Incarto n. 52.2002.17
Lugano 2 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2002 dell'
Associazione __________ c/o __________
contro
la decisione 11 dicembre 2001 (no. 5848) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio avverso la risoluzione 6 aprile 2000 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione della seconda tappa della strada __________ -__________ (tratta __________ -__________);
viste le risposte:
- 16 gennaio 2002 del municipio di __________;
- 21 gennaio 2002 della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio;
- 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 settembre 1994 una trentina di persone proprietarie di immobili sui colli sovrastanti i comuni di __________ e __________ ha fondato l'Associazione __________ (in seguito: Associazione), allo scopo di promuovere, realizzare e mantenere efficiente una via carrozzabile, volta a collegare i monti di __________ e __________ con l'abitato di __________.
Nel dicembre del 1994 l'Associazione ha sottoposto alla Sezione forestale il progetto di una strada tra __________ e i Monti di __________ al fine di vedersi riconosciuto l'interesse forestale dell'opera, suddivisa in due tappe. La prima tappa (sezione 1-58) contemplava la trasformazione del sentiero esistente tra __________ e __________ su una lunghezza di circa 2100 ml, mentre la seconda (sezione 58-80) prevedeva di tracciare una pista di 840 ml tra prati incolti fino a raggiungere la zona di __________. Dal verbale di una riunione tenutasi il 22 maggio 1995 fra alcuni rappresentanti dell'Associazione e del predetto servizio emerge che il Cantone non aveva previsto l'allacciamento del comprensorio boschivo interessato dal progetto, viste le scarse potenzialità economiche dei soprassuoli, la loro ridotta importanza dal profilo protettivo e la modesta estensione del bosco servibile con una strada. Cionondimeno, la Sezione forestale ha constatato che l'opera avrebbe potuto contribuire alla lotta contro gli incendi di bosco e favorire il taglio del legname e quindi la cura dei boschi da essa serviti. Ha pertanto ammesso l'interesse forestale della strada a condizione che venisse adattata alle esigenze della gestione forestale, puntualmente indicate ai promotori dell'impianto.
B. Nel dicembre del 1995 l'Associazione ha chiesto ai municipi di __________ e di __________ il permesso di costruire la strada forestale tra __________ e __________, in un comprensorio che i PR di entrambi i comuni interessati assegnano alla zona forestale.
Secondo questo progetto, aggiornato e modificato rispetto a quello esaminato a suo tempo dall'autorità forestale cantonale, la pista carrozzabile avrebbe avuto una lunghezza complessiva di 3050 ml e sarebbe stata realizzata in territorio di __________ prima (I tratta, sezione 1-44) e in quello di __________ poi (II tratta, sezione 44-82).
Alle domande si è opposta la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (in seguito: FP), contestando in particolare l'interesse forestale dell'opera.
Il Dipartimento del territorio si è invece espresso favorevolmente, chiedendo tuttavia che il permesso fosse sottoposto a svariate condizioni imposte dai servizi specialistici dell'amministrazione cantonale, tra cui quella di arrestare il tracciato ai Monti di __________ in località __________ (sezione 58) come auspicato dalla stessa Fondazione opponente.
In data 13 e 15 novembre 1996 i municipi di __________ e di __________ hanno quindi rilasciato le licenze richieste, assortendole delle clausole imposte dall'autorità cantonale.
C. L'esecuzione dell'opera ha dato luogo a delle infrazioni e ad una procedura contravvenzionale tuttora pendente nei confronti del presidente dell'Associazione (vedi STA 31 ottobre 2000 in re M.). In particolare, la strada è stata abusivamente prolungata oltre il limite della prima tappa oggetto delle licenze accordate.
Il 22 luglio 1997 l'Associazione ha quindi inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione, parzialmente in sanatoria, per eseguire la seconda parte della pista forestale (sezione 58-82).
La richiesta ha suscitato l'opposizione di __________ e della FP, la quale ha revocato in dubbio l'interesse forestale dell'opera e la legittimità dell'intervento dal profilo ambientale e paesaggistico. Anche il Dipartimento del territorio si è opposto al rilascio del permesso, annotando che l'opera non era stata adeguatamente pianificata e disattendeva l'art. 24 LPT (avviso cantonale no. 16939 del 22 ottobre 1997).
Mediante risoluzione 9 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di __________, nel cui piano del paesaggio era stato nel frattempo inserito il tracciato della strada forestale sui monti di __________. Il 21 marzo 2000 il Dipartimento del territorio ha dunque annullato la sua precedente presa di posizione, preavvisando positivamente l'esecuzione dei lavori prospettati.
Il 6 aprile seguente il municipio di __________ ha accordato il permesso di costruzione.
D. Con giudizio 11 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla Fondazione opponente.
Vagliata la documentazione in suo possesso, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera non fosse conforme all'art. 22 LPT siccome manifestamente priva di uno scopo forestale predominante. Ha quindi retrocesso gli atti al Dipartimento del territorio per valutare se la strada poteva essere autorizzata in base all'art. 24 LPT e per integrare nella procedura l'iter di dissodamento necessario all'eventuale realizzazione del postulato intervento edilizio.
E. Avverso la predetta pronunzia governativa l'Associazione è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata con il conseguente ripristino della licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente ha sottolineato che l'interesse forestale dell'opera è stato accertato e ribadito a più riprese dai competenti servizi forestali cantonali. Il carattere forestale dell'impianto è stato d'altronde riconosciuto anche dal Consiglio di Stato al momento in cui ha approvato la revisione del PR e con essa la strada forestale, chiaramente indicata nel piano del paesaggio del nuovo strumento pianificatorio. La realizzazione di tutta la strada è già stata dunque decisa in sede pianificatoria e non può più essere rimessa in discussione in sede di rilascio della licenza edilizia.
F. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la FP, la quale ha avversato le tesi della ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ ha invece comunicato di condividere l'impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio ha omesso di esprimersi entro i termini assegnatigli.
G. In fase istruttoria questo Tribunale ha acquisito agli atti il progetto di massima della strada allestito nel dicembre 1994, l'incarto completo relativo alla domanda di costruzione della prima tappa e gli statuti dell'Associazione. Ha inoltre compulsato presso la cancelleria del comune di __________ il vigente piano del paesaggio del PR locale.
Delle risultanze emergenti da tali documenti si dirà - ove occorresse - nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, integrate dalle risultanze degli accertamenti esperiti in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv.1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. Per interventi in zona forestale, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata in via ordinaria soltanto se gli edifici o gli impianti sono di natura forestale e quindi sono conformi alla zona d'accoglienza. Se un'opera destinata alla zona forestale non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (DTF 112 Ib 256 consid. 2), rispettivamente di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere esentate solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Brandt/Moor, Commentaire de la LAT, N. 71 ss. ad art. 18; DTF 117 Ib 42 consid. 3b).
Secondo la giurisprudenza federale, che applica per analogia i principi dedotti dall'art. 16 LPT, nella zona forestale possono essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie allo sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate; nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro edificazione (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 546; Hänni, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht., p. 420; DTF 123 II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che attraversa un bosco può essere qualificata come forestale soltanto se è necessaria per lo sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla conservazione di quest'ultimo e adempie le esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (DTF 111 Ib 45).
3. In concreto, si tratta dunque di stabilire se la strada voluta dall'Associazione, segnatamente la seconda tappa oggetto della presente controversia, è conforme alla zona forestale nel senso appena descritto e poteva quindi beneficiare del permesso ordinario rilasciato il 6 aprile 2000 dal municipio di __________.
La risposta al quesito non può che essere negativa.
Appare in effetti evidente che scopo primario della strada di cui trattasi è quello di permettere ai soci della ricorrente di raggiungere le loro proprietà sui monti con veicoli a motore. Lo dimostrano la storia del progetto "__________", la natura privata dell'iniziativa e dei mezzi finanziari messi in campo per realizzarla, nonché il fine stesso dell'Associazione, fondata esclusivamente per rendere carrozzabile la mulattiera esistente tra __________ e i rustici di __________ e __________. A fronte di simili emergenze, non è dato di vedere come si possa riconoscere all'opera una preponderante natura forestale.
La strada, invero, è stata adattata alle esigenze della gestione forestale e ha certamente anche un interesse forestale, come sottolinea a ragione l'insorgente. Lo attestano le valutazioni della Sezione forestale cantonale, la quale ha ribadito più volte che l'impianto sarebbe servito pure per la lotta contro gli incendi e la cura del bosco. Nel contesto dell'analisi che ha portato a questa conclusione, gli specialisti cantonali hanno però premesso che l'ente pubblico non avrebbe mai realizzato una pista come quella prospettata dai privati stante il rapporto negativo tra i costi di costruzione molto elevati e i benefici forestali relativamente ridotti che ne sarebbero risultati (vedi verbale della riunione del 22 maggio 1995). Come dire che la carrozzabile non era necessaria per lo sfruttamento del bosco e che senza l'iniziativa dei privati volta a soddisfare preminenti esigenze di tutt'altro genere non sarebbe mai stata costruita.
Ne segue che l'esecuzione del tratto di strada __________ -__________ non poteva giovarsi di un permesso di costruzione ordinario giusta l'art. 22 LPT. Di riflesso, come giustamente stabilito dal Consiglio di Stato, occorre che il progetto venga esaminato in seno ad una procedura di dissodamento coordinata con quella di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (cfr., sull'argomento, STF 26 marzo 1997 in re T. pubblicata nella RDAT II-1997 N. 66).
Il fatto che il tracciato della pista sia stato inserito nel piano del paesaggio del PR di __________ non consente di pervenire a diversa conclusione. La strada è di proprietà privata e non è stata contemplata in un piano di utilizzazione speciale (DTF 117 Ib 42 consid. 3b; Brandt/Moor, op. cit., N. 80 ad art. 18; Hänni, op. cit., p. 227). È stata semplicemente ripresa a titolo indicativo in una rappresentazione grafica del PR comunale, il che non esimeva i suoi promotori dall'esperire una procedura di licenza edilizia prima di poter dar avvio alla sua attuazione. Tanto più che contrariamente alle indicazioni emergenti dal piano di utilizzazione di __________, l'opera non serve unicamente a scopi forestali, ma adempie altre funzioni non considerate dalla pianificazione locale.
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 67 LALPT; 4, 11 LFo; 4, 14 Ofo; 1, 2, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario