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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2002 52.2002.272

21 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,231 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00272  

Lugano 21 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  28 giugno 2002 di

__________,  patr. da: avv__________,   

Contro  

la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2835) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 11 marzo 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per l’ampliamento della casa d’abitazione che sorge sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-      9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

-    10 luglio 2002 del municipio di __________;

-    6 agosto 2002 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che i resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola casa d’abitazione monofamiliare, situata nella zona residenziale di __________, su un fondo (part. n. __________ RF) confinante con quello del ricorrente __________ (part. n. __________ RF);

che il 22 gennaio 2002 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire nell’angolo SW del loro fondo, lungo il confine verso il sedime del ricorrente, un fabbricato destinato a “studio”, lungo m 13.06, largo m 4.25 ed alto al massimo m 3.74, dotato di cucina e servizi igienici;

                                               m 2.83

                 part. __________                                                              part. n. __________7

                                                                                    N

che __________ si è opposto alla domanda, contestando l’intervento dal profilo delle immissioni d’ombra che la costruzione proietterebbe sul suo fondo;

che, con decisione 11 marzo 2002, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino;

che, con giudizio 11 giugno 2002, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l’impugnativa contro di esso interposta dall’opponente;

che, disattese le obiezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla partecipazione del progettista alla seduta della commissione del PR che aveva preavvisato la domanda di costruzione, il Governo ha ritenuto che le immissioni d’ombra prodotte dalla controversa costruzione non giustificassero l’imposizione di distanze maggiori di quelle prescritte dalle NAPR; il preavviso del DT sull’impatto ambientale dell'edificio non presterebbe inoltre il fianco a critiche;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento della controversa licenza;

che, eccepito il mancato esperimento di un sopralluogo e di un accertamento peritale, il ricorrente contesta l’ordinamento delle distanze sancito dagli art. 4 e 5 NAPR, obiettando che non garantirebbe un rapporto ragionevole tra superficie edificata e spazi liberi; adduce inoltre che la nuova costruzione proietterebbe un’ombra intollerabile sul suo fondo; sostiene infine che il DT non avrebbe esaminato in modo adeguato il rispetto della legislazione ambientale;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono i resistenti __________, che contestano le tesi dell’insorgente, sottolineando i disagi che l’impugnativa arreca loro;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che al ricorrente, proprietario di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente, va riconosciuta la legittimazione attiva;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che la situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali; il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che, per lo stesso motivo, va disattesa anche la domanda dell’insorgente di ordinare una perizia sulle immissioni d’ombra prodotte dal fabbricato in contestazione: anche un profano è in grado di escludere che un fabbricato alto circa 3 m, orientato in direzione NNE-SSW, non produce nemmeno d’inverno sul fondo del vicino immissioni d’ombra tali da giustificare l’applicazione di distanze dal confine superiori a quelle previste dalle NAPR;

che, per le ragioni suesposte, anche la valutazione anticipata delle prove operata dal Consiglio di Stato è immune da violazioni del diritto;

che, giusta l’art. 4 NAPR, le costruzioni con aperture devono rispettare una distanza di 2 m dal confine, quelle senza aperture possono invece sorgere a confine;

che, per l’art. 5 NAPR, verso fabbriche altrui va rispettata una distanza di 4 m se vi sono aperture a prospetto; di 3 m se vi sono aperture a semplice luce; di 3 m o in contiguità se non vi sono aperture;

che gli art. 4 e 5 NAPR recepiscono in sostanza l’ordinamento delle distanze previsto dagli art. 120 e 124 LAC;

che, nella misura in cui si possano ancora contestare in sede di applicazione concreta norme di PR che non sono state impugnate al momento in cui il piano è stato adottato ( DTF 106 Ia 387; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung; Erg. Bd., n. 143 B II h), le obiezioni sollevate dal ricorrente vanno respinte, siccome prive di fondamento;

che tali norme non violano invero alcuna disposizione di rango superiore: il principio sancito dall’art. 3 cpv. 3 NAPR, che impone di mantenere un rapporto ragionevole tra superficie edificata e spazi liberi ha valore programmatico e non è quindi atto a sovvertire la disciplina delle distanze;

che, in concreto, la controversa costruzione priva di aperture, sorgendo sul confine, è conforme all’art. 4 NAPR; nemmeno il ricorrente contesta questa deduzione;

che la costruzione non rispetta invece la distanza minima di 4 m prescritta dall’art. 5 NAPR verso edifici muniti di aperture: l’angolo N del controverso edificio dista infatti soltanto m 2.83 dall’angolo S della casa del ricorrente;

che inapplicabili sono i particolari criteri di misurazione delle distanze tra fabbriche erette in confine, sviluppati dalla dottrina attorno all’art. 120 LAC (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 120 LAC, n. 1439): le distanze si misurano conformemente alla LE anche nel caso di norme del diritto privato trasposte in quello pubblico;

che, trattandosi di un difetto facilmente emendabile, dal profilo delle distanze, la licenza impugnata può comunque essere confermata alla condizione che la lunghezza della controversa costruzione venga ridotta in modo da aumentare la distanza tra gli edifici da m 2.83 a m 4;

che, nella misura in cui attesta il rispetto della LPAmb, il preavviso del Dipartimento del territorio è sufficiente; l’unica questione rilevante da questo profilo è infatti posta dal camino previsto sul tetto della nuova costruzione, che si attiene tuttavia alle raccomandazioni dell’UFAFP;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riformando la licenza nel senso appena indicato;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm);

che i resistenti, non assistiti da un patrocinatore, rifonderanno al ricorrente un’indennità per ripetibili commisurata in base allo stesso criterio (art. 31 PAmm).

visti gli art. 21 LE; 120 e 124 LAC; 3, 4 e 5 NAPR di __________ o; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.           la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2835) è annullata;

1.2.           la licenza edilizia 11 marzo 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ è confermata alla condizione che la lunghezza della nuova costruzione sia ridotta in modo da aumentare da m 2.83 a m 4.00 la distanza dell’angolo N dall’angolo S della casa del ricorrente.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-- e dei resistenti, in solido, per la rimanenza.

                                   3.   I resistenti, in solido, rifonderanno al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.  

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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