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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.01.2004 52.2002.217

20 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,027 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00217  

Lugano 20 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 maggio 2002 di

__________,  __________ e __________,  rappr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato (n. 2194) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 26 febbraio 2002, con cui il municipio di __________ ha vietato loro di transitare con veicoli sul percorso pedonale (part. n. __________ RF di __________), che dalla frazione di __________ sale verso il convento di __________;

viste le risposte:

-    27 maggio 2002 della Sezione della pianificazione urbanistica;

-      5 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

-    10 giugno 2002 di __________;

-    12 giugno 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I coniugi __________ e __________ ed i coniugi __________ e __________, qui ricorrenti, sono proprietari di due case d'abitazione (part. n. __________ e __________ RF di __________), situate ad ovest della frazione di __________, a monte del vecchio, largo sentiero (part. n. __________ RF), che collegava l'abitato al convento di __________, snodandosi lungo il pendio, parallelamente alla sottostante strada principale.

Il primo tratto di questo sentiero, compreso tra l’abitato ed i fondi della resistente __________ (part. n__________ e __________ RF), è tuttora costituito da una semplice pista sterrata, che il PR prevede di trasformare in una strada di quartiere, collegata alla sottostante alla strada principale attraverso l’accesso che la resistente ha realizzato per raggiungere la sua proprietà.

Il successivo tratto del sentiero, al quale il PR attribuisce invece la qualifica di percorso pedonale, è pure costituito da una pista sterrata priva di massicciata, che prosegue in direzione nel convento, passando a valle delle abitazioni dei ricorrenti.

Da alcuni anni, i ricorrenti, per accedere alle rispettive abitazioni con i loro veicoli, utilizzano questo secondo tratto del sentiero, raggiungendolo attraverso l’accesso, gravato da un diritto di passo a favore del comune, che collega il fondo della resistente alla strada principale.

Il 20 settembre 2000 il municipio di __________, coinvolto nella vertenza sorta tra la resistente __________ ed i ricorrenti in seguito all’uso dell’accesso in questione, ha comunicato a questi ultimi che il transito con veicoli a motore sul secondo tratto di sentiero era vietato, perché quest'opera viaria, oltre ad essere censita come percorso pedonale dal PR, non era atta a sopportare il traffico motorizzato.

                                  B.   Il 29 gennaio 2001, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio __________ ed il municipio del nuovo comune di __________ davanti al Pretore di Lugano, al quale hanno chiesto di accertare il loro diritto di transitare con ogni veicolo dall’accesso alla proprietà della resistente per raggiungere il tratto di sentiero, definito come percorso pedonale, che sale verso le loro proprietà.

Lo stesso giorno i ricorrenti hanno inoltre chiesto a quell'esecutivo comunale di riconsiderare la presa di posizione del 20 settembre 2000 del municipio di __________, di cui si è detto sopra.

Il 26 febbraio 2002 il municipio interpellato ha ribadito che il tratto di sentiero in questione non poteva essere utilizzato per il transito di veicoli, perché non era idoneo a sopportare il traffico motorizzato e perché era censito come percorso pedonale dal PR in vigore.

                                  C.   Con giudizio 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il questa determinazione dell'autorità comunale, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da da __________ e __________ ed __________ e __________.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il provvedimento fosse conforme alla qualifica di sentiero pedonale attribuita all'opera viaria dal vigente PR comunale.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia accertato il loro diritto di transitare con veicoli sul tratto di sentiero che permette di raggiungere le loro abitazioni partendo dalla sottostante strada comunale.

Eccepita l'incompetenza del municipio a vietare la circolazione dei veicoli su un sentiero comunale, i ricorrenti ritengono in sostanza che la destinazione pedonale attribuita dal PR all'opera viaria non escluda il transito di veicoli a motore. Lo si dedurrebbe dall’art. 17 cpv. 2 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e dall'assenza di un segnale di divieto.

Il provvedimento censurato, allegano, sarebbe oltretutto discriminatorio, poiché il sentiero sarebbe utilizzato da altri abitanti della zona per transitarvi con veicoli a motore. Alla fattispecie, osservano, andrebbe applicata per analogia la giurisprudenza sviluppata attorno al diritto di passo necessario.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione della pianificazione urbanistica, che non formulano osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e la resistente __________, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento censurato, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani agli atti ed è comunque sufficientemente nota a questo tribunale. Una visita in luogo non appare pertanto necessaria. Nemmeno i ricorrenti del resto la chiedono.

1.3. Controversa in questa sede è unicamente la questione a sapere se debba essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto di transitare con veicoli sul percorso pedonale, che passa a valle delle loro abitazioni. Esula invece dai limiti del presente giudizio, la questione a sapere se possano transitare sul tratto di strada di quartiere ancora di proprietà della resistente, prevalendosi del diritto di passo iscritto a favore del comune.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Queste, soggiunge la norma, hanno fra l'altro per oggetto le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo (cpv. 2 lett. c), rispettivamente le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale (lett. d).

Il municipio, dispone più avanti l'art. 179 cpv. 1 LOC, provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

2.2. Il vecchio itinerario, definito dal PR in parte come percorso pedonale ed in parte come strada di quartiere, che collega la frazione di __________ al convento di __________, è un bene comunale d'uso comune (art. 176 lett. a LOC).

Con la risoluzione 26 febbraio 2002 (n. 115), qui in esame, il municipio ha in sostanza negato ai ricorrenti il diritto di transitare con veicoli sul tratto di sentiero che il PR definisce come percorso pedonale. Il diniego, fondato sull'indicazione pianificatoria e sull'inidoneità del sentiero a sopportare il transito di veicoli, si configura come un provvedimento concreto ed individuale, volto ad assicurare l'uso del bene conforme alla destinazione, definita dal consiglio comunale nell'ambito dell'adozione del PR.

A non averne dubbio, la determinazione impugnata, configurabile anche come una misura intesa a disciplinare il traffico sul territorio comunale, rientra nel quadro delle competenze attribuite al municipio dall'art. 107 LOC. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, al legislativo comunale spetta soltanto il compito di stabilire la destinazione dei beni comunali (art. 13 lett. h LOC). Non gli incombe anche l'onere di gestirli in conformità della destinazione prestabilita.

Destituite di qualsiasi fondamento sono pertanto le eccezioni di nullità sollevate dai ricorrenti con riferimento alla competenza del municipio ad adottare il provvedimento censurato.

3.3.1. Il piano del traffico del PR di __________ suddivide le opere viarie in due categorie, distinguendo le strade (art. 31 NAPR) dai percorsi pedonali (art. 32 NAPR). Le prime sono riservate alla circolazione dei veicoli, mentre i secondi sono destinati a rispondere alle esigenze del traffico pedonale. A differenza di altri comuni, il PR in questione non prevede strade a gestione mista veicolare e pedonale.

3.2. Il PR di __________ attribuisce al largo sentiero sterrato, che sale verso il convento del __________ a valle delle abitazioni dei ricorrenti, la qualifica di percorso pedonale. Questa chiara e precisa indicazione viene ripresa dalle singole componenti del PR, segnatamente dal piano delle zone, dal piano del traffico e dal piano del paesaggio. Non sussiste quindi alcun dubbio circa la determinazione del legislativo comunale di destinare quest’opera viaria esclusivamente alla circolazione dei pedoni.

3.3. Negando ai ricorrenti il permesso di transitare con i loro veicoli sul percorso pedonale in questione, il municipio ha adottato un provvedimento, che si limita a dare atto di un’inequivocabile indicazione pianificatoria. Da questo profilo, la decisione in esame regge perfettamente alla critica.

A torto sostengono i ricorrenti che l'art. 17 cpv. 2 LCPS permetta di circolare con veicoli sui percorsi pedonali. Questa norma si limita a sancire il diritto dei comuni di destinare i loro percorsi pedonali anche ad altri usi, a condizione che siano compatibili con la destinazione pedonale. Non permette di rivendicare l'apertura dei percorsi pedonali al traffico veicolare.

Irrilevante è la mancanza di un segnale di divieto di circolazione. La destinazione pedonale dell’opera viaria non dipende dalla segnaletica stradale, ma dall'indicazione pianificatoria. Nulla possono i ricorrenti dedurre in loro favore dalla mancanza di un segnale di divieto.

Palesemente insostenibile è infine la pretesa dei ricorrenti di applicare alla fattispecie le disposizioni del diritto civile sul passo necessario. La fruizione dei beni d’uso comune è invero retta esclusivamente dal diritto pubblico. L’applicazione del diritto privato non entra in considerazione nemmeno a titolo di diritto pubblico suppletorio.

Nella misura in cui nega che la circolazione di veicoli sul percorso pedonale rientri nel quadro dell'uso comune definito dal PR, la determinazione del municipio va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.

                                   4.   4.1. La destinazione attribuita ai beni d’uso comune non esclude a priori qualsiasi altra forma di utilizzazione. A determinate condizioni, l'autorità detentrice del potere di disporre del bene d'uso comune può permettere anche utilizzazioni che per natura o intensità eccedono i limiti dell'uso corrente abituale, ostacolando o addirittura impedendo il godimento del bene d'uso comune da parte di terzi (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, I. ed., parte speciale, n. 570 seg.). La destinazione dei percorsi riservati alla circolazione dei pedoni non impedisce, in particolare, al municipio di accordare singole autorizzazioni, subordinate semmai a precise condizioni, per il transito di veicoli.

Il rilascio di simili autorizzazioni non è rimesso alla libera discrezione dell’autorità, ma deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente quelli riferiti alla proporzionalità ed alla parità di trattamento, valutando secondo criteri oggettivi tutti gli interessi in gioco (DTF 108 Ia 138; RDAT 1986 n. 83).

4.2. Vietando ai ricorrenti di circolare con veicoli a motore sul percorso pedonale, a causa della sua inidoneità a sopportare il traffico motorizzato, il municipio ha indirettamente escluso anche il rilascio di un'autorizzazione per uso speciale (accresciuto) del sentiero. La decisione in esame regge alla critica dei ricorrenti anche da questo profilo. Nella ponderazione degli interessi contrapposti dalla quale procede non è invero ravvisabile alcuna violazione del diritto. Il sentiero si presenta in un cattivo stato di manutenzione. Il fondo è sconnesso ed il passaggio di veicoli non farebbe che peggiorare la situazione. I fondi dei ricorrenti non dispongono inoltre di possibilità di posteggio. I veicoli stazionerebbero quindi sul sentiero, ostacolandone in misura intollerabile l'uso conforme alla destinazione attribuitagli. Il divieto in contestazione non appare quindi lesivo del principio di adeguatezza.

Invano si richiamano i ricorrenti al principio della parità di trattamento, asserendo che il percorso pedonale è utilizzato anche da terzi. Il municipio non ha rilasciato alcuna autorizzazione per transitarvi con veicoli. Il fatto che terzi vi circolino abusivamente non permette quindi ai ricorrenti di invocare con successo il diritto alla parità di trattamento per rivendicare il rilascio di un'autorizzazione per uso accresciuto del sentiero pedonale.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 176, 208 LOC; 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno 800.- alla resistente __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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