Incarto n. 52.2002.00256
Lugano 21 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
__________,
Contro
la decisione 5 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2644) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 8 aprile 2002 del municipio di __________ che apre un procedimento contravvenzionale a suo carico per violazione della LE e gli ordina di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione di posteggi sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
- 26 giugno 2002 del municipio di __________;
- 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di un fondo prativo, pianeggiante ed inedificato (part. n. __________ RF), situato a __________ lungo __________;
che la polizia comunale ha ripetutamente constatato che il fondo è utilizzato da terzi, che posteggiano abusivamente i loro veicoli lungo la fascia di terreno confinante con la pubblica via;
che l’8 aprile 2002 il municipio di __________ ha aperto a carico del ricorrente un procedimento contravvenzionale per aver trasformato abusivamente parte del fondo in posteggio;
che con lo stesso provvedimento l’autorità comunale ha ordinato all'ing. __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la trasformazione abusiva;
che con giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo - nella misura in cui l’ha ritenuta ricevibile - l’impugnativa contro di esso inoltrata dall'ing. __________;
che, dopo aver dichiarato irricevibile il ricorso nella misura in cui era riferito alla decisione di aprire un procedimento contravvenzionale, il Governo ha ritenuto che l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria fosse immune da violazioni del diritto;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che secondo il ricorrente l’abuso del suo fondo da parte di terzi sarebbe sporadico ed occasionale; non basterebbe quindi ad integrare gli estremi di un cambiamento di destinazione; tanto meno se si considera che il fondo è oggetto di una domanda per la costruzione di uno stabile di 10 appartamenti con 5 posteggi scoperti e 10 interrati;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è un provvedimento incoercibile, mediante il quale l’autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione, sollecita il proprietario a collaborare ai fini dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l’avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che siffatto ordine si giustifica non appena risulti verosimile che su un determinato fondo sono state promosse senza alcuna autorizzazione attività soggette a permesso di costruzione;
che lo stazionamento regolare e duraturo di veicoli su un fondo prativo, che non ha mai avuto altra utilizzazione all'infuori di quella agricola, configura un cambiamento di destinazione; si tratta in effetti di un’utilizzazione che ne modifica le condizioni di fruizione in misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni;
che nell’evenienza concreta la polizia comunale di __________ ha constatato in quattro occasioni nel corso del mese di marzo del 1999 che il fondo del ricorrente era utilizzato come posteggio e che era coperto da sterpaglie;
che il 30 aprile 1999 il municipio ha invitato il ricorrente a pulirlo;
che il 24 agosto 2000 l'esecutivo comunale ha nuovamente invitato il ricorrente a riordinare il fondo ed a posare una recinzione lungo il confine in modo da impedire il posteggio abusivo di veicoli; la decisione è rimasta inimpugnata;
che il 19 febbraio 2002 il municipio ha nuovamente constatato che il fondo era utilizzato in modo non occasionale e casuale a scopo di posteggio;
che constatato il perdurare dell’abuso, l’8 aprile 2002 l’autorità comunale ha posto il ricorrente in contravvenzione ordinandogli di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che le ripetute constatazioni dell’autorità comunale e l'inosservanza dell'ordine impartito dal municipio al ricorrente di posare una cinta atta ad impedire lo stazionamento dei veicoli permettono di concludere che questi tolleri che la fascia del suo fondo confinante con __________ venga regolarmente utilizzata come posteggio abusivo da parte di terzi;
che in questa utilizzazione sono ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione (art. 1 LE; 4 lett. c RLE);
che irrilevante è il fatto che il terreno non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la circostanza che il fondo sia utilizzato da terzi senza il consenso del proprietario; ancor meno significativa è infine la domanda di costruzione pendente per la realizzazione di uno stabile d’appartamenti sul fondo: decisiva è soltanto l’utilizzazione che è venuta ad instaurarsi sullo stesso senza la necessaria autorizzazione;
che parimenti soggetta a permesso di costruzione è la formazione - altrettanto abusiva - di un accesso al fondo lungo tutto il fronte stradale (art. 4 lett. c RLE);
che, così stando le cose, la decisione impugnata va senz’altro confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario