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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.01.2001 52.2001.13

17 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·550 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00013  

Lugano 17 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  12 gennaio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 dicembre 2000 (no. 5751) con cui il Consiglio di Stato riattiva il procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);

che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;

che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente;

che con la stessa decisione il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino a conclusione dell'inchiesta penale;

che il 6 dicembre 2000 il Procuratore generale ha inviato alla Sezione delle risorse umane un rapporto sull'inchiesta in corso;

che, preso atto di questo rapporto e della proposta del ricorrente di rescindere il rapporto d'impiego con riconoscimento di un'indennità d'uscita parziale ai sensi dell'art. 18 LStip, il 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha riattivato il procedimento disciplinare;

che contro questa decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, richiamata la decisione di sospendere l'inchiesta disciplinare sino a conclusione di quella penale, l'insorgente sottolinea la necessità di attendere il giudizio della magistratura penale;

considerato,                   in diritto

che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

       che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;

       che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:

       a) la sospensione provvisionale (art. 38);

b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);

c)  la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);

d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);

       e) la destituzione (art. 32);

       f)   la disdetta (art. 60).

       che la decisione di riattivare un procedimento disciplinare sospeso in attesa della conclusione dell'inchiesta penale non rientra manifestamente nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;

       che, già per questo motivo, il ricorso va dichiarato irricevibile;

       che la decisione censurata, di natura incidentale, in quanto ordinatoria del procedimento, non sarebbe nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

       che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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