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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.08.2002 52.2002.136

20 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·940 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00136  

Lugano 20 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  5 aprile 2002 di

__________  

contro  

la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1321) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 novembre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione sui fondi n. __________ e __________ RF di sua proprietà, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);

viste le risposte:

-    16 aprile 2002 di __________ e __________,

-    16 aprile 2002 del municipio di __________,

-    17 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare, il municipio di __________ ha pubblicato d'ufficio una domanda di costruzione in sanatoria per la posa di una recinzione su una parte dei mappali n. __________ e __________ situati fuori zona edificabile (area forestale), di proprietà di __________.

b) Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del territorio (DT), con risoluzione 14 novembre 2001 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia al ricorrente, accogliendo l'opposizione dei vicini __________ e __________, proprietari del fondo n. __________. L'autorità comunale ha rilevato che l'intervento interessava la zona boschiva ed era in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori zona edificabile.

                                  B.   Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Ha posto tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, a carico di quest'ultimo, con l'obbligo di rifondere un identico importo a titolo di ripetibili a __________ e __________.

Il Governo ha ritenuto che la costruzione, essenzialmente volta a impedire l'accesso sul fondo a terzi e ad animali, non fosse conforme alla zona e non potesse beneficiare nemmeno di un'autorizzazione eccezionale (art. 24 LPT). Ha pure soggiunto che la normativa federale e cantonale sulle foreste impediva la posa della recinzione (art. 1, 10 LFo; 14 LCFo). Secondo l'Esecutivo cantonale, era sufficiente proteggere individualmente le piante con una rete o un pastore elettrico, mentre l'eliminazione di eventuali turbative da parte di terze persone andava semmai richiesta in sede civile.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo di versare un'indennità per ripetibili a __________ e __________. In sostanza, il ricorrente invoca le sue difficoltà economiche per essere pensionato AVS, dolendosi inoltre dell'atteggiamento ostruzionistico dei vicini e del loro legale nel corso della procedura.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia __________ e __________, questi ultimi con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito. Dal canto suo, il municipio di __________ non formula osservazioni al ricorso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm).

Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili). Le ripetibili vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un legale.

2.2. Nel concreto caso, la soccombenza dell'insorgente in sede governativa è incontestata. A torto egli chiede ora di essere liberato dall'obbligo di rifondere le ripetibili ai resistenti, assistiti da un avvocato iscritto all'albo. Il ricorrente ha postulato senza successo dinnanzi al Consiglio di Stato l'accoglimento dell'impugnativa. Egli non può pertanto sottrarsi al pagamento delle ripetibili a __________ e __________.

2.3. L'ammontare di fr. 400.– dell'indennità stabilita dal Consiglio di Stato equivale a nemmeno due ore di lavoro e rispetta pienamente la tariffa dell'ordine degli avvocati, cui ci si ispira per la determinazione del quantum per le ripetibili (RDAT II-1994 N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 N. 3).

Se procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 31 PAmm riserva all'autorità decidente ai fini della sua commisurazione, non è perché tale importo è troppo alto, ma perché è eccessivamente modesto. Non essendo data la reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm), esso va quindi confermato.

Infine, le asserite difficoltà finanziarie del ricorrente per essere in pensione non permettono di mutare il giudizio.

2.4. Di conseguenza, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche di sorta.

                                   3.   In esito a quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario esaminare se il gravame contenga toni polemici o aggressivi che offendano le civili convenienze, come hanno chiesto __________ e __________ nella loro domanda di intersecazione pedissequa alla risposta al ricorso (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 9).

                                   4.   Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza. Il ricorrente dovrà inoltre versare a __________ e __________ un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ e __________ fr. 300.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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