Incarto n. 52.2001.00259
Lugano 20 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 della
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3051) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, in materia di ordine di revisione di un impianto per l'olio combustibile;
viste le risposte:
- 16 luglio 2001 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,
- 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato a __________ in località __________ (part. n. __________ RF);
che nel 1980 è stato posato sul fondo dell'insorgente il serbatoio n. 623 00429 11, della capacità di 20'000 litri, adibito al deposito dell'olio combustibile per il riscaldamento di una piscina;
che l'ultima revisione della cisterna risale al 23 maggio 1985;
che, nonostante diversi richiami e l'ottenimento di diverse proroghe, la ricorrente non ha ancora proceduto alla revisione decennale dell'impianto;
che il 7 maggio 2001 la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (in seguito: SPAA) del Dipartimento del territorio ha quindi ordinato alla ricorrente di procedere, entro 20 giorni dall'intimazione, alla revisione del serbatoio tramite una ditta autorizzata (n. 1) o di metterlo fuori uso tramite una ditta competente in materia (n. 3); l'ordine è stato impartito, tra l'altro, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP (n. 4 e 5);
che la decisione è stata confermata dalla medesima autorità, su reclamo, il 15 maggio 2001 sulla base degli art. 22 LPAc, 16 e 17 Oliq;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________;
che, accertata la presenza di nafta nel serbatoio, il Governo ha ritenuto l'impianto ancora in funzione, ciò che obbligava i comproprietari a procedere a loro spese alla revisione periodica dello stesso;
che, dopo aver stimato i costi di revisione in fr. 2'000.– e averli ritenuti tutto sommato modesti, l'Esecutivo cantonale ha considerato pretestuosa e dettata da puri interessi personali la richiesta della ricorrente di attendere lo scioglimento della comproprietà in corso al fine di ordinare al futuro proprietario l'esecuzione della revisione;
che contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando anche in questa sede di sospendere la vertenza fino allo scioglimento della comproprietà;
che la ricorrente sostiene di non avere le liquidità necessarie per far fronte alle spese della revisione dell'impianto;
che essa rileva in particolare come la PPP sia composta da una settantina di proprietari, in parte residenti all'estero, i quali hanno deciso di sospendere il versamento delle quote;
che per questo motivo, soggiunge la ricorrente, non bisognerebbe fare altro che attendere la realizzazione dell'immobile e addebitare le spese al futuro proprietario;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia la SPAA, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 124 lett. f LALIA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che i detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente; essi provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili (art. 22 LPAc; RS 814.20);
che il detentore di un impianto di deposito soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché un'impresa di revisione ai sensi dell'art. 17 controlli almeno ogni dieci anni il funzionamento e la tenuta stagna dell'impianto; fanno eccezione i recipienti per il deposito (art. 16 cpv. 1 Oliq; RS 814.202);
che ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva, imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato (art. 126 cpv. 1 LALIA; RL 9.1.1.2);
che, in concreto, il fatto che l'impianto debba essere revisionato dal 23 maggio 1995 non è giustamente contestato dalla ricorrente;
che a partire da quella data, l'insorgente è già stata richiamata 3 volte affinché procedesse alla revisione del serbatoio (23 ottobre 1995, 4 marzo 1998 e 7 giugno 2000) e ha ottenuto già 4 proroghe (14 marzo 1997, 10 aprile e 18 dicembre 1998, 16 giugno 2000);
che essa non può pretendere di procrastinare ulteriormente l'ordine d'intervento invocando nuovamente la mancanza di mezzi finanziari e l'imminente scioglimento della comproprietà; glielo impone l'obbligo di mantenere l'impianto in modo ineccepibile al fine di evitare un eventuale inquinamento delle acque;
che a torto, infine, la ricorrente sostiene che le spese e tasse di giustizia debbano essere poste a carico del futuro proprietario dell'immobile;
che, infatti, i costi delle misure prese secondo la normativa in materia di protezione delle acque sono sostenuti da chi ne è la causa (art. 3a LPAc; principio di causalità);
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto;
che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3a, 22 LPAc, 15, 16 e 17 Oliq; 124 lett. f e 126 LALIA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario