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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2002 52.2002.307

9 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,132 parole·~16 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00307  

Lugano 9 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  19 agosto 2002 di

__________,  rappr. da __________,   

contro  

la risoluzione 25 giugno 2002 (n. 3145) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    26 agosto 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

-      3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 aprile 1994 e 7 febbraio 1995 la cittadina slovena __________ (1971) ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per stagionali allo scopo di lavorare in Svizzera nel ramo della ristorazione. L'autorità competente in materia di diritto degli stranieri ha respinto le menzionate domande, la Slovenia non essendo un Paese tradizionale di reclutamento ai sensi della normativa elvetica.

Nell'autunno 1997 __________ e un cittadino svizzero hanno presentato una promessa nuziale, immediatamente ritirata.

                                  B.   a) Il 6 maggio 1998 __________ si è sposata a Lugano con il cittadino elvetico __________ (1948). Rientrata una decina di giorni dopo nel proprio Paese d'origine adducendo motivi di salute, la ricorrente è giunta nuovamente in Svizzera il 30 settembre successivo, dove ha ottenuto un permesso di dimora, l'ultima volta rinnovato fino al 29 settembre 2001, per vivere con il marito. Nel nostro Paese __________ ha svolto l'attività di cameriera.

b) Il 23 ottobre 1998, i coniugi __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di due locali in Via __________ __________ a __________. Il contratto, effettivo dal 1° dicembre successivo, prevedeva l'alloggio per una persona sola.

Nell'ottobre 1999 __________ __________ si è trasferito nel Bellinzonese. Il 1° ottobre 2000 __________ è andata a vivere in Via __________ __________ a __________ in un appartamento adibito ad uso personale.

Il 1° ottobre 2001, la ricorrente si è trovata senza lavoro ed è dovuta ricorrere alle indennità di disoccupazione.

c) Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del dipartimento delle istituzioni, la Polizia cantonale ha interrogato separatamente __________ e il marito __________ al fine di accertare la loro situazione matrimoniale e ha allestito i seguenti rapporti:

"Come a richiesta, in data 12 ottobre 2001 è stata verbalizzata la summenzionata __________ __________. Di fatto i coniugi __________ __________ e __________, non abitano più sotto lo stesso tetto dal mese di settembre/ottobre 1999 a tutt'oggi. Il marito __________ dal 01.05.2001 a tutt'oggi è domiciliato a __________ Via __________. In precedenza era domiciliato a __________ in Via __________. La moglie __________ dal 01.10.2000 è domiciliata a __________ in Via __________. Quest'ultima ha precisato che vivono separati per motivi di lavoro, vale a dire che il marito __________ lavora come imbianchino in proprio nel __________, dove risiedono i suoi clienti. Da parte nostra si precisa che la rubricata ha dato l'impressione di aver dato una risposta di comodo, anche per il fatto che il marito è proprietario di una vettura per un eventuale trasferimento giornaliero da __________ a __________. __________ ha precisato che con il marito trascorre tutti i fine settimana nell'appartamento di __________. Dal lunedì al venerdì, per un paio di volte alla settimana, il marito con la sua vettura si reca a __________ a trovarla per alcune ore, rientrando poi a __________ la stessa sera".

(v. rapporto d'esecuzione 19 ottobre 2001 relativo a __________)

"Ossequiando alla vostra richiesta, abbiamo convocato e assunto a verbale d'interrogatorio il __________ marito di __________, __.__.1971, dimorante a __________ in Via __________.

I due si sono conosciuti nel 1996 quando __________ lavorava, quale cameriera, presso il ristorante "__________" a Lugano. A dire del __________ si sono uniti in matrimonio in data __________.__________.1997. Dal loro matrimonio non sono nati figli. La __________ non avrebbe figli da precedenti relazioni. Attualmente vivono separati, poiché, a dire __________, hanno seri problemi di intesa causati da differenze caratteriali. Da tempo ormai non dormono assieme. Ha confermato che la moglie dal 01.10.2001 è disoccupata, percependo una rendita lorda mensile di fr. 2'200.–. Ultimo posto di lavoro è stato il ristorante della __________ a 6900 Lugano, dove percepiva un salario mensile lordo di frs. 2'700.–. Non è stato in grado di fornire le generalità della moglie, dichiarando addirittura che il padre, di nome __________, era già defunto. Ha pure sbagliato l'indirizzo, affermando che la moglie abita a __________ in Via __________, in un appartamento di 2 locali e mezzo. Ha lasciato il tetto coniugale nell'ottobre del 1999 ed ha raggiunto __________ dove ha preso in affitto un appartamento di 4 locali e mezzo. Da allora ha sempre vissuto solo.

Alla domanda 20 abbiamo chiesto perché la moglie, ora in disoccupazione, non cerca un posto di lavoro nel __________. Ha risposto che ha già discusso di questa problematica con la stessa, la quale ha deciso di rimanere a __________, perché è la città che conosce meglio e dove risiedono tutte le sue amiche.

Osservazioni

Il __________ ci è sembrato poco afferrato con date e nomi, e molte volte titubante nelle sue dichiarazioni".

(v. rapporto d'esecuzione 4 dicembre 2001 concernente __________)

                                  C.   Fondandosi sulle premesse emergenze, il 6 maggio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché l'interessata non viveva più insieme a suo marito dall'ottobre 1999 a causa di disaccordi famigliari e le ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2002 per lasciare il territorio cantonale. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 25 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante numerosi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Secondo l'autorità inferiore, non portava a diversa conclusione il fatto che i coniugi avessero mantenuto un rapporto d'amicizia.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Infine, ha ritenuto esigibile il rientro in Patria della ricorrente.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

La ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare di un permesso di dimora. Critica il Governo per essere giunto alla conclusione che il suo matrimonio è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo senza esperire un'istruttoria. Sostiene di aver sempre mantenuto con il marito una relazione costante, tanto da vivere ora presso di lui dal 1° luglio di quest'anno.

Sottolinea come il nuovo diritto del divorzio presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di fatto di 4 anni.

Di conseguenza, la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non avrebbe più ragione di essere applicata in quanto le autorità di polizia degli stranieri non possono sostituirsi al giudice del divorzio.

Ritiene in ogni caso di aver diritto a un permesso di dimora, invocando la parità di trattamento con l'Accordo conchiuso dalla Confederazione svizzera con la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, che permetterebbe a un cittadino dell'Unione europea di mantenere l'autorizzazione di soggiorno nonostante la separazione dal coniuge.

Chiede l'audizione del marito, al fine di dimostrare la sincerità del loro legame sentimentale.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia alcun accordo che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini sloveni dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come sarà illustrato in seguito (consid. 4.), non è infatti necessario procedere all'audizione del marito della ricorrente, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto è invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

                                   3.   Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, l'inesistenza di una convivenza prima del connubio, la breve frequentazione di 2 mesi prima del matrimonio, la celerità della celebrazione delle nozze, la differenza di età di oltre 23 anni, la misconoscenza da parte del marito della ricorrente delle generalità della moglie e dei famigliari della stessa, la breve convivenza dei coniugi dopo il matrimonio (risoluzione governativa ad D.4., pag. 9), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.

                                   4.   4.1. Il 30 settembre 1998 la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio che aveva contratto il 6 maggio precedente con il cittadino elvetico __________.

E' incontestato che i coniugi __________ si sono separati di fatto nell'ottobre 1999, quindi dopo solo un anno dall'entrata in Svizzera dell'insorgente.

4.2. L'insorgente sostiene che suo marito si era trasferito nel Bellinzonese per motivi di lavoro e di aver mantenuto stretti legami con lo stesso.

Interrogato il 4 dicembre 2001 dalla Polizia cantonale, __________ ha - tra l'altro - dichiarato:

"D14: Che rapporto ha con sua moglie? R14: Da circa un anno e mezzo i nostri rapporti sono tesi. Non andiamo più d'accordo. Stanno migliorando, comunque viviamo ancora separatamente".

(…)D19: Se ho ben capito voi, quali coniugi, abitate separati unicamente per divergenze di carattere? R 19: Sì per differenze di carattere ma anche per motivi di lavoro.

D20: Visto che la moglie attualmente è disoccupata, perché non cerca un posto di lavoro nel Locarnese? R20: Abbiamo discusso anche di questa problematica, ma lei ha deciso di rimanere in quel di __________, luogo che meglio conosce. Inoltre tutte le sue amiche vivono a __________ ".

Sollecitato dall'agente interrogante, il marito della ricorrente ha affermato di essersi sposato il 1° maggio 1997, mentre le nozze risalgono in realtà al 6 maggio dell'anno successivo (verbale d'interrogatorio 3.12.2001, risposta 21). __________ non ha saputo fornire le esatte generalità della consorte - di nazionalità slovena nata a __________ affermando in particolare che essa è nata in __________ e che possiede la cittadinanza di quest'ultimo paese e neppure è stato in grado di dare i nominativi dei suoceri. __________ ha poi affermato di incontrare la moglie due o tre volte la settimana (verbale d'interrogatorio 3.12.2001 di __________, risposta 13) e __________ che il marito trascorreva con lei "ogni fine settimana" nell'appartamento di __________ (verbale d'interrogatorio 12.10.2001 della ricorrente, pag.2). __________ ha però indicato che la moglie abitava in via __________ a __________, in un appartamento di due locali e mezzo, mentre essa in realtà viveva in Via __________ a __________, in un appartamento di un locale e mezzo. Di fatto, nonostante le conclamate visite settimanali, il marito neppure è stato in grado di indicare dove e come abitasse la moglie.

Va inoltre rilevato che __________ si era trasferito a __________, in un appartamento di 4 locali e mezzo, nel mese di ottobre 1999 per ragioni di lavoro.  Nonostante egli abbia cessato quest'attività il 30 novembre 2000, lavorando poi per un mese nel __________ e rimanendo quindi disoccupato fino a febbraio 2001 (v. verbale d'interrogatorio 12 ottobre 2001 di __________, pag. 1) egli ha tuttavia continuato ad abitare a __________.

E anche quando il 1° maggio 2001 __________ si è trasferito a __________, __________, nonostante avesse perso il proprio lavoro a __________, ha continuato a vivere sola nell'appartamento di __________ perché "lei ha deciso di rimanere in quel di __________, luogo che meglio conosce. Inoltre tutte le sue amiche vivono a __________ " (verbale d'interrogatorio 3.12.2001 di __________). I motivi di lavoro invocati dall'insorgente per giustificare la separazione dal marito non sono quindi credibili.

4.3. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte di __________, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo almeno da circa tre anni e mezzo al fine di ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Non sono certo gli asseriti, ma poi rivelatisi inesistenti, contatti regolari con il marito che permettono di ritenere il contrario.

Vista la chiara situazione matrimoniale dei coniugi __________, a giusto titolo il Consiglio di Stato non ha ritenuto necessario esperire un'istruttoria, ritenendo sufficienti i rapporti di polizia e gli atti (risoluzione governativa, ad A pag. 4).

La notifica al controllo abitanti del comune di __________ a partire dal 1° luglio 2002, versata agli atti dinnanzi al Tribunale per rendere verosimile la ripresa della vita coniugale, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente. Vi sono seri dubbi in merito all'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi: oltre che ostarvi le dichiarazioni del marito dell'insorgente alla Polizia cantonale, si rileva che la pretesa decisione di riconciliarsi è successiva alla decisione del dipartimento delle istituzioni di non rinnovare il permesso di dimora a __________ e all'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato. Il solo fatto di notificare il cambiamento di recapito dopo due anni e mezzo di separazione non è tale da far ritenere che tra __________ e __________ __________ si sia infine creata una vera e propria relazione sentimentale.

L'asserita riconciliazione appare chiaramente escogitata per puri fini di causa.

                                   5.   In tal senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto.

L'insorgente non può nemmeno invocare per analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr. FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC, indipendentemente se l'interessato sia cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).

Infine, contrariamente a quanto assume la ricorrente, un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere indipendentemente dall'esistenza della procedura di divorzio o di separazione pendente (DTF 128 II 145 consid. 2).

                                   6.   __________ vive regolarmente e in maniera stabile e regolare nel nostro Paese soltanto da circa tre anni. Essa è ancora giovane e ha i suoi principali legami culturali nonché i suoi famigliari in Slovenia, dove è nata, è cresciuta e ha frequentato le scuole (v. curriculum vitae 6 ottobre 1998).

Il suo rientro nel proprio Paese d'origine è quindi esigibile.

                                   7.   Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, __________ (6 ottobre 1971), cittadina slovena, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il

     30 novembre 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario