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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.09.2002 52.2002.178

9 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,675 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00178  

Lugano 9 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  26 aprile 2002 di

__________  

contro  

la decisione 9 aprile 2002 (n. 1613) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 dicembre 2001 con cui il municipio di __________ ha decretato l'inabitabilità dei locali nel seminterrato dell'edificio situato al mapp. n. __________ RF di quel comune di proprietà della CE fu __________ e gli ha ingiunto di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per l'occupazione degli stessi a scopo abitativo;

viste le risposte:

-      7 maggio 2002 del municipio di __________,

-    13 maggio 2002 dell'Ufficio sanità del Dipartimento delle opere sociali,

-    14 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) La comunione ereditaria fu __________, composta da __________ e __________, è proprietaria del mappale n. __________ di __________, sul quale sorge uno stabile realizzato negli anni '60. Il permesso di costruzione, rilasciato nel 1959, prevedeva la realizzazione di un'abitazione monofamigliare. Il piano seminterrato doveva essere adibito a lavatoio e ripostiglio; nei locali è stato tuttavia ricavato un appartamento, dato in seguito in locazione. __________ è deceduto nel __________.

b) Con decisione 3 gennaio 1992 il municipio di __________ ha decretato l'inabitabilità del seminterrato, segnatamente a causa dell'umidità e dell'impianto elettrico non conforme alle prescrizioni. La decisione è stata estesa il 24 gennaio successivo a tutto l'edificio.

I requisiti minimi di abitabilità essendo stati infine ripristinati, il 9 luglio 1992 il municipio ha autorizzato nuovamente l'occupazione dello stabile, a condizione di adibirlo a uso monofamigliare.

                                  B.   Alla fine del 2001 il medico delegato ha constatato che il piano seminterrato dell'immobile era abitato, riscontrando della muffa nella cucina e nella doccia.

Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 17 dicembre 2001 il municipio di __________ ha quindi ingiunto a __________, in qualità di rappresentante della comunione ereditaria fu __________, di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per i locali ricavati abusivamente nel seminterrato dell'edificio, decretandone nel contempo l'inabitabilità. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 segg., 49 cpv. 2 LE; 4 RLE; 38 LSan; 12 RISA.

                                  C.   Con decisione 9 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato la suddetta risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ ad eccezione dell'ordine rivolto a quest'ultimo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

Esperiti i dovuti accertamenti, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non vi fossero motivi impellenti di ordine sanitario per decretare l'inabilità dei locali ubicati nel seminterrato.

Ha per contro rilevato un cambiamento di destinazione con la realizzazione dei locali abitativi non previsti nella domanda di costruzione originaria. Secondo il Governo non portava a diversa conclusione il fatto che il municipio era al corrente di tale abuso da una decina d'anni. D'altra parte __________ non si era opposto alla decisione del 9 luglio 1992 con cui il municipio aveva decretato nuovamente l'abitabilità dell'edificio a condizione di adibirlo ad abitazione monofamigliare. Nulla impediva inoltre all'autorità competente di accertare che un'opera edilizia era sprovvista da tempo di valido titolo autorizzativo e di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme alla risoluzione municipale nella misura in cui gli impone di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori.

Sottolinea di non essere l'unico proprietario del fondo e di non aver personalmente effettuato i lavori di realizzazione dell'appartamento nel seminterrato, che risalgono a oltre una trentina di anni fa. Il lungo tempo trascorso avrebbe comunque legittimato l'attuale destinazione dei locali e qualsiasi azione di ripristino sarebbe pertanto perenta. Ad ogni modo, conclude il ricorrente, la pretesa del municipio sarebbe lesiva del principio della buona fede.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, che non formulano osservazioni. L'Ufficio di sanità si rimette invece al giudizio di questo Tribunale in quanto l'impugnativa non concerne il permesso di abitabilità dei locali in contestazione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm), direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Va in primo luogo rilevato che il fondo n. __________ appartiene alla comunione ereditaria fu __________, composta da __________ e __________. Il municipio di __________ ha intimato la decisione impugnata a __________, ritenuto che nei rapporti con l'autorità comunale è sempre comparso l'insorgente, il fratello __________ essendo sottoposto a tutela (v. risposta del municipio di __________ al ricorso al Consiglio di Stato, ad 2 pag. 2).

D'altra parte, diversi conduttori hanno stipulato il contratto di locazione per gli appartamenti dello stabile di via __________ a Solduno direttamente con __________, il quale agiva per conto proprio e non per la comunione ereditaria (v. contratti 18 marzo 1991 con __________, 13 giugno 1991 con __________ e quello con effetto dal 10 gennaio 1998 con __________, prodotti dal municipio di __________).

Di conseguenza, visto il ruolo assunto da __________ nel corso degli anni per tutto quanto riguarda il menzionato stabile, l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria andava imposto allo stesso e non, come pretende l'insorgente, alla comunione ereditaria.

                                   3.   Ferme queste premesse, occorre ora esaminare se la trasformazione al piano seminterrato dell'edificio della lavanderia e del ripostiglio in locali di abitazione necessiti di un permesso di costruzione in sanatoria.

                                   4.   4.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione attestante la conformità dell’intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE).

Edifici o impianti sono trasformati qualora, anche senza modifica dell'aspetto esterno, subiscano un cambiamento di destinazione (art. 26 cpv. 4 lett. b RLALPT).

Per cambiamento di destinazione sottoposto a licenza edilizia s'intendono tutte le modifiche d'uso che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso precedente del fondo oppure che determinano un'intensificazione apprezzabile dell'utilizzazione delle opere di urbanizzazione o che incrementano le ripercussioni negative sull'ambiente circostante (Scolari, Commentario LE, II ed., N. 647 con rif. dottrinali e giurisprudenziali). Il cambiamento di destinazione va valutato comparativamente all'utilizzazione per la quale era stato rilasciato il permesso di costruzione originario (Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 10).

4.2. Qualora un’opera edilizia venga realizzata senza licenza o in contrasto con il permesso ricevuto, l’autorità, accertato il difetto, ordina al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (RDAT 1993 II n. 33). L’ordine, impugnabile ma non coercibile, sottende la constatazione della mancanza del permesso e del relativo obbligo di conseguirne uno a posteriori.

Ove il proprietario non ottemperi all’ingiunzione, l’autorità stabilisce sulla base degli elementi di giudizio a sua disposizione se l’intervento è conforme al diritto di polizia delle costruzioni materialmente applicabile (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 segg.).

                                   5.   5.1. In concreto, la costruzione è stata a suo tempo concepita e autorizzata come casa d'abitazione monofamigliare (v. domanda di costruzione 14 aprile 1959, agli atti). I locali al piano seminterrato erano adibiti a lavatoio e ripostiglio; tuttavia, negli stessi, è stato in seguito ricavato un appartamento, che occupa attualmente l'intero piano, ad eccezione di una piccola cantina (v. verbale di sopralluogo 5 marzo 2001).

La trasformazione del lavatoio e del ripostiglio in locali abitativi integra gli estremi di un cambiamento di destinazione in quanto ha modificato in modo sostanziale le condizioni di utilizzazione (ZBl 1966 226). Al riguardo basta considerare l'uso autorizzato come abitazione monofamigliare e la misura della superficie abitabile (SUL), che vengono modificati con la creazione di nuovi locali abitativi. Non bisogna nemmeno sottovalutare l'intensificazione sull'uso delle opere di urbanizzazione e le ripercussioni negative sull'ambiente.

Di conseguenza, è a giusto titolo che il municipio ha ingiunto al ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

5.2. Invano pretende il ricorrente che la presentazione di una domanda di costruzione sarebbe inutile a seguito del lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'appartamento, locato ormai da parecchi anni. Dell'eventuale impossibilità di avviare un'azione di ripristino nei confronti dell'insorgente non discende affatto che il cambiamento di destinazione attuato abusivamente venga ipso iure posto al beneficio di un permesso in sanatoria. La legittimazione ope temporis subentrante in seguito alla decorrenza dei termini fissati dalla LE per promuovere un'azione di ripristino si limita ad escludere la possibilità di intervenire con provvedimenti coercitivi volti a ristabilire una situazione conforme al diritto. Non sostituisce il permesso mancante, né impedisce all'autorità di accertare che una determinata opera edilizia sia sprovvista di valido titolo autorizzativo e di esigere, di conseguenza, l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria (STA inedita 3 gennaio 1994 in re F., consid. 3.3.).

Il fatto che non sia stato il ricorrente ad aver trasformato i locali in contestazione non è di rilievo. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria può essere impartito anche al successore in diritto (RDAT 1994 II N. 36, pag. 72).

Da respingere è pure la censura di violazione del principio della buona fede. Non è invero dato di vedere come l'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione in sanatoria possa mettere a repentaglio gli impegni che l'insorgente ha assunto con l'inquilina nell'ambito del contratto di locazione.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 21 LE; 4 RLE; 26 RLALPT; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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