Incarto n. 52.2002.00227
Lugano 31 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 28 maggio 2002 di
__________,
Chiedente
la revisione della sentenza 3 maggio 2002 del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'istante contro la decisione 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato in tema di indennità d'uscita;
viste le risposte:
- 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato;
- 19 giugno 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'istante __________ è stato per 25 anni alle dipendenze del comune di __________ quale segretario comunale nominato a tempo parziale;
che il 24 maggio 2000 il municipio gli ha negato la conferma in carica per sopraggiunta incapacità lavorativa;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 23 luglio 2001 l'autorità comunale ha fissato in fr. 41'666.75 l'indennità d'uscita dovutagli per mancata conferma;
che da questa somma l'autorità comunale ha tuttavia dedotto l'importo di fr. 13'557.50 a titolo di rifusione delle spese sostenute per riorganizzare la cancelleria comunale, che l'istante avrebbe lasciato in disordine;
che con giudizio 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________ contro la predetta decisione, che ha riformato aumentando l'indennità a fr. 42'994.80, così calcolati:
- stipendio base fr. 20'000.00
- indennità capo sezione militare fr. 600.00
- indennità responsabile PCi fr. 200.00
- indennità responsabile dell'
approvvigionamento economico fr. 100.00
- indennità gerente agenzia AVS fr. 270.00
deduzione per recupero spese fr. 532.50
fr. 20'637.50
importo, che ha suddiviso per 12 e moltiplicato per il numero degli anni di servizio (25);
che con sentenza 3 maggio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo, che ha riformato nel senso che il comune di __________ verserà al ricorrente l'importo di fr. 42'994.80 a titolo d'indennità d'uscita, oltre ad interessi del 5% calcolati su fr. 41'666.65 a partire dal 1° novembre 2000, dedotto l'importo di fr. 1'328.15 riconosciuto in eccesso dal Consiglio di Stato;
che questo tribunale ha anzitutto rilevato che l'indennità d'uscita andava calcolata sulla base dello stipendio mensile (fr. 1'666.65) dedotto dividendo per 12 quello annuo lordo (fr. 20'000.-), senza tener conto delle indennità percepite per altre funzioni; ha quindi stabilito che l'indennità dovuta a __________ ammontava a fr. 41'666.65 (1'666.65 x 12);
che non potendo riformare la decisione del Consiglio di Stato a danno del ricorrente, il tribunale ha tuttavia confermato l'importo erroneamente determinato dalla precedente istanza (fr. 42'994.80);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha poi stabilito che il ricorrente aveva anche diritto agli interessi di mora (5 %) a decorrere dal 1° novembre 2000, giorno successivo a quello dell'effettiva cessazione del rapporto d'impiego, calcolati tuttavia sull'indennità effettivamente dovuta e non su quella a torto riconosciuta;
che questo tribunale ha infine disposto che dagli interessi fosse dedotta la somma riconosciuta in eccesso dal Consiglio di Stato (fr. 1'328.15);
che con l'istanza menzionata in epigrafe __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, riconoscendogli un'indennità d'uscita di fr. 42'994.80, eventualmente di fr. 41'666.65, oltre agli interessi del 5 % a far tempo dal 1. novembre 2000;
che l'istante contesta nuovamente la deduzione di fr. 532.50 operata dal Consiglio di Stato nel calcolo dell'indennità, chiedendo di correggere il risultato;
che all'accoglimento dell'istanza si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il comune di __________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 35 PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione:
a) se l’autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) ....;
che nei casi a) e b) l’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall’intimazione;
che nell'evenienza concreta, il calcolo dell'indennità allestito Consiglio di Stato era erroneo sia perché computava nello stipendio del segretario comunale anche le indennità accessorie da questi percepite per altre funzioni, sia perché deduceva un importo di fr. 532.50 che non aveva nulla da vedere con lo stipendio in questione; il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi calcolato l'indennità d'uscita basandosi esclusivamente sull'indennità mensile dedotta dividendo quella annua di fr. 20'000.- per 12 come indicato dal municipio;
che per il divieto della reformatio in peius, sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunque confermato l'indennità di fr. 42'994.80 erroneamente calcolata dal Consiglio di Stato;
che per quanto riguarda l'indennità in capitale dovuta all'istante, in revisione il Tribunale cantonale amministrativo non gli ha aggiudicato meno di quanto la controparte ha riconosciuto, né altra cosa;
che da questo profilo non sono dati i presupposti dell'art. 35 lett. a PAmm per rivedere il giudizio impugnato;
che questo tribunale ha tuttavia ritenuto che gli interessi di mora dovessero essere conteggiati sull'indennità calcolata correttamente (fr. 41'666.65), tenendo conto dell'indennità riconosciuta in eccesso dal Consiglio di Stato (fr. 1'328.15);
che nemmeno da questo profilo si perfezionano i presupposti dell'art. 35 lett. a) PAmm;
che per stabilire se il Tribunale cantonale amministrativo abbia aggiudicato a __________ meno di quanto la controparte ha riconosciuto occorre in effetti prendere in considerazione l'indennità complessivamente dovuta in capitale ed interessi; non ci si può riferire unicamente alle singole posizioni favorevoli all'istante in revisione;
che considerato come al momento dell'emanazione della sentenza gli interessi al 5 % dovuti su fr 41'666.65 ammontassero a fr. 3'076.50, anche deducendo da questa somma l'importo di fr. 1'328.50 calcolato in eccesso dal Consiglio di Stato, questo tribunale non ha comunque aggiudicato a __________ meno di quanto gli era stato sino a quel momento riconosciuto;
che il giudizio dedotto in revisione non contiene d'altro canto disposizioni contraddittorie; il dispositivo è coerente e lineare, non soffre di alcuna contraddizione; la domanda di revisione va quindi respinta anche dal profilo dell'art. 35 lett. b PAmm;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'istante secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dell'istante, che rifonderà fr. 500.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario