Incarto n. 52.2002.00188
Lugano 3 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 aprile 2002 della delegazione consortile del Consorzio Valle del ______ che delibera alla ditta __________ i lavori di vuotatura e pulizia delle camere di ritenzione degli impianti consortili per il periodo 2002-2005;
preso atto che né il Consorzio Valle del ______, né la __________ hanno presentato osservazioni al ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 febbraio 2002 il Consorzio Valle del ______ (CVC) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'assegnazione dei lavori di vuotatura e pulizia delle 70 camere di ritenzione degli impianti consortili per il periodo 2002-2005 (FU __________ n. __________ pag. __________). La commessa era suddivisa in tre lotti.
Il capitolato d'appalto indicava che la commessa sarebbe stata aggiudicata secondo i seguenti criteri: a) prezzo (50%), b) possibilità d'intervento rapido (40%), c) esperienza (10%). I concorrenti dovevano indicare, per ogni singola camera, il costo dell'intervento (fisso) ed il costo per ogni metro cubo di materiale estratto ed evacuato in discarica (variabile).
B. In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte delle ditte __________, __________, __________ e __________.
Il 22 marzo 2002 la delegazione consortile le ha aperte, demandando all'ing. __________ il compito di valutarle sulla base dei criteri d'aggiudicazione indicati dal capitolato, precisati nel senso che i prezzi avrebbero dovuto essere valutati attribuendo 100 punti al prezzo più basso e proporzionalmente meno agli altri , mentre la possibilità d'intervento rapido avrebbero dovuto essere apprezzata per rapporto alla distanza del singolo lotto dal magazzino dell'impresa (massimo 100 punti, minimo 85). Per l’esperienza è stato fissato un massimo di 100 punti ed un minimo di 90.
Ponderato il prezzo complessivo degli interventi e quello del materiale in base ad un rapporto 1 a 4, il consulente ha allestito la seguente graduatoria:
LOTTO 1
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
__________
73
7.30
41
16.40
90
36
90
9.00
68.70
__________
100
10.00
38
15.20
95
38
90
9.00
72.20
__________
48
4.80
61
24.40
100
40
95
9.50
78.70
__________
53
5.30
100
40.00
85
34
100
10.00
89.30
LOTTO 2
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
__________
64
6.40
30
12.40
90
36
90
9.00
63.40
__________
100
10.00
50
20.00
95
38
90
9.00
77.00
__________
39
3.90
59
23.60
100
40
95
9.50
77.00
__________
46
4.60
100
40.00
85
34
100
10.00
88.60
LOTTO 3
intervento
materiale
rapidità
esperienza
ditta
valore
punti
valore
punti
valore
punti
valore
punti
totale
__________
42
4.20
31
12.40
90
36
90
9.00
61.60
__________
100
10.00
46
18.40
95
38
90
9.00
75.40
__________
21
2.10
67
26.80
100
40
95
9.50
78.40
__________
40
4.00
100
40.00
85
34
100
10.00
88.00
Fondandosi su questa graduatoria, il 15 aprile 2002 la delegazione del consorzio ha risolto di aggiudicare tutti e tre i lotti alla ditta __________, considerata miglior offerente.
C. Contro la predetta delibera la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Eccepita in limine l’insufficienza della motivazione, l’insorgente contesta la valutazione del prezzo operata dal consorzio. A suo avviso, sommando i prezzi degli interventi e quelli del materiale, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata la sua.
Inammissibile sarebbe la valutazione del prezzo operata dal consorzio sulla base di sottocriteri non preannunciati.
D. Tanto il consorzio, quanto l’aggiudicataria non hanno preso posizione sull’impugnativa. Il CVC si è limitato a produrre gli atti di gara.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile alla fattispecie giusta l'art. 1 cpv. 1 della stessa legge. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso. Incontestabile è l'impugnabilità del provvedimento censurato (art. 37 lett. d LCPubb).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo (cfr. anche art. 45 RLCPubb). L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto a posteriori.
3. Nell'evenienza concreta, la decisione con cui il consorzio resistente ha aggiudicato i lavori alla __________ si limita ad affermare che l'offerta presentata da questa ditta sarebbe la migliore. Invitato a prendere posizione sul ricorso inoltrato dalla __________ il CVC è rimasto silente, limitandosi a produrre al tribunale le tabelle delle valutazioni operate dal suo consulente. All'infuori di questi atti, il consorzio non ha fornito alcun'altra spiegazione che permetta di capire meglio i motivi che giustificherebbero questa scelta.
Orbene, una simile motivazione è insufficiente. Essa non consente infatti ai concorrenti soccombenti di rendersi conto dei motivi che hanno indotto il committente a privilegiare l'offerta della __________. Né permette all'autorità di ricorso di verificare compiutamente il fondamento delle conclusioni tratte dal CVC sulla base dei criteri d'aggiudicazione stabiliti dal bando di concorso. Dalle tabelle di valutazione allestite dal consulente del consorzio è invero possibile dedurre che i prezzi delle offerte sono stati valutati in modo differenziato, applicando un coefficiente 10 al prezzo degli interventi ed un coefficiente 40 al prezzo del materiale. Di questi coefficienti, non previsti dal bando di concorso e fissati soltanto dopo l'apertura delle offerte, non è stata data alcuna spiegazione. Né il consorzio ha indicato quale scala sia stata applicata al fattore prezzo. Si sa soltanto che il prezzo più basso è stato quotato 100, ma non è dato di sapere quale punteggio sia stato assegnato al prezzo più alto.
Parimenti, nulla è dato di sapere sui motivi che hanno indotto il consorzio a ritenere superiore l'esperienza dell'aggiudicataria.
Considerato che il capitolato non chiedeva ai concorrenti di indicare particolari referenze, non si può nemmeno procedere per ipotesi.
Già per questo motivo il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera impugnata siccome sorretta da una motivazione insufficiente.
4. La controversa delibera andrebbe comunque annullata anche se il consorzio avesse fornito qualche spiegazione per giustificare la valutazione dei prezzi esposti dai concorrenti.
4.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza. Analogamente, anche i sotto criteri - ove il committente intenda farne uso - devono essere definiti già al momento dell'apertura della gara (art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb).
L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene, se non esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori al fine di giustificare una determinata scelta. In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire loro un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c; Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche, RDAT I 2001, 453).
4.2. Nell'evenienza concreta, il CVC ha anzitutto omesso di indicare preventivamente la scala a punti che avrebbe applicato per valutare i fattori prezzo, rapidità ed esperienza. Il committente l'ha definita soltanto dopo l'apertura delle offerte e soltanto parzialmente, poiché ha omesso di indicare il valore minimo applicabile al prezzo più alto. Siffatto modo di procedere non può essere avallato, poiché impedisce di verificare se la scala prevista per il prezzo sia compatibile con le scale definite - pure a posteriori - per gli altri due criteri d'aggiudicazione.
Il consorzio ha inoltre fissato soltanto a posteriori due coefficienti secondari per valutare il prezzo degli interventi (coefficiente 10) e quello del materiale (coefficiente 40) nell'ambito del fattore di ponderazione principale (50%). In quanto posteriore all'apertura delle offerte, anche questa determinazione non può essere condivisa, poiché suscettibile di disattendere il principio della trasparenza. È invero facile constatare come sovvertendo il rapporto tra questi due coefficienti si giunga a conclusioni diverse.
Il fatto che la ricorrente abbia partecipato al concorso senza eccepirne le manchevolezze non permette di negarle la facoltà di contestarle in sede d'aggiudicazione. Trattandosi di carenze non facilmente rilevabili da parte di un profano, il principio della buona fede (art. 38 cpv. 3 LCPubb) non vi si oppone.
5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto. Considerato che la ditta __________ non ha presentato osservazioni, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste esclusivamente a carico del consorzio soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 33, 36, 37 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 15 aprile 2002 della delegazione del Consorzio Valle del ______, che delibera alla ditta __________ i lavori di vuotatura e pulizia delle camere di ritenzione degli impianti consortili per il periodo 2002-2005, è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del Consorzio Valle del ______ che rifonderà alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario