Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2002 52.2002.242

24 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·483 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00242  

Lugano 24 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  7 giugno 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

il bando con cui la delegazione consortile del consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________ ha messo a pubblico concorso il servizio di trasporto degli allievi di scuola __________;

viste la risposta 14 giugno 2002 della delegazione consortile del consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la delegazione consortile del consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________, con bando apparso sul FU no. __________ del 24 maggio 2002, ha messo a pubblico concorso il mandato di trasporto degli allievi delle scuole __________ da __________ a __________ e viceversa a far tempo dal 1° gennaio 2003;

che contro il predetto bando è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, adducendo che il servizio in questione le sarebbe già stato affidato sino al 31 dicembre 2003  e che, fino a tale data, sarebbe peraltro titolare della relativa autorizzazione cantonale;

che, invitata a prendere posizione sull'impugnativa, la delegazione consortile ha comunicato che, con risoluzione 12 giugno 2002 ha deciso di annullare il bando di concorso, a motivo dell'esistenza della suddetta autorizzazione cantonale;

che, preso atto di tale decisione, l'insorgente ha invitato a stralciare il gravame dai ruoli, con protesta di spese e ripetibili; 

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che, giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);

che, decidendo di "annullare il bando di concorso", la delegazione consortile ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;

che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;

che risulta così parimenti evasa la richiesta di adozione di misure provvisionali formulata dalla ricorrente;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del consorzio al pagamento di un'indennità per ripetibili, essendosi la ricorrente avvalsa del patrocinio di un legale iscritto al relativo albo.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________ rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

- __________  

Il presidente                                                                                    Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

52.2002.242 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2002 52.2002.242 — Swissrulings