Incarto n. 52.2002.00124
Lugano 26 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Lino Bonat, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 di
__________
contro
la decisione 12 febbraio 2002 con cui il municipio di __________ ha deciso di non assegnare il 2. e il 3. premio nell'ambito del concorso per la creazione dello __________;
viste le risposte:
- 2 marzo 2002 del signor __________;
- 5 marzo 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 27 novembre 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale e sui quotidiani ticinesi un concorso per la creazione dello __________;
che le condizioni del concorso, fissate nell'apposito regolamento allestito dal municipio, prevedevano l'esame dei lavori da parte di un'apposita giuria da costui designata;
che il bando di concorso precisava che la commessa non era soggetta alla LCPubb e che municipio avrebbe deciso l'attribuzione di tre premi di fr. 1'000, fr. 800.-- e fr. 500.-- ciascuno;
che in data 6 febbraio 2002, la giuria designata dal municipio di ______ ha esaminato i bozzetti presentati dai candidati e ha scelto:
- di considerare un solo lavoro adatto ad essere usato quale __________, segnatamente il lavoro n. 13 "intensa funione";
- di non potere assegnare il 2. e il 3. premio;
che con decisione 8 febbraio 2002 il municipio di __________, condividendo la scelta della giuria, ha deciso di attribuire un primo premio unico al signor __________ per il bozzetto no. 13 intitolato "intensa funione", rinunciando ad assegnare il secondo e il terzo premio;
che la decisione impugnata indicava la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato;
che contro la predetta decisione, il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione di tutti e tre i premi come previsto dal bando di concorso, e avanzando perplessità in merito alla scelta del vincitore;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il signor __________ e il municipio di __________, quest'ultimo avversando le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito;
che con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato il predetto ricorso irricevibile per incompetenza e ha trasmesso gli atti a questo Tribunale, rilevando che:
- la delibera in questione è disciplinata dalla LCPubb;
- giusta l'art. 36 cpv. 1 LCPubb le decisioni del committente sono impugnabili innanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che, contrariamente a quanto supposto dal committente, la prestazione specifica posta a concorso rientra nel novero di quelle sottoposte alla LCPubb, segnatamente agli art. 1 e 4 LCPubb, in quanto trattasi di un concorso di progettazione con cui si prospetta la conclusione di un contratto oneroso (cfr. mandato definitivo in punto 5 del regolamento di concorso) fra il committente e l'offerente per la fornitura di una prestazione di servizio in vista dell'adempimento di un compito pubblico (adozione dello stemma del Comune, conformemente all'art. 8 LOC);
che, ammesse l'applicabilità della LCPubb, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso, va rilevato che la decisione di non assegnare il 2. e il 3. premio non costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb);
che impugnabile è soltanto la decisione con cui il committente delibera ad un'offerente la prestazione di servizio posta a concorso;
che il ricorso va quindi dichiarato improponibile;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 4, 37 LCPubb; 3, 28, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è improponibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario