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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2002 52.2002.211

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·939 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00211  

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2002 del

__________,   

Contro  

la decisione 28 gennaio 2002 del Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE), Sezione del promovimento economico e del lavoro (SPEL) che nega all'insorgente un sussidio per il risanamento della casa patriziale di __________;

viste le risposte:

-       4 marzo 2002 della Sezione degli enti locali;

-    29 aprile 2002   della Sezione del promovimento economico e del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 22 maggio 2000 il Patriziato di __________ ha chiesto alla SPEL la concessione di un sussidio per riattare la casa patriziale;

che la richiesta, preavvisata favorevolmente dalla Sezione degli enti locali (SEL), si fondava sul DL concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988 (DLRust 88; BU 1988, 349);

che con decisione 28 gennaio 2002 la SPEL ha respinto la domanda, ritenendo che la casa patriziale non rientrasse nella nozione di rustico posta a fondamento del DLRust 6 dicembre 2000 (DLRust 00; RL 7.1.1.1.4), entrato nel frattempo in vigore;

che contro la predetta decisione il Patriziato di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando la concessione del sussidio rifiutato;

che, dopo aver rilevato come l'assemblea patriziale abbia nel frattempo stanziato un credito di fr. 450'000.-- per la ristrutturazione della casa patriziale, l'insorgente sostiene che alla nozione di rustico debba essere dato un significato più ampio, comprendente non solo le costruzioni collegate all'uso agricolo del territorio, ma anche gli altri edifici del villaggio rurale;

che all'accoglimento del ricorso si oppone la SPEL, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi;

che la SEL conferma invece di aver preavvisato favorevolmente la domanda di sussidio;

che con decisione 14 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 DLRust 00;

che certa è la legittimazione attiva del patriziato;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm);

che costituisce in particolare violazione del diritto: (a) l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, (b) l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, (c) l'eccesso o l'abuso di potere, (d) la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 PAmm);

che il DLRust 00 "intende promuovere attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di conservazione da locare quali alloggi turistici nei comprensori periferici; esso persegue in particolare i seguenti scopi:

- aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente incrementare il turismo di soggiorno;

- creare possibilità di reddito complementare;

- agevolare il mantenimento della proprietà;

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale   tradizionale" (art. 1 DLRust 00);

che "il Consiglio di Stato può concedere", per il tramite della SPEL, "sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel comprensorio periferico in cui è ubicato il rustico e, limitatamente ad un singolo oggetto, ai proprietari domiciliati fuori dal comprensorio" (art. 2 DLRust 00);

che il DLRust 00 non definisce la nozione di rustico;

che il messaggio del Consiglio di Stato accompagnante il previgente, analogo DL (DLRust 88) considerava rustici "tutte le costruzioni collegate con l'uso agricolo del territorio (stalle fienili, abitazioni contadine); in altre parole tutte le costruzioni che un tempo servivano ai contadini per vivere e per produrre" (cfr. messaggio n. 3197 del Consiglio di Stato del 30 giugno 1987 relativo al DLRust 88 in VGC sess. ord. aut. pag. 1976);

che la casa patriziale di __________ è uno stabile in muratura massiccia, strutturato su quattro piani, costruito attorno al 1950 per ospitare il parroco e la scuola comunale (cfr. relazione tecnica) e che viene attualmente sfruttato come casa di vacanza;

che, negando allo stabile in oggetto la qualifica di rustico, ossia di costruzione collegata con l’uso agricolo del territorio, l’autorità cantonale non ha violato la legge;

che non appare invero fuori luogo attribuire alla nozione di rustico un significato ristretto, comprendente soltanto gli edifici rurali, direttamente connessi allo sfruttamento agricolo del territorio, ad esclusione delle altre costruzioni, destinate soltanto indirettamente a soddisfare le esigenze della comunità locale;

che anche se il previsto intervento, in quanto volto a ristrutturare i due appartamenti di vacanza attualmente esistenti nella casa patriziale, rientra negli scopi di promozione turistica perseguiti dal DLRust 00, la decisione di non considerare rustico l’immobile del ricorrente non procede da un’interpretazione insostenibile del concetto posto a fondamento del DL in discussione;

che irrilevante è il preavviso favorevole espresso dalla SEL;

che anche se si volesse accreditare l’interpretazione estensiva del concetto di rustico prospettata dall’insorgente, la decisione resisterebbe comunque alla critica, poiché l’art. 2 DLRust non obbliga il Governo a sussidiare indiscriminatamente tutti gli interventi di recupero dei rustici, ma riserva all'autorità un margine discrezionale, permettendole di operare delle scelte e di stabilire delle priorità;

che, in quest'ottica, non sussistono motivi per affermare che, rifiutando il sussidio al ricorrente, la SPEL abbia abusato del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità; nemmeno l’insorgente del resto lo pretende;

che, stando così le cose, la decisione impugnata va confermata siccome immune da violazioni del diritto;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 15 DLRust 00; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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