Incarto n. 52.2001.00133
Lugano 6 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 del
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001, no. 1378, del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso di __________ avverso la decisione 15 maggio 2000 dell'ufficio patriziale di __________ che gli revocava il diritto di superficie sulla cascina "__________" e nello stesso tempo assegnava la stessa in uso alpestre a __________;
ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 25 ottobre 2001, le parti, dopo discussione, hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di sospendere la procedura, in vista di una possibile rinuncia da parte di __________ all'aggiudicazione della cascina dietro risarcimento delle spese sostenute a tale scopo;
preso atto che con lettera 26 agosto 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato che le parti sono giunte alla soluzione prospettata sopra e di conseguenza chiedono lo stralcio della causa, senza addebito di spese compensate le ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario