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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2002 52.2002.277

9 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·981 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.277  

Lugano 9 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 luglio 2002 di

__________, patrocinata dall'avv. __________,  

Contro  

la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2977), che annulla la licenza edilizia 9 novembre 2001 rilasciatale dal municipio di __________ per chiudere con una recinzione il posteggio coperto annesso alla sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-      9 luglio 2002 del municipio di __________;

-    20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

-    21 agosto 2002 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ è proprietaria di una casa monofamigliare situata a Bellinzona in via __________ (part. n. __________ RF). I resistenti __________ e __________ sono invece comproprietari della casa vicina (part. __________ RF), di identica fattura. Lo spazio fra le due case è occupato da un'unica tettoia, larga circa 5 m, destinata a posteggio ed appartenente per metà a ciascuna delle parti.

Con notifica 26 giugno 2001, __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per chiudere il suo posteggio con una rete metallica, in modo da separarlo da quello attiguo.

Alla domanda si sono opposti i vicini, contestando l'intervento perché la divisione centrale avrebbe posto i posteggi in contrasto con le norme VSS, richiamate dalle NAPR, che impongono una larghezza minima di m 2.30, ritenuto un supplemento di m 0.35 in caso di pareti od ostacoli laterali.

Con decisione 9 novembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo sufficiente la larghezza di m 2.50 per posteggio e respingendo di conseguenza l'opposizione.

                                  B.   Con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera non potesse essere autorizzata, perché la recinzione divisoria avrebbe fatto sì che la larghezza dei posteggi non fosse più conforme alle norme VSS richiamate dall'art. 53 NAPR.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

L'insorgente ritiene in sostanza che nessuna norma di legge possa imporre l'uso in comune dei posteggi. Il proprietario di un fondo avrebbe comunque diritto di chiuderlo con una recinzione.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il municipio invece lo condivide.

Delle osservazioni degli opponenti si dirà semmai più avanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente è del tutto superfluo, poiché gli estremi della vertenza emergono chiaramente dalle tavole processuali (planimetrie e fotografie).

                                   2.   La licenza edilizia è un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627).

                                   3.   In concreto, nessuna disposizione di legge vieta di erigere muri o recinzioni divisorie all'interno di una costruzione accessoria, qual è la tettoia in discussione. Recingere un fondo per proteggerlo da intrusioni illecite è d'altro canto una manifestazione del diritto di proprietà, che può essere limitato soltanto per motivi pertinenti (Scolari, op. cit., n. 303).

Il Consiglio di Stato, allineandosi alla tesi degli opponenti, ha nondimeno ritenuto che la costruzione non potesse essere autorizzata, poiché la divisione centrale porrebbe i posteggi in contrasto con le norme VSS, richiamate dalle NAPR.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'eccezione non è priva di fondamento.

3.1. Gli art. 6 ed 8 delle norme 640291 VSS, richiamate dall'art. 53 NAPR, esigono, per i posteggi in zona residenziale con angolo d'entrata a 90°, una larghezza minima di m 2.30; larghezza, che deve essere aumentata di m 0.35 in caso di pareti od ostacoli laterali.

3.2. I posteggi in esame sono attualmente larghi m 2.50. Essendo ubicati a ridosso delle facciate delle case delle parti, già ora non rispettano la larghezza minima prescritta dalle succitate disposizioni (m 2.30 + 0.35 = 2.65).

3.3. Con la posa della controversa recinzione divisoria, i posteggi verrebbero a trovarsi compresi tra due pareti laterali. Dovrebbero quindi essere larghi almeno m 3.00 (2.30 + 0.35 + 0.35). Non essendo previsto alcun allargamento, l'attuale contrasto con le prescrizioni applicabili verrebbe pertanto aggravato. Il peggioramento è significativo. Esso si ripercuote negativamente anche sulla situazione del posteggio dei vicini resistenti.

L'intervento non può quindi essere autorizzato.

3.4. Ai fini del giudizio, non occorre stabilire se i posteggi siano stati autorizzati in contrasto con le prescrizioni o se tale contrasto sia sorto in seguito a modifiche del diritto applicabile. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, il permesso per un'opera che inasprisce la difformità non può in effetti essere accordato. Le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione possono essere soltanto riparate e mantenute, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali (art. 39 cpv. 1 RLE). A maggior ragione si deve negare la licenza edilizia per interventi che accentuano il contrasto con il diritto nel caso di opere edilizie realizzate sulla base di permessi rilasciati senza rispettare le prescrizioni applicabili.

                                   4.   Risultando la posa della recinzione inconciliabile con le norme che stabiliscono le dimensioni dei posteggi dichiarati obbligatori dall'art. 53 NAPR, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 53 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per ilTribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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