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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2001 52.2001.293

24 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·866 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00293  

Lugano 24 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  22 agosto 2001 di

__________  

contro  

la decisione 28 giugno 2001 del municipio di __________ che indice un pubblico concorso per l'allestimento del piano generale di smaltimento delle acque (PG5);

vista la risposta 3 settembre 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 28 giugno 2001, pubblicata sul FU n. __________ del __________ seguente, il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la fornitura delle prestazioni d'ingegneria relative all'allestimento del piano generale di smaltimento delle acque (PG5). Il capitolato d'oneri, inviato ai professionisti che ne avevano fatto richiesta, stabiliva che il mandato sarebbe stato conferito al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione (in ordine di priorità):

·         completezza dell'offerta

·         prezzo

·         referenze dello studio d'ingegneria e dal team di progettazione

·         adeguatezza della prestazione

·         termini

·         mezzi tecnici e informatici impiegati

·         appartenenza ad associazioni professionali

·         certificazione di qualità ISO 9001

·         domicilio fiscale

Su richiesta di diversi interessati, che ne avevano lamentato la mancanza, ai singoli criteri di aggiudicazione sono stati successivamente attribuiti i seguenti fattori di ponderazione:

·         completezza dell'offerta 30%

·         prezzo 30%

·         referenze dello studio d'ingegneria e del team di progettazione 13%

·         adeguatezza della prestazione 13%

·         termini 4%

·         mezzi tecnici e informatici impiegati 4%

·         appartenenza ad associazioni professionali 2%

·         certificazione di qualità ISO 9001 2%

·         domicilio fiscale 2%

                                  B.   Contro il bando di concorso è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'ing. __________, titolare di uno studio d'ingegneria, chiedendo lo stralcio del criterio del domicilio fiscale, a suo avviso contrario al principio della parità di trattamento tra i concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

                                  C.   All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il municipio, sottolineando lo scarso peso attribuito al criterio avversato ed avvertando di aver comunque già proceduto all'apertura delle offerte.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 37 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, che ha nel frattempo preso parte al concorso. Il ricorso, tempestivo e proposto contro un provvedimento impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   La legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) persegue, tra l'altro, lo scopo di garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti (art. 1 lett. c LCPubb). Questa finalità si riallaccia al divieto di discriminazione sancito dagli art. 5 cpv. 1 della legge federale sul mercato interno (LCMI).

In forza di questa disposizione, nell'ambito degli appalti pubblici, le prescrizioni dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali e le relative decisioni non devono discriminare coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera in modo contrario all'art. 3 della stessa legge. Norma che permette di limitare il libero accesso al mercato soltanto se le restrizioni a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e c) sono conformi al principio di proporzionalità (cfr. sul tema __________, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale in RDAT I 2000 pag. 107 seg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 52 seg.).

                                   3.   Nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nell'attribuzione del relativo fattore di ponderazione il committente fruisce di un margine d'apprezzamento relativamente ampio, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare. Tali criteri devono tuttavia essere oggettivi, verificabili, pertinenti alla commessa e rispettosi del diritto federale e cantonale. In particolare, devono attenersi al divieto di discriminazione sancito dall'art. 5 LMI. Per principio, sono quindi esclusi, in quanto palesemente contrari all'art. 3 cpv. 1 lett. a LMI, criteri di aggiudicazione che privilegiano concorrenti locali rispetto ad altri concorrenti non domiciliati sulla base di considerazioni fiscali o di mercato del lavoro (cfr. le sentenze di tribunali amministrativi cantonali riassunte in Baurecht 2000 n. 2 pag. 58).

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il controverso criterio di aggiudicazione non può quindi essere confermato, perché, avvantaggiando i concorrenti che hanno il domicilio fiscale nel comune, introduce per i concorrenti esterni una restrizione al libero accesso al mercato contraria all'art. 3 cpv. 1 lett. a LMI.

Il ricorso va di conseguenza accolto, annullando la decisione impugnata limitatamente al criterio di aggiudicazione impugnato. I criteri di ponderazione andranno calcolati sulla base di 98-esimi, invece che percentualmente.

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5 LMI; 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, il municipio procederà all'aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri:

·         completezza dell'offerta 30/98

·         prezzo 30/98

·         referenze dello studio d'ingegneria e del team di progettazione 13/98

·         adeguatezza della prestazione 13/98

·         termini 4/98

·         mezzi tecnici e informatici impiegati 4/98

·         appartenenza ad associazioni professionali 2/98

·         certificazione di qualità ISO 9001 2/98

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  ____________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.293 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2001 52.2001.293 — Swissrulings