Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.324

25 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·690 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00324  

Lugano 25 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  4 settembre 2002 del

__________,   

Contro  

la decisione 20 agosto 2002, no. 3874, del Consiglio di Stato che ha annullato la risoluzione 24 aprile 2002 con cui l'insorgente ha fissato in fr. 35'000.-- il contributo sostitutivo supplementare per 5 posteggi mancanti al mappale no. __________;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che la __________, __________, è proprietaria del mappale n. __________ RF di __________, sul quale sorge una casa d'appartamenti, che al PT accoglie dei negozi;

                                         che il 14 marzo 2002 il municipio di __________ è venuto a conoscenza che al PT era stata aperta una nuova attività commerciale;

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con decisione 24 aprile 2002 il municipio ha ordinato alla __________, __________, il pagamento di un contributo sostitutivo supplementare di fr. 35'000.-- per 5 posteggi mancanti, in considerazione dell'estensione della nuova attività;

che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso inoltrato dalla __________; l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati gli estremi per ammettere un cambiamento di destinazione, non essendovi stata alcuna modifica significativa delle condizioni di utilizzazione tra la passata e la nuova attività commerciale; non vi era pertanto alcun motivo per ridefinire il numero dei posteggi mancanti ed il relativo contributo sostitutivo;

che contro il predetto giudizio governativo il municipio di Giubiasco è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata con argomenti che non è necessario riassumere;

che il ricorso non è stato trasmesso alle controparti;

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);

che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari, Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 seg.);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), come pure dall'assegnazione di ripetibili, poiché i ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel precedente grado del giudizio, in questa sede non sono stati chiamati ad esplicare attività alcuna (art. 31 PAmm);

visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 48, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2002.324 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.324 — Swissrulings