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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 52.2002.221

17 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,601 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00221  

Lugano 17 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 maggio 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 2013), che annulla la licenza edilizia 20 giugno 2001 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di un ascensore inclinato sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-      5 giugno 2002 del municipio di __________;

-      5 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

-    26 giugno 2002 di __________ e __________, __________, __________ e __________,                           __________ ed __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 febbraio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire su un terreno in pendio (part. n. __________ e __________ RF) due case d’abitazione, servite da un ascensore inclinato su rotaie, da realizzare lungo il confine verso le part. n. __________ e __________ RF.

Alla domanda si sono opposti __________ e __________, __________ __________, __________ e __________, nonché __________ ed __________, comproprietari in PPP del condominio che sorge sulla part. n. __________, che hanno contestato l’ascensore dal profilo delle distanze dal confine e verso il loro stabile d’appartamenti.

                                  B.   Raccolto il preavviso cantonale, il 20 giugno 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini. In sostanza, l’autorità comunale ha ritenuto che l’ascensore non fosse tenuto a rispettare le norme sulle distanze perché, oltre a non superare in nessun punto l’altezza massima di m 2.50, non sarebbe equiparabile ad una costruzione.

                                  C.   Con giudizio 30 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia in quanto riferita all'ascensore inclinato, accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta dagli opponenti.

Configurato l’impianto alla stregua di una costruzione accessoria non sotterranea, il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza non potesse essere accordata, poiché in corrispondenza della fermata a valle la cabina del lift, alta circa m 2.30, verrebbe a stazionare ad una distanza dallo stabile degli opponenti inferiore a quella minima (m 6.00) prescritta dall’art. 17 lett. b NAPR verso gli edifici principali.

D.    Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Riassunta la fattispecie, l’insorgente rileva anzitutto che la pista di scorrimento (binari) e le stazioni a monte, a valle ed intermedie non sporgono dal terreno più di m 1.50. Potrebbero quindi sorgere a confine (art. 42 RLE). La cabina, alta m 2.28, non potrebbe invece essere considerata costruzione. Si tratterebbe infatti di un corpo tecnico, che potrebbe beneficiare del regime d’eccezione previsto dall’art. 15 NAPR. Subordinatamente, basterebbe impedirne la sosta alla fermata a valle, l’unica posizione che determina ingombri in contrasto con la distanza minima prescritta dall’art. 17 lett. b NAPR verso edifici.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il municipio condivide invece l’impugnativa, rilevando che il nuovo PR, pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato ha abrogato la distanza minima in contestazione.

Gli opponenti chiedono invece la conferma del giudizio impugnato con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, beneficiario della licenza annullata. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani agli atti.

                                   2.   2.1. La legislazione edilizia considera costruzioni tanto gli edifici, quanto gli impianti (cfr. DFGP, Commento alla LPT, 1981, ad art. 22 n. 7).

Sono costruzioni accessorie le opere edilizie che non superano determinate dimensioni e sono poste al servizio di una casa d'abitazione, senza essere destinate all'abitazione o al lavoro e senza avere un fine industriale, artigianale o commerciale (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a NAPR di __________).

2.2. Il controverso ascensore inclinato è una costruzione accessoria. Si tratta in effetti di un impianto di trasporto, destinato a servire gli edifici ad uso abitativo che il ricorrente intende realizzare sui suoi fondi.

                                   3.   3.1. Le costruzioni devono rispettare determinate distanze tra loro e dal confine. Le distanze tra edifici servono a tutelarne la salubrità (insolazione, aerazione) e la sicurezza (incendi), assicurando nel contempo un ordinato sviluppo degli insediamenti (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE n. 1175 seg.). Quelle dal confine servono invece soltanto a suddividere tra fondi contermini le distanze tra edifici. Conformemente alle loro finalità, le distanze tra edifici si applicano anche nel rapporto tra edifici e impianti. Determinanti ai fini dell'applicazione di questo parametro edilizio sono infatti gli ingombri verticali ed orizzontali delle opere edilizie.

3.2. Considerati i modesti ingombri che determinano, le costruzioni accessorie devono di regola rispettare distanze dal confine e tra edifici inferiori a quelle prescritte per le costruzioni principali. Se il regolamento edilizio o il PR non dispongono altrimenti, le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 sfuggono invece alle prescrizioni sulle distanze (art. 42 cpv. 1 RLE).

3.3. Per l'art. 17 lett. a NAPR di __________ "le costruzioni accessorie possono sorgere a confine o ad una distanza minima di m 2.00 dal confine se la loro altezza non supera m 3.00 e l'ampiezza d'ingombro non supera i 6.00 m". La distanza minima che queste opere devono rispettare è di 6.00 m verso edifici principali e di 4.00 m verso altre costruzioni accessorie (art. lett. b NAPR).

Le costruzioni sotterranee devono rispettare soltanto le linee di arretramento o di allineamento. (art. 16 NAPR). Per il resto sfuggono all'ordinamento sulle distanze (art. 42 cpv. 1 RLE).

                                   4.   4.1. Nel caso concreto, la rampa di scorrimento dell'ascensore inclinato si sviluppa interamente in trincea senza sporgere dal terreno sistemato. Entro questi limiti, la costruzione (impianto) accessoria è sotterranea. In assenza di diversa disposizione dell'ordinamento edilizio comunale, può senz'altro sorgere lungo il confine, rispettivamente a meno di 6.00 dallo stabile d'appartamenti degli opponenti.

A questa conclusione sfugge unicamente il muro che delimita verso valle la vasca della stazione inferiore dell'ascensore inclinato. Innalzandosi sino a m 2.50 dal terreno sistemato mediante escavazione del pendio, questa parte dell'opera non può essere autorizzata. Da un lato, perché supera l'altezza massima (m 1.50) ammessa dall'art. 42 cpv. 1 RLE per le costruzioni sotterranee. Dall'altro, perché sorge a meno di 6.00 m dall'angolo SW dello stabile degli opponenti. Invano, si richiama il ricorrente alla facilitazione accordata dall'art. 15 cpv. 3 NAPR per i corpi d'accesso agli ascensori su terreni in forte pendenza, ove si dimostri impossibile trovare altre soluzioni. La norma non è applicabile già perché, nel caso concreto, non è per nulla impossibile trovare altre soluzioni. Il difetto può infatti essere facilmente corretto riducendo l'escavazione del pendio sottostante il muro, in modo che l'altezza non superi il limite di m 1.50 o prolungando la rampa dell'ascensore in modo che la vasca della stazione inferiore rientri nel pianerottolo sottostante.

4.2. Oggetto di contestazione non è tuttavia la parte fissa dell'impianto di trasporto, quanto piuttosto la parte mobile, ossia la cabina, che sporgendo per oltre 2.00 m dal terreno sistemato non può beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 42 cpv. 1 RLE a favore delle costruzioni sotterranee.

Sconfessando il municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che questa parte dell'impianto soggiaccia al regime delle costruzioni accessorie e non possa essere autorizzata perché disattende la distanza minima di 6.00 m verso lo stabile degli opponenti. La conclusione dell'autorità cantonale regge alla critica soltanto nella misura in cui la cabina rimanga per la maggior parte del tempo ferma alla stazione inferiore, situata a meno di 6 m dallo stabile dei resistenti. In questa misura, i tempi in cui è in movimento, di gran lunga inferiori a quelli in cui è ferma, non permettono invero di evitare di assimilarla ad una costruzione (impianto) fissa. Gli ingombri e le ripercussioni che determina, non sono infatti sostanzialmente diversi.

Questa deduzione non comporta tuttavia necessariamente l'annullamento dell'intera licenza, poiché anche questo difetto, nella misura in cui sussiste, può essere facilmente corretto, imponendo, alternativamente, di dotare l'impianto di un dispositivo che impedisca alla cabina di stazionare per più di 5 minuti alla fermata inferiore o di spostare quest'ultima di almeno 3.00 m verso valle, in modo che la cabina in stazionamento rispetti la distanza minima di 6.00 m dallo stabile dei resistenti.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e ripristinando la licenza edilizia alle condizioni illustrate ai precedenti considerandi.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti, mentre le ripetibili sono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 42 RLE; 15, 16, 17 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 2013) è annullata.

1.2.   la licenza edilizia 20 giugno 2001 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un ascensore inclinato sulle part. n. __________ RF è confermata alle seguenti condizioni alternative:

a. che l'impianto sia dotato di un dispositivo che impedisca alla cabina di stazionare per più di 5 minuti alla fermata inferiore e che l'altezza del muro a valle della vasca sia ridotta a m 1.50;

     oppure

b. che la stazione inferiore sia spostata di almeno 3.00 m verso valle;

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dei resistenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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