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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2002 52.2002.179

26 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·632 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00179  

Lugano 26 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 aprile 2002 della

__________  

contro  

la decisione 9 aprile 2002, n. 1573, del Consiglio di Stato, che delibera allo studio d'ingegneria __________, i lavori di digitalizzazione e memorizzazione su supporto informatico del catasto autostradale per la tratta __________;

vista la risposta 16 maggio 2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il Dipartimento del territorio, amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (AISN), ha indetto un concorso, mediante procedura ad invito, per assegnare i lavori di digitalizzazione e memorizzazione su supporto informatico del catasto autostradale per la tratta __________ -__________;

che, con decisione 9 aprile 2002, il Consiglio di Stato ha scartato  l'offerta presentata dalla __________, siccome sprovvista di dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte alla fonte, e ha contestualmente aggiudicato l'incarico allo studio __________;

che contro la suddetta deliberazione governativa la __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'AISN per nuova decisione;

che, rilevato preliminarmente di non essere astretta al pagamento di imposte alla fonte, in quanto impiega unicamente personale domiciliato in Svizzera, l'insorgente ha contestato l'insufficiente motivazione della decisione impugnata e ha censurato le valutazioni operate dal committente in punto ai criteri di aggiudicazione;

che in sede di osservazioni al gravame __________ non si è pronunciato, mentre i Servizi generali (SG) del Dipartimento del territorio hanno riconosciuto ingiustificato lo stralcio dell'offerta della ricorrente e hanno risolto di aderire alla richiesta di rinvio degli atti per nuova decisione;

che, invitate a prendere posizione sulla risposta dei Servizi generali, le parti sono rimaste silenti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel concorso al quale ha partecipato;

                                         che il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che, giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

che, in tale evenienza, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art. 50);

che, in concreto, i SG non hanno reso una nuova decisione che annulla e sostituisce la pronuncia oggetto del presente gravame, ma, nell'ambito della risposta all'impugnativa, si sono associati alle domande ricorsuali; 

che, pur non rientrando, di per sé, nel campo d'applicazione dell'art. 50 PAmm, la suddetta determinazione dipartimentale, al cui riguardo le parti non hanno peraltro presentato osservazioni, rende comunque il procedimento, su tale aspetto, privo d'interesse; 

che, di conseguenza, considerata l'acquiescenza del committente e avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, si giustifica di annullare la delibera impugnata e di rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova decisione, adeguatamente motivata, sulla base degli atti allegati dai partecipanti al concorso;

che tali atti, sia detto di transenna, dovranno essere messi a disposizione dei concorrenti per consultazione già prima della scadenza del termine di ricorso;

che, dato l'esito, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 36 e 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 50, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Di conseguenza:

1.1.   la decisione 9 aprile 2002, n. 1573, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Governo per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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