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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 52.2002.289

22 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,334 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00289  

Lugano 22 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 luglio 2002 della

__________  

contro  

la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3447), che delibera all'__________ i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di __________;

viste le risposte:

-    29 luglio 2002 dell'Ufficio appalti e lavori sussidiati;

-    12 agosto 2002 della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e                           dell'economia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE) un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).

Il bando di concorso precisava che le opere sarebbero state ag giudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

- economicità (50%)

- termini (30%)

- qualità (20%).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisava alla posizione 16 che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri suindicati, applicati in base a sottocriteri da definire ulteriormente secondo il seguente schema:

01 Economicità – prezzo

50%     01.1

......................

%

  01.2

......................

%

  01.3

......................

%

  100%

02 Termini

30%     02.1

......................

%

  02.2

......................

%

  02.3

......................

%

  100%

03 Qualità

20%     03.1

......................

%

  03.2

......................

%

  03.3

......................

%

  100%

Alle posizioni 3.1 "Termini vincolanti" e 3.1.1 "Inizio dei lavori", il capitolato stabiliva unicamente che "la STA si riserva il diritto di chiedere all'Ass l'inizio dei lavori entro 10 giorni dall'ordine esecutivo degli stessi". Per il programma di lavoro (pos. 3.1.2) rinviava alla posizione 14, che si limitava ad indicare "inizio lavori giugno 2002".

I concorrenti dovevano specificare i quadri della ditta, le maestranze globali e quelle relative all'appalto. Non era chiesta la produzione di referenze.

                                  B.   Alla gara hanno partecipato dieci ditte. Scartate per motivi formali le offerte di quattro concorrenti, la Sezione della logistica ha ponderato le offerte rimanenti, in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti.

In relazione al prezzo le offerte sono state così valutate:

__________                           fr. 64'924.70        50.00

__________                           fr. 68'648.00        46.39

__________                           fr. 69'204.70        45.95

__________                           fr. 75'041.85        41.40

__________                           fr. 77'419.30        39.54

__________                           fr. 78'015.90        39.07

Dal profilo dei termini le offerte sono invece state valutate in base ai dati sulle maestranze forniti dalle concorrenti.

Partendo dalla considerazione che la "ditta ideale" per la commessa in esame avrebbe dovuto occupare 17 dipendenti ed impiegarne 4 per l'esecuzione del lavoro, il committente ha allestito la seguente griglia di ponderazione:

maestranze globali

punti

maestranze offerte in cantiere

punti

> 10

20

   4

10

     8

19

> 4

  8

     6

18

< 2

  6

<   5

15

Applicati i suddetti parametri ai dati sulle maestranze forniti dalle concorrenti, il committente è giunto alla seguente valutazione delle offerte dal profilo dei termini:

Maestranze globali

maestranze offerte in cantiere

punti

__________

  22

  0

26

__________

148

  4

30

__________

  99

  8

28

__________

  17

13

26

__________

  45

  5

28

__________

  46

  4

30

Il committente ha infine attribuito ulteriori 20 punti a tutte le offerte, considerandole equivalenti dal profilo della qualità.

Ne è scaturita la seguente graduatoria:

ditta

Prezzo

termini

qualità

punti

__________

46.4

30.0

20

96.4

__________

50.0

26.0

20

96.0

__________

46.0

28.0

20

94.0

__________

39.1

30.0

20

89.1

__________

39.5

28.0

20

87.5

__________

41.4

26.0

20

87.4

Fondandosi su queste risultanze, il 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori messi a concorso alla ditta __________.

                                  C.   Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rileva che l'offerta dell'aggiudicataria è del 7.22 % più onerosa della sua. Osserva inoltre di non essere stata interpellata per la definizione di eventuali termini per l'esecuzione dei lavori. Sottolinea infine di avere 25 dipendenti, 20 dei quali specializzati nei lavori oggetto della commessa, mentre l'__________ è attiva soprattutto nel campo delle pavimentazioni stradali.

                                  D.   La Sezione della logistica ha sollecitato l'accoglimento parziale dell'impugnativa, negando di aver valutato in modo scorretto le offerte dal profilo del prezzo e dei termini, ma riconoscendo di aver omesso di valutarle adeguatamente dal profilo della qualità, apprezzando le capacità e l'esperienza delle concorrenti nell'utilizzo del materiale __________.

La deliberataria __________ non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La ricorrente, attiva nel settore specifico interessato dalla commessa, è legittimata a ricorrere.

Il ricorso, tempestivamente introdotto contro una decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente. Essa emana una nuova decisione, soggiunge la norma (cpv.2), che deve essere comunicata all'autorità di ricorso. Quest'ultima esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto (cpv. 3).

Evidenti motivi di economia processuale e il rispetto del principio della buona fede impongono all'autorità di modificare il provvedimento impugnato, quando si accorge di essere incorsa in un errore (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 1).

2.2. In sede di risposta al ricorso, la Sezione della logistica ha rilevato che "nell'ambito della valutazione del criterio della qualità (referenze), il committente ha agito, a causa di una semplice ed involontaria svista, con leggerezza, assegnando a tutte le ditte in gara il punteggio massimo, 20 punti, omettendo quindi di valutare singolarmente e concretamente l'esperienza e le referenze delle concorrenti segnatamente la capacità e il grado di esperienza di ogni singola ditta nell'utilizzo del materiale __________ ".

Ha quindi sollecitato questo tribunale a "decidere ai sensi della richiesta della ricorrente", postulando il parziale accoglimento del ricorso.

Pur riconoscendo di essere incorso in un errore, il Consiglio di Stato non si è formalmente avvalso dalla facoltà concessagli dall'art. 50 PAmm. Non v'è tuttavia dubbio che abbia sostanzialmente aderito al ricorso. Il fatto che ne abbia chiesto soltanto il parziale accoglimento non permette di dedurre che la decisione impugnata debba essere in parte confermata. L'incomprensibile limitazione della domanda è unicamente da ascrivere alle considerazioni sviluppate con la risposta, ove la Sezione della logistica ammette di essere incorsa in un errore soltanto in relazione alla valutazione della qualità delle offerte, negando l'esistenza di qualsiasi difetto per rapporto al giudizio espresso in base ai criteri del prezzo e dei termini.

Il disinteresse all'esito della vertenza manifestato dalla deliberataria, che ha rinunciato a presentare osservazioni, abbinato alle concordi domande di giudizio formulate dal committente e dalla ricorrente permettono, nel caso concreto, di accogliere l'impugnativa senza doverne esaminare il fondamento. L'apparente, difettosa definizione dei criteri d'aggiudicazione previsti dal capitolato non costituisce un motivo sufficiente per pronunciarsi sulla bontà degli argomenti addotti dalla Sezione della logistica per aderire al ricorso. Sarà tuttavia compito di quest'ultima verificare ulteriormente se la definizione dei criteri di aggiudicazione riferiti ai termini ed alla qualità, contenuta nel capitolato, permetta effettivamente di esprimere un giudizio oggettivo su aspetti in ordine ai quali i concorrenti non sono stati sollecitati a fornire particolari indicazioni (referenze).

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa decisione di aggiudicazione.

Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3447), che delibera all'__________ i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di __________ è annullata.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  ____________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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