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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2001 52.2001.326

24 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·615 parole·~3 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00326  

Lugano 24 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  11 settembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione 22 agosto 2001, no. 3801, del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso 11 giugno 2001 presentato dalla ricorrente in materia di revoca della tutela;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 21 dicembre 1998 la Sezione degli enti locali su istanza del padre dell'interessato ha pronunciato l'interdizione di __________, figlio dell'insorgente;

che il 30 marzo 1999 la Delegazione tutoria di Bellinzona ha quindi nominato un tutore a __________;

che il 6 aprile seguente l'insorgente ha succintamente chiesto la revoca della misura in questione;

che l'Ufficio di vigilanza sulle tutele le ha quindi assegnato un termine per completare e sostanziare il gravame affinché potesse adempiere i requisiti minimi di ricevibilità;

che tale invito è rimasto lettera morta, l'insorgente essendosi limitata a riconfermarsi nella propria istanza presentando reclamo contro di esso davanti al Consiglio di Stato;

che pertanto l'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 11 maggio 2001 ha dichiarato l'istanza irricevibile stralciando la procedura dai ruoli;

che contro tale decisione la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento;

che il 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile in quanto l'art. 48 LTut stabilisce che contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello, da cui l'incompetenza del Consiglio di Stato, che non ha trasmesso d'ufficio il gravame alla Camera civile del Tribunale d'appello in quanto l'art. 4 PAmm prevede una tale trasmissione unicamente tra autorità amministrative;

che tale decisione era esplicitamente dichiarata definitiva;

che contro tale decisione __________, indicando di avere parallelamente presentato ricorso anche alla Camera civile del Tribunale d'appello, insorge ora davanti a questo tribunale cantonale amministrativo chiedendo di nominarle un difensore d'ufficio e di essere messa a beneficio del gratuito patrocinio per potere motivare il proprio gravame;

considerato,                   in diritto

                                         che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato;

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465);

che la decisione impugnata si fonda sulla legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTut; RL 4.1.2.2);

che giusta l'art. 48 LTut le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili unicamente davanti alla Camera civile del Tribunale d’appello;

che tale legge non conferisce pertanto nessuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo di chinarsi su decisioni come quella in rassegna;

che il ricorso va quindi respinto in ordine per manifesta incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che pertanto non vi è neppure luogo di esaminare la domanda di nomina di un difensore d'ufficio e di concessione del gratuito patrocinio;

che viste le particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg., 3, 60 PAmm; 48 LTut;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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