Incarto n. 52.2001.38
Lugano 2 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 del
RI1
contro
la decisione 9 gennaio 2001, n. 14, del CO3 che annulla e riforma la decisione 21 ottobre 1999 del municipio di __________ concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 1999;
rilevato che con scritto 5 luglio 2004 questo tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
preso atto che con scritto 13 luglio 2004 il municipio di __________ ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa, mentre che le altre parti sono rimaste silenti;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario