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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2001 52.2001.284

28 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,524 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00284  

Lugano 28 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 luglio/7 agosto 2001 di

__________  

contro  

la decisione 16 luglio 2001 (n. 20) del Presidente del Consiglio di Stato, che ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe __________;

viste le risposte:

-    13 agosto 2001 dell'ufficio patriziale di __________;

-    27 agosto 2001 del Presidente del Consiglio di Stato;

-    3 settembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________;

che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione;

che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato l'alpe __________ con i suoi ovini;

che, presone atto, con decisione 25/30 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni immobili di proprietà del patriziato;

che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;

che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di ricorso DFE;

che, con risposta 28 giugno 2001, l'ufficio patriziale ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa e, in via provvisionale, la revoca dell'effetto sospensivo alla stessa;

che, con decisione 16 luglio 2001, il Presidente del Governo, in accoglimento alla domanda provvisionale, ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso;

che, con gravame 31 luglio 2001, spedito il 7 agosto successivo, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore;

che il Presidente del Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;

che, con lettera 12 settembre 2001, l'insorgente ha domandato di replicare;

che il Tribunale non accede a tale richiesta: il doppio scambi degli allegati ha difatti carattere eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm);

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 4 PAmm; 146 cpv. 1 LOP) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 LOP, 43 PAmm);

che nella procedura cautelare non esistono ferie (art. 13 PAmm ultima frase);

che pertanto il ricorso si appalesa tardivo, essendo stato inoltrato posteriormente al termine di 15 giorni fissato a questo scopo dall'art. 46 cpv. 1 PAmm: secondo gli accertamenti esperiti dal Tribunale presso l'ufficio postale di __________ la decisione intimata è difatti stata notificata al ricorrente il giorno 19 luglio 2001, mentre l'impugnativa è stata consegnata alla posta il 7 agosto successivo;

che il gravame va, di conseguenza, dichiarato irricevibile;

che esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto anche nel merito;

                                         che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongono altrimenti;

                                         che, in concreto, la precisazione contenuta nella decisione 25/30 maggio 2001, attraverso cui l'ufficio patriziale di __________ ha ordinato a __________ "l'immediato" scarico del bestiame dall'alpe __________, doveva essere interpretata quale implicita revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale gravame inoltrato contro la decisione medesima (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 47 n. 2);

                                         che, pertanto, la decisione impugnata, di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso 1. giugno 2001, non ha modificato in realtà il rapporto di diritto amministrativo sussistente tra l'autorità ed il ricorrente e si appalesa, di fatto, inutile, dal momento che l'esecutività immediata della risoluzione dell'ufficio patriziale sussisteva già prima dell'adozione della stessa;

che, di conseguenza, all'impugnato decreto può essere conferito, al più, la portata di una conferma, disposta d'ufficio dal Presidente del Governo, della revoca dell'effetto sospensivo al ricorso preventivamente sancita dall'ufficio patriziale nell'ordine di scarico dell'alpe 25/30 maggio 2001: provvedimento che soggiace agli stessi requisiti di un decreto di revoca vero e proprio dell'effetto sospensivo;

                                         che l'effetto sospensivo esplicato per legge dal ricorso può essere revocato tramite l'adozione da parte del Presidente del Governo, d'ufficio o su istanza di parte, di una corrispondente misura cautelare volta ad evitare che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione (art. 21 seg. PAmm; RDAT I-1999 n. 47 consid. 2b, II-1996 n. 10 consid. 3; I-1992 N. 18 e relativi riferimenti, a valere inoltre per le ulteriori enunciazioni che seguono; cfr. inoltre, Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 68 n. da 29 a 31 con rinvio a n. 16, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. da 650; Bovay, op. cit., pag. 405 seg.);

                                         che il Presidente del Consiglio di Stato è chiamato in questo caso a ponderare gli interessi contrapposti, stabilendo a quale delle parti in lite appaia più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale;

                                         che nell'ambito di questa valutazione esso deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili, e che per questo stesso motivo esso può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr., oltre alla giurisprudenza e alla dottrina testé citata, anche Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 924, 2b; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2079);

                                         che infine il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere un giudizio d'apparenza, è il frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, chiamata a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati: la verifica dell'esercizio di un tale potere da parte del Presidente del Governo è pertanto limitata, per il Tribunale amministrativo, alle sole ipotesi dell'abuso e dell'eccesso di potere (art. 61 PAmm; RDAT cit.);

che, in primo luogo, è necessario rilevare che l'ufficio patriziale era facoltizzato ad emettere l'ordine di scarico dall'alpe 25/30 maggio 2001, di cui è contestata, in questa sede, l'immediata esecutività: quest'ordine rientrava difatti nelle sue competenze di gestione e buon governo di tale bene amministrativo (cfr. art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 2, 6 lett. a, 7 cpv. 1 e 2 lett. a, 81 cpv. 1, 92 lett. a e b, 93 lett. a LOP);

che la circostanza secondo cui l'alpe potesse essere sfruttato, lecitamente, solo attraverso il suo affitto (art. 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 12 segg. LOP), ovvero mediante un contratto di diritto privato, non precludeva all'ufficio patriziale la facoltà di adottare direttamente e unilateralmente, fondandosi sulle testé menzionate disposizioni di diritto pubblico, tale provvedimento, vincolante nei confronti del suo destinatario, trattandosi di tutelare un bene amministrativo da un'indebita occupazione (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, n. 1847; Grisel, op. cit., pag. 535, 2a);

                                         che, inoltre, nel concreto caso sussistevano più che sufficienti motivi affinché il Presidente del Governo confermasse la revoca dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato il 31 luglio 2001 da __________ contro l'ordine scarico immediato dell'alpe __________;

                                         che, in effetti, l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo: invano egli sostiene di derivare un qualche diritto a questo scopo per essere stato co-affittuario del bene;

                                         che, per di più, al momento dell'emanazione della decisione qui impugnata da parte del Presidente del Governo la vertenza circa l'aggiudicazione dell'affitto dell'alpe a favore di __________, per il periodo 2000/2005, si era appena conclusa in maniera definitiva, attraverso il giudizio 2 agosto 2001 con cui la commissione di ricorso DFE aveva sancito l'irricevibilità del gravame 30 aprile 2001 inoltratole da __________ avverso la sentenza 30 marzo 2001 di questo Tribunale;

                                         che, pertanto, a partire da quel momento non sussisteva nemmeno il benché minimo dubbio circa il fatto che il carico dell'alpe da parte del qui insorgente fosse illegittimo;

che, di conseguenza, il Presidente del Governo non è incorso in un abuso od eccesso del potere d'apprezzamento che le legge gli riservava nel confermare la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato il 31 luglio/7 agosto 2001 da __________;

                                         che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 21, 28, 31, 46, 47, 49 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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