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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2001 52.2001.269

9 agosto 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,203 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00269  

Lugano 9 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  20 luglio 2001 delle

__________ __________ entrambe patr. da: studio legale __________  

contro  

la decisione 16 luglio 2001 della __________, che delibera alla __________, le opere da impresario costruttore per la ristrutturazione della seggiovia __________;

viste le risposte:

-    27 luglio 2001 della __________;

-    2 agosto 2001 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con avviso apparso sul FU dell'__________ (n. __________) la __________ ha indetto un pubblico concorso, assoggettato alla LCPubb, per le opere da impresario costruttore inerenti al risanamento della seggiovia __________, parte integrante delle infrastrutture turistiche, di cui la committente è proprietaria.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute alla committente le offerte della __________ (fr. 982'169.95) e del consorzio formato dalle ditte __________ e __________ (__________ + __________: fr. 964'916.50).

                                  C.   Nell'ambito del preavviso che era chiamato a rendere, l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha postulato l'estromissione dell'offerta del consorzio qui ricorrente, in quanto mancante dell'indicazione, alla posizione 222.100 (pag. 36), della percentuale di ribasso sui salari accordato dall'imprenditore e del relativo fattore di calcolo.

                                  D.   Facendo proprio il preavviso dell'ULSA, con decisione 16 luglio 2001, la __________ ha deliberato i lavori alla __________.

                                  E.   Contro questa aggiudicazione il consorzio __________ + __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Secondo l'insorgente la mancata indicazione del ribasso sarebbe da attribuire ad un semplice errore di trascrizione, che potrebbe tuttavia essere rettificato, senza possibilità di equivoco, facendo capo alla posizione seguente (223.001), relativa al calcolo, ove viene esposto un fattore di riduzione di 0.90, corrispondente alla concessione di un ribasso del 10%.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono la __________ e la __________ con argomenti, che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 37 lett. b LCPubb.

La commessa in oggetto, di natura edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), è sussidiata dal Cantone per oltre un milione di franchi. Soggiace pertanto alla legge sulle commesse pubbliche (art. 2 cpv. 1 ultimo comma LCPubb).

La legittimazione attiva del consorzio ricorrente, partecipante escluso dal pubblico concorso indetto dalla __________, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Date le circostanze, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'assunzione dei testi genericamente indicati dal ricorrente non appare invero idonea a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente", soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti". La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti".

2.2. Le offerte devono, per principio, essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, in modo da permettere al committente di procedere all'aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire chiarimenti, completazioni o precisazioni in merito all'offerta inoltrata. Atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti, sancito dall'art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso. Correzioni di errori entrano in considerazione soltanto in caso di sviste manifeste, rettificabili senza sovvertire la suddivisione dei ruoli delle parti, tipica del pubblico concorso (RDAT 1997 I n. 2 consid. 4.1).

Di principio, le offerte incomplete vanno quindi escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Resta riservato il caso in cui l'esclusione costituirebbe un eccesso di formalismo (DTF 118 Ia 241 seg.; Galli, Lehmann, Rechsteiner, op. cit., n. 323).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il consorzio ricorrente ha omesso di compilare la seguente posizione del capitolato d'appalto e modulo d'offerta:

222              Ribasso accordato dall'imprenditore

            .100       Calcolo fattore

                         Ribasso %……..

                         Fattore = 100 - ribasso

                                               100

                         Fattore = ……..

La controversa posizione chiedeva in sostanza ai concorrenti di indicare la percentuale di ribasso concessa dall'imprenditore sui salari per i lavori a regia.

L'insorgente attribuisce quest'omissione ad una semplice svista, alla quale potrebbe essere facilmente posto rimedio, facendo capo alla posizione seguente 223.001, relativa al calcolo, che indica chiaramente la concessione di un ribasso del 10 %.

L'eccezione è fondata.

Le posizioni da 220 a 223 costituiscono, in effetti, un complesso unitario, in cui l'ultima posizione:

223. Calcolo

up = fattore; somma dei salari da inserire nella colonna

        prezzo unitario

.001 Somma dei salari     TS:       8350 up      0.90        7'515.-

                                      BS:      8350 up      0.90        7'515.-

                                      PL:     16650 up      0.90      14'985.-

                                   CAN:       8350 up      0.90        7'515.-

                                       IE:       8300 up      0.90        7'470.non è altro che la risultante della posizione:

221.100 Importo stimato dei salari (per opere a regia):

              fr. 50'000.suddivisa fra le diverse componenti della commessa (TS: opere inerenti alla stazione di partenza; BS: opere inerenti alla stazione d'arrivo; PL: opere inerenti ai plinti di fondazione; CAN: opere inerenti alle canalizzazioni; IE: infrastrutture elettriche), rapportate alla percentuale di ribasso che il ricorrente ha omesso di specificare alla posizione 222.100.

Dall'insieme delle circostanze, appare evidente come l'omissione rimproverata al consorzio __________ + __________ sia priva di rilievo. La percentuale di ribasso accordata dall'imprenditore sui salari per le opere a regia emerge invero chiaramente dal fattore 0.90, esposto alla posizione 223.001, l'unica che conti realmente ai fini della determinazione dell'ammontare dell'offerta.

Non trattandosi di una lacuna formale rilevante ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, l'omissione non era atta a giustificare l'esclusione dell'offerta del ricorrente. La delibera impugnata appare pertanto lesiva del diritto, in particolare del divieto di formalismo eccessivo.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro accolto, annullando la delibera censurata e rinviando gli atti alla committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte pervenutele.

Essendo il ricorso rivolto contro un provvedimento di esclusione di un'offerta, questo tribunale deve per principio limitarsi a riammettere il concorrente estromesso, annullando la delibera censurata e rinviando gli atti al committente per nuova aggiudicazione, senza verificare se sulla base dei criteri di aggiudicazione quest'ultima possa eventualmente essere identica a quella annullata.

                                   5.   La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra la committente e l'aggiudicataria qui resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 26, 36, 37 LCPubb, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la delibera 16 luglio 2001 della __________ è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati alla committente per nuova aggiudicazione sulla base delle due offerte pervenutele.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra la committente e la __________.

                                      3.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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