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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.216

25 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,220 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00216  

Lugano 25 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 maggio 2002 del

__________,   

Contro  

la decisione 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato (n. 2182) che annulla la decisione 20 dicembre 2001 con cui il municipio di __________ __________ ha stabilito che un deposito di inerti costituito sulla part. n. __________ RF è conforme alla legge;

viste le risposte:

-      4 giugno 2002 di __________;

-    25 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

-      8 luglio 2002 della __________;

preso atto che __________ e __________ non hanno inoltrato osservazioni nel termine assegnato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 2 giugno 1999 il resistente __________ ha segnalato al municipio di __________ che sulla part. n. __________ RF, situata a valle del suo fondo (part. n. __________ RF), erano in corso lavori di trasformazione del terreno (deposito materiale e innalzamento);

che il 28 settembre 1999 lo stesso resistente ha notificato all'autorità comunale che il materiale depositato non era ancora stato rimosso; ha quindi sollecitato un sopralluogo in contraddittorio;

che il 7 dicembre 1999 il municipio ha ordinato a __________, proprietario della part. n. __________, di sgomberare il materiale depositato e di presentare una domanda di costruzione per i lavori eseguiti sul terreno in questione;

che il 5 aprile 2001 __________ ha nuovamente chiesto al municipio di vietare il deposito di ulteriore materiale;

che il 23 aprile 2001 il tecnico comunale ha constatato mediante sopralluogo che sul terreno in questione erano stati formati due depositi di una certa importanza di materiale di scavo;

che il 2 maggio 2001 il municipio ha chiesto alle imprese di costruzione __________ e __________ di rimuovere i depositi costituiti e di ripristinare il terreno nello stato precedente;

che per quanto traspare dagli atti prodotti dal municipio in prima istanza la richiesta è rimasta almeno in parte inevasa;

che il 9 novembre 2001 il municipio ha respinto un'ennesima richiesta d'intervento del resistente, configurando il controverso deposito di inerti alla stregua di un intervento edilizio non soggetto a licenza (art. 3 lett. h e l RLE) ed affermando che in assenza di una sezione originale del terreno non sarebbe stato possibile determinare se vi fosse stata una manomissione del terreno;

che con decisione formale del 20 dicembre 2001 il municipio ha accertato che i lavori di colmata eseguiti sul fondo erano conformi ai disposti di legge in quanto rientranti nei limiti di un intervento esente da permesso di costruzione;

che con giudizio 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________ e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché verificasse "l'esistenza o meno di una violazione formale e/o materiale delle norme edilizie";

che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che fosse compito del municipio "stabilire esattamente i termini della questione";

che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver omesso di accertare i fatti rilevanti per il giudizio come impone l'art. 18 PAmm;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e da __________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà nei seguenti considerandi;

che l'impresa __________ si limita a ricordare di aver sollecitato l'esperimento di un sopralluogo, mentre il proprietario del terreno e l'altra impresa coinvolta (__________) non prendono posizione;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che al comune insorgente va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 21 cpv. 2 LE);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 18 PAmm, l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto;

che la procedura amministrativa, a differenza di quella civile, è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione, assumendo all'occorrenza le necessarie prove (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm, n. 1 b);

che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti (DTF 110 V 52 seg.; RDAT 1982 n. 103);

che il significato della massima ufficiale sancita dall'art. 18 PAmm non può essere stravolto nel senso di costringere l'autorità giudicante a sopperire alle negligenze processuali della parti, esperendo d'ufficio indagini complesse, costose e dall'esito incerto (RDAT 1994 II n. 32 consid. 4);

che giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione;

che, diversamente da quanto dispone l'art. 61 PA, la norma succitata non stabilisce che il rinvio debba costituire l'eccezione; in ossequio al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo, anche il Consiglio di Stato deve tuttavia limitare il rinvio ai casi in cui sussiste un'esigenza effettiva: ad esempio quella di permettere alle istanze subordinate di completare gli accertamenti o di procedere ad un nuovo apprezzamento dei fatti rilevanti per la decisione (cfr. in tal senso Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n. 304, pag. 179);

che, nell'evenienza concreta, controversa è l'estensione degli interventi di colmata effettuati a partire dal 1999 sulla part. n. __________ RF ad opera delle imprese di costruzione __________ ed __________;

che litigiosa è in particolare l'attendibilità dei sommari accertamenti esperiti dal municipio mediante sopralluogo;

che, respinta la richiesta di esperire una nuova visita in luogo, avanzata dal qui resistente __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto che spettasse in primo luogo al municipio accertare compiutamente l'effettiva estensione degli interventi eseguiti;

che, sebbene opinabile, questa deduzione non presta il fianco a critiche; non appare invero lesivo del principio di proporzionalità pretendere che in casi di questa natura sia l'autorità comunale a promuovere i necessari accertamenti, incaricando un geometra, eventualmente previa richiesta di anticipo delle spese (art. 19 cpv. 3 PAmm), di rilevare la situazione del terreno;

che, nelle particolari circostanze del caso concreto, il fatto che questa prova avrebbe potuto essere raccolta anche da parte del Consiglio di Stato non costituisce un motivo sufficiente per ravvisare una violazione del diritto nel giudizio rinvio qui impugnato;

che la documentazione fotografica, prodotta dal ricorrente soltanto in questa sede, non permette di giungere a diversa conclusione; l'accertamento dell'entità delle controverse modifiche del terreno presuppone accurati rilievi altimetrici delle stratificazioni riscontrabili;

che in quanto volto a contestare il giudizio di rinvio il ricorso va quindi respinto;

che conforme all'art. 31 PAmm è pure l'indennità per ripetibili accordata al qui resistente; il fatto che il comune sia comparso in lite a tutela dell'interesse generale permette prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione di ripetibili;

che, anche da questo profilo, il giudizio impugnato va quindi confermato;

che, per i motivi appena illustrati, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 59, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà fr. 300.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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