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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.284

4 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,224 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.284  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 luglio 2002 della

__________,  

Contro  

la decisione 2 luglio 2002 (n. 3195) con la quale il Consiglio di Stato ha chiesto alla __________: - la restituzione del sussidio concesso il 20 agosto 1991 per la sostituzione del quadro elettrico dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 6'300.-, - la restituzione del sussidio concesso il 20 dicembre 1994 per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 36'782,85;

vista la risposta 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 28 marzo 1972 fu istituita la __________, avente quale scopo di "ricevere ed ospitare nel proprio istituto bambini di ogni nazionalità e religione in età prescolastica e scolastica dando loro le necessarie cure per il mantenimento e l'educazione …".

La fondazione era proprietaria della particella edificata n. __________ RFD di __________, dove svolgeva la propria attività statutaria, sussidiata dall'ente pubblico sulla base della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. Sulla scorta di tale normativa, la fondazione chiese ed ottenne dal Cantone vari sussidi, tra cui:

- fr. 12'600.- nel 1991, pari al 50% della spesa per la sostituzione del quadro elettrico (risoluzione n. 6449 del Consiglio di Stato, del 20 agosto 1991);

- fr. 56'589,35 nel 1994, pari al 50% della spesa per la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento (risoluzione n. 11505 del Consiglio di Stato, del 20 dicembre 1994).

                                  B.   In data 24 agosto 1999 la Sezione del sostegno a enti e attività sociali (SSEAS) ha comunicato alla Fondazione la decisione "di concludere i rapporti di sussidiamento con il vostro istituto nell'ambito della Legge sulla protezione della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, con il termine dell'anno scolastico 1999-2000".

Costatato che a dipendenza della suddetta decisione cantonale la fondazione era nell'impossibilità di continuare la propria attività, il consiglio di fondazione ha deciso di vendere i beni immobili di cui era proprietaria. La vendita è stata fatta con rogito n. 1 del 4 aprile 2000 del notaio avv. __________.

                                         Il 29.8.2001 la Fondazione ha cambiato nome in __________ e lo scopo è stato così modificato: "promuovere, sostenere, appoggiare progetti rivolti all'infanzia e alla gioventù…"e sostenere individualmente ragazzi e ragazze in età scolastica e postscolastica bisognosi di aiuti finanziari per adempiere la loro formazione".

                                  C.   Con decisione 21 gennaio 2002 la SSEAS ha riconosciuto un sussidio cantonale di fr. 530'637,25 alle spese d'esercizio 2000 (dal 1.1 al 31.8. 2000) dell'istituto. La decisione ha, tra l'altro, indicato che "l'utile sulla vendita dell'immobile a seguito della cessazione dell'attività della __________ viene lasciato alla fondazione, ritenuto che il Consiglio di Stato chiederà il rimborso parziale dei sussidi agli investimenti versati dal Cantone negli ultimi 20 anni, in base all'art. 19a, par. 1, lett. b della legge 15 gennaio 1963 sulla protezione della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza" (cfr. calcolo del sussidio, voce n. 66).

Con risoluzione 2 luglio 2002 il Consiglio di Stato quindi ha chiesto alla Fondazione:

- la restituzione del sussidio concesso il 20 agosto 1991 per la sostituzione del quadro elettrico dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 6'300.-, - la restituzione del sussidio concesso il 20 dicembre 1994 per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento dell'istituto omonimo, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio, per un ammontare pari a fr. 36'782,85;

                                  D.   Con ricorso 15 luglio 2002 la __________ postula l'annullamento della predetta risoluzione, argomentando che la decisione di chiudere l'istituto è indipendente dalla propria volontà e conseguenza della decisione dell'autorità cantonale di non più sussidiarne l'attività. Inoltre sarebbe ingiustificato chiedere la restituzione dei sussidi perché ciò equivarrebbe ad una doppia imposizione, la questione della deduzione dei sussidi ricevuti a fondo perso essendo già regolata nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari.

                                  E.   Con risposta 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, rilevando in particolare che i sussidi di cui è chiesta la restituzione, al contrario di quelli erogati per la gestione annuale delle strutture, non sono stati versati a fondo perso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 19a cpv. 2 legge sulla protezione della maternità , dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza: LMInf). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso è tempestivo. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                         Può qui restare indeciso se, stabilito con la decisione 21 gennaio 2001 - rimasta inimpugnata - il principio dell'obbligo di restituzione, la fondazione possa ancora mettere in discussione il principio stesso o piuttosto se il ricorso sia ammissibile solo sull'ammontare di cui è chiesto il pagamento, poiché il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che seguono.

                                   2.   La LMInf prevede due tipi di sussidi per gli istituti comunali, consortili o privati, riconosciuti dallo Stato e destinati per statuto a svolgere uno dei compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 8 della legge:

- i sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione, che il Cantone può concedere fino al 50% della spesa preventivata (art. 15 LMInf);

- i sussidi per l'esercizio (art. 15a LMInf).

L'art. 19a LMInf prevede l'obbligo del Consiglio di Stato di ordinare la restituzione dei sussidi, entro 20 anni dalla concessione, dedotto il 5% per ogni anno di esercizio:

a)  se il sussidio non è stato utilizzato per lo scopo per il quale venne concesso;

b)  se l’edificio viene destinato ad altro scopo o alienato;

c)  se il sussidio è stato ottenuto sulla base di motivazioni infondate o inveritiere.

                                   3.   L'alienazione dell'immobile di proprietà della Fondazione, avvenuta nel 2000, ingenera quindi l'applicazione dell'art. 19a lettera b LMInf. Il fatto che, come sostiene la ricorrente, la vendita è stata fatta in conseguenza della decisione cantonale di non più sussidiare l'attività dell'istituto non porta a diversa conclusione: la legge non prevede, infatti, eccezioni all'obbligo di restituzione a dipendenza dei motivi che hanno portato all'alienazione dell'immobile.

                                   4.   La ricorrente argomenta ancora che la deduzione dei costi dei sussidi ricevuti a fondo perso sarebbe già regolata nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari.

A prescindere dal fatto che l'applicazione della legge tributaria esula dalla competenza di questo tribunale, si rileva avantutto che, con decisione di tassazione 26.10.2000, la ricorrente è stata esentata dal tributo. Comunque, nel caso concreto, l'ente pubblico non chiede la restituzione di sussidi versati a fondo perso che vanno dedotti dalle spese d'investimento deducibili (art. 134 cpv. 2 LT), bensì il rimborso di contributi di costruzione, che, essendo soggetti per legge all'obbligo di restituzione all'avverarsi di determinate condizioni, non sono stati erogati a fondo perso.

                                   5.   Per quanto esposto il ricorso è quindi da respingere.

Stante lo scopo benefico della ricorrente, il tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 28, 43 PAmm; 15, 15a, 19a cpv. 2 LMInf;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.            

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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