particolare di quelli destinati ad albergo;

che, come rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, riproducendo letteralmente le considerazioni sviluppate da questo tribunale in precedenti giudizi, lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire alloggio e ristoro a terzi e non quello di permettere a prostitute di usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi; un albergo non può fungere da bordello, né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo (cfr. STA 25 marzo 2002 in re M. Sagl e B. SA e 3 aprile 2002 in re R.B.);

che nell'evenienza concreta numerosi e convergenti indizi attestano che al momento dell'intervento della polizia l'albergo __________ di __________ era diventato una vera e propria casa d'appuntamenti; lo dimostrano:

- le ammissioni di 5 delle 13 giovani donne straniere interrogate dalla polizia;

- l'inattendibilità delle deposizioni rese dalle altre 8 donne fermate dalla polizia l'11 marzo 2002;

- la deposizione resa dallo stesso ricorrente __________, che ammette di aver dato alloggio a queste donne, tutte provenienti da paesi sudamericani o dell'est, al precipuo scopo di arrotondare le magre entrate durante la stagione invernale;

- le notifiche di polizia, che attestano come la clientela non occasionale e di passaggio fosse costituita da giovani donne sole, provenienti da quei paesi, noti, fra l'altro, come esportatori di "turiste del sesso";

- le lamentele della popolazione locale ed il motivo della disdetta notificata dai proprietari dell'albergo al ricorrente __________;

che la prevalenza del meretricio sull'attività alberghiera è attestata:

- dal rapporto fra il numero di camere (16) ed il numero di prostitute, vere o presunte, (13) fermate dalla polizia l'11 marzo scorso;

- dalla ridotta presenza di ospiti soggiornanti soltanto per un giorno, alcuni dei quali, per ammissione dello stesso ricorrente __________, clienti delle prostitute;

- dal fatto che la pulizia delle camere era di competenza delle ospiti stesse, che dovevano di persona provvedere al cambio della biancheria una volta per settimana;

- dalla scarsità dei servizi di cucina, ridotti al riscaldamento di pasti precotti od a colazioni "volanti";

che immune da violazioni del diritto appaiono di conseguenza le deduzioni del Consiglio di Stato circa l'importanza, tutt'altro che secondaria, dell'attività esercitata dalle prostitute insediatesi nell'albergo con l'accondiscendenza dei ricorrenti;

che giusta l'art. 68 lett. a LEsPubb l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando, fra l'altro, viene disatteso il divieto sancito dall'art. 12 LEsPubb;

che la sospensione di cui all'art. 68 LEsPubb è un provvedimento di natura repressiva ed afflittiva; la durata della sospensione va adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

che, nell'evenienza concreta, la sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico appare convenientemente ragguagliata alla gravità della trasgressione imputabile al ricorrente __________, che da almeno sei mesi gestiva un albergo abusivamente trasformato in un bordello;

che dal profilo dell'adeguatezza la sanzione inflitta sfugge alle critiche del ricorrente;

che prive di fondamento sono le generiche censure di disparità di trattamento sollevate dai ricorrenti con riferimento alla tolleranza, che l'autorità cantonale dimostrerebbe nei confronti di analoghe attività praticate nei night club;

che il principio della parità di trattamento nell'illegalità, implicitamente invocato dai ricorrenti, non può in nessun caso trovare applicazione; anzitutto, perché i ricorrenti non dimostrano minimamente l'esistenza di una simile prassi illegittima, in secondo luogo, perché gli alberghi non possono comunque essere messi sullo stesso piano dei night; da ultimo, perché l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo prevarrebbe in ogni caso sul principio invocato dai ricorrenti;

che altrettanto infondata è l'eccezione di violazione della libertà economica garantita dall'art. 27 Costituzione federale; non lede certamente questa libertà costituzionale vietare l'esercizio della prostituzione negli esercizi pubblici;

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico dei soccombenti in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 68, 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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