Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2002 52.2002.118

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,828 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00118  

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 marzo 2002 della

Comunione dei comproprietari del condominio __________ rappr. da: __________  

Contro  

la decisione 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 913) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la licenza edilizia 24 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti apportate in corso di costruzione alle case d'abitazione unifamiliari realizzate sulle part. n. __________, __________, __________, __________ e __________ RF;

viste le risposte:

-       9 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

-         18 aprile 2002 del municipio di __________;

-           6 maggio 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 aprile 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di notifica, il permesso parzialmente in sanatoria per alcune modifiche apportate o ancora da apportare alle cinque case d'abitazione unifamiliari, che stava costruendo in località __________ (part. n. __________, __________, __________, __________ e __________ RF; zona R3), a monte della strada cantonale che sale verso il centro del paese. Le varianti avevano per oggetto:

·        l'innalzamento del muro che sostiene i fondi verso valle,

·        la costruzione di un'autorimessa sul retro della casa n. 1,

·        la formazione di alcune aperture,

·        l’ampliamento del piano scantinato,

·        e la costruzione di un armadio per i contatori del gas e dell'elettricità.

Alla domanda si è opposta la comunione dei comproprietari del vicino condominio __________ (part. n. __________ RF), contestandola dal profilo della sufficienza dei piani, dell'applicabilità della procedura di notifica, degli indici e della conformità dell'accesso all'autorimessa.

                                  B.   Con decisione 24 luglio 2001 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti.

                                  C.   Con giudizio 27 febbraio 2002, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dagli opponenti avverso la predetta licenza, che ha confermato alla condizione di ridurre l'altezza del muro di sostegno a m 2.50 e quella dell'autorimessa al colmo a m 3.50.

Dopo aver respinto le censure riferite alla procedura di notifica adottata per il rilascio del permesso in variante, il Governo ha ritenuto che i piani presentati fossero sufficienti, perché fornivano tutte le indicazioni atte a rendere comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. Esperita una sommaria verifica degli indici, il Consiglio di Stato ha poi corretto la licenza, riducendo l’altezza del muro di sostegno verso la strada da m 2.63 a m 2.50, rispettivamente quella del colmo dell’autorimessa da m 3.57 a m 3.50, limiti massimi ammessi per questi manufatti.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, la comunione dei comproprietari del condominio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia e postulando che venga fatto obbligo all’istante di correggere i difetti della domanda di costruzione.

Dopo aver espresso alcuni dubbi in merito ai documenti su cui il Consiglio di Stato ha fondato il giudizio impugnato, l’insorgente ripropone anzitutto le censure sollevate in relazione alla conformità della domanda di costruzione ed alla procedura di notifica applicata dal municipio. Contesta poi le deduzioni del Consiglio di Stato riguardanti gli indici, rimproverandogli di aver accettato i calcoli annessi alla domanda di costruzione senza esperire alcuna verifica effettiva. Solleva infine analoghe censure in relazione alle altezze tra terreno naturale e terreno sistemato, all’altezza delle costruzioni sovrastanti ed all’autorimessa.

E.     All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e la __________, contestando succintamente le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di fondi contermini o comunque vicini a quelli dedotti in edificazione e già opponente.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le fotografie prodotte dalla ricorrente con il complemento al ricorso permettono di formarsi un’opinione sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione. Nemmeno la ricorrente chiede peraltro l’assunzione di particolari prove.

                                   2.   Il fatto che il Consiglio di Stato non abbia menzionato e discusso nel giudizio impugnato tutti i documenti prodotti dalla ricorrente non significa che non ne abbia comunque preso conoscenza. Di principio, l’autorità era tenuta a confrontarsi ad essi soltanto nella misura in cui erano utili per pronunciarsi sulle censure sollevate dalla ricorrente e sostanziare le sue deduzioni.

Al complemento di ricorso inoltrato dall’insorgente al Consiglio di Stato, un atto peraltro irrito, benché tempestivo, la precedente istanza ha comunque dato implicitamente riscontro nel giudizio impugnato, laddove ricorda che l’autorità di ricorso non deve pronunciarsi sulla legittimità delle opere effettivamente realizzate, ma deve limitarsi a verificare la conformità della domanda di costruzione - così come risulta dai piani - con il diritto applicabile.

                                   3.   La ricorrente sembra dolersi anche in questa sede della procedura di notifica applicata dal municipio alla domanda di costruzione. A torto, poiché, come ha già spiegato il Consiglio di Stato, alle cui pertinenti ed esaurienti considerazioni per brevità si rinvia, la procedura di notifica applicata dal municipio non ha minimamente pregiudicato l’insorgente nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.

Quando, come in concreto, la domanda presentata sotto forma di notifica viene pubblicata, l’unica differenza che distingue la procedura di notifica da quella ordinaria è data dal preavviso del Dipartimento del territorio (Ufficio domande di costruzione) sulla conformità dell’intervento con il diritto federale e cantonale rimesso al suo giudizio per l’applicazione. Preavviso che si giustifica chiedere soltanto nel caso in cui la domanda di costruzione presenta aspetti che richiamano l’applicazione del diritto federale o cantonale.

Non ponendo, in concreto, la controversa domanda di variante questioni di competenza dell’autorità cantonale, la scelta procedurale del municipio non presta il fianco a critiche.

                                   4.   Indici di occupazione e di sfruttamento

4.1. La variante in discussione determina anzitutto un aumento di 19.88 mq della superficie edificata, conseguente all’edifica-zione dell’autorimessa sul retro della casa n. 1 (part. n. __________). Grazie ai trasferimenti di superficie edificata riassunti dalla tabella annessa alla domanda di costruzione, l’indice d’occupazione appare comunque rispettato.

Le sommarie e generiche censure sollevate dalla ricorrente al riguardo vanno quindi disattese.

Analoghe considerazioni valgono per il leggero aumento della superficie edificata derivante dalle modifiche apportate al corpo di congiunzione tra le case n. 4 e 5.

4.2. La variante comporta anche rilevanti modifiche dei locali interrati, la cui superficie risulta sostanzialmente aumentata rispetto a quella prevista dai piani inizialmente approvati. Invece di un solo locale, ad uso "lavanderia-caldaia", di m 6.53 x 6.50, la superficie dei piani interrati è stata parificata a quella dei piani sovrastanti. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

·         casa n. 1: è stato aggiunto un locale, privo di finestre, ma riscaldato, definito come "deposito" dai piani, rispettivamente come "disponibile" dal calcolo degli indici; la sua superficie è stata computata nella SUL (+ mq 26.78);

·         casa n. 2: è stato aggiunto un locale definito come "disponibile" dai piani, non riscaldato, ma dotato di una piccola finestra (m 1.20 x 0.80) ed accessibile dall’esterno attraverso una scala che scende sotto il livello del terreno sistemato;

la sua superficie (+ mq 31.62) non è stata computata come SUL;

·         casa n. 3: è stato aggiunto un locale deposito di mq 23.80, non riscaldato e privo di finestre; la sua superficie non è stata computata nella SUL;

·         casa n. 4: sono stati aggiunti due locali riscaldati, uno di 14.00 mq, munito di una finestra (m 1.20 x 0.80) ed accessibile dall’esterno attraverso una scala che scende sotto il livello del terreno sistemato ed uno di 15.24 mq, privo di finestre, entrambi definiti come "disponibile" dai piani della variante; la loro superficie è stata computata nella SUL assieme alla doccia ed alle scale d’accesso; è stata inoltre aumentata (+ mq 15.60) la superficie del corpo di collegamento con la casa contigua;

·        casa n. 5: è stato aggiunto un locale "disponibile" di mq 26.78, munito di una finestra (m 1.20 x 1.34) ed accessibile dall’esterno attraverso una scala che scende sotto il livello del terreno sistemato; la sua superficie è stata computata nella SUL; è stata inoltre aumentata (+ mq 15.60) la SUL del corpo di collegamento con la casa contigua;

Orbene, una minuziosa verifica del calcolo degli indici e dei travasi di indice risultanti dalla tabella annessa alla domanda di variante permette di escludere violazioni dei parametri fissati dalle NAPR. Contrariamente a quanto assume l’insorgente, patrocinata da un architetto, i piani agli atti sono sufficientemente chiari.

Le sommarie e generiche censure riproposte in questa sede dalla ricorrente con riferimento agli indici vanno quindi disattese.

                                   5.   Sistemazione del terreno ed altezza degli edifici

5.1. Verso la strada di accesso ai fondi, la sistemazione del terreno prevista dai piani annessi alla domanda di variante è conforme al diritto. Non superando l’altezza di m 1.50 dal livello del terreno naturale ed essendo largo almeno m 3, la sistemazione del terreno, così com'è prevista dai piani, non incide infatti sull’altezza degli edifici sovrastanti (art. 40 e 41 LE).

L’altezza del terrapieno va invece aggiunta all’altezza della casa n. 5 in corrispondenza dell’angolo NE della casa n. 5, dove il terrapieno è largo meno di 3 m. La licenza in variante va comunque confermata nei limiti stabiliti dalla precedente istanza, perché complessivamente anche l’altezza di questo edificio rientra nei limiti fissati dall’art. 35 NAPR per la zona R3 in cui è ubicata la part. n __________ (m 10.50 alla gronda e 12.50 al colmo). La differenza di livello tra la rampa d’accesso alla residenza della ricorrente (m 400.80) e quella alla gronda (m 410.65) è infatti di m 9.85, mentre il colmo (m 412.10) si colloca ad un’altezza di m 11.30.

Anche le eccezioni sollevate dalla ricorrente in relazione alle altezze del terrapieno non possono pertanto essere accolte.

5.2. A scanso di equivoci, va comunque ribadito che la licenza in esame si limita ad accertare che i lavori previsti dai piani presentati sono conformi al diritto. Se le opere di sistemazione del terreno effettivamente realizzate siano conformi a tale licenza è questione che esula dai limiti del presente giudizio e dovrà semmai essere oggetto di un formale accertamento da parte del municipio.

                                   6.   Autorimessa

La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver esaminato le contestazioni relative alla sicurezza che aveva sollevato in prima istanza. La censura va disattesa perché non è stata adeguatamente sostanziata. Non spetta a questo tribunale ricercare le contestazioni che il Governo avrebbe omesso di esaminare.

                                   7.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.118 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2002 52.2002.118 — Swissrulings