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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2000 52.2000.91

26 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,317 parole·~17 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00091  

Lugano 26 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  22 marzo 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 1. marzo 2000, no. 912, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 12 novembre 1999, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio e ha deciso il suo rimpatrio;

viste le risposte:

-    28 marzo 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    5 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadino italiano nato il __________ a __________, è titolare di un permesso di domicilio avente quale ultimo termine di controllo il 30 maggio 2000. Tossicodipendente da parecchi anni, nel 1985 ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali. Dal 1992 ne è poi stato messo al totale beneficio, essendo privo di entrate.

A partire dal 1988 egli è stato oggetto di innumerevoli sanzioni penali e provvedimenti della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che possono essere riassunti nel modo seguente:

·     21.01.1988:      DAC per ripetuta e continuata violazione della LFStup, condanna a 90 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni e devoluzione allo Stato di fr. 500.--;

·     01.12.1988:      1. ammonimento dell'autorità competente in materia di stranieri con minaccia d'espulsione in caso di recidiva o comportamento scorretto;

·     13.06.1988:      DAC per violazione della LFStup; condanna a 90 giorni di arresto quale pena aggiuntiva a quella del 21 gennaio 1988 con devoluzione allo Stato di fr. 300.-, prolungando il periodo di prova di un anno;

·     13.11.1989:      DAP per furto d'uso, condanna a 5 giorni d'arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno;

·     12.03.1991:      DAP per violazione alla LFStup, condanna a 60 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

·     05.08.1991:      DAC per ripetuto furto, furto d'uso, falsità in documenti ed infrazioni alla LFStup; condanna aggiuntiva a quella del 12 marzo 1991 a 3 mesi di detenzione da espiare, alla devoluzione allo Stato di fr. 500.-- ed ammonimento formale;

·     26.02.1992:      DAP per furto ed infrazione alla LFStup, condanna a 21 giorni di arresto; 2. ammonimento dell'autorità di polizia degli stranieri;

·     16.06.1992 e

                                                            05.03.1993:      3. e 4. ammonimento dell'autorità di polizia degli stranieri con minaccia d'espulsione in caso di recidiva o comportamento scorretto;

·     11.03.1993:      DAP per ripetuto conseguimento fraudolento di una prestazione e ripetuta violazione alla LFStup, condanna parz. aggiuntiva a quella del 26 febbraio 1992 a 60 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, ammonimento e versamento di fr. 395.50 alle FFS;

·     12.08.1993:      DAC per violazione della LFStup, furto e conseguimento fraudolento di prestazione, condanna parzialmente aggiuntiva a quella del marzo 1993 a 3 mesi di detenzione da espiare, revoca della sospensione condizionale delle pene inflittegli nel marzo 1991 e 1993 e versamento alle FFS di fr. 175.50; il ricorrente è stato riammesso in libertà il 17 dicembre 1993, dopo reiezione di un'istanza per l'ottenimento della liberazione condizionale;

·     02.05.1994:      5. ammonimento dell'autorità di polizia degli stranieri con minaccia d'espulsione in caso di recidiva o comportamento scorretto;

·     06.02.1995:      DAP per furto consumato e mancato, violazione alla LFStup, vie di fatto e furto d'uso, condanna parzialmente aggiuntiva a quella del luglio 1994, a 15 giorni di detenzione da espiare;

·     23.02.1995:      DAP per furto, ricettazione ed infrazione alla LFStup, condanna a 15 giorni di detenzione da espiare;

·     11.07.1997:      6. ammonimento, venuta a conoscenza che il ricorrente era in cura metadonica, l'autorità competente ha pronunciato nei suoi confronti un semplice ammonimento in luogo del rimpatrio che gli era stato prospettato con lettera 12 giugno 1997;

·     21.12.1998:      DAC per ricettazione, contravvenzione alla LFStup e lesioni semplici, condanna a 45 giorni da espiare;

·     11.06.1999:      DAC per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup, condanna aggiuntiva a quella del dicembre 1998, a 3 mesi di detenzione da espiare; scarcerazione avvenuta il 10 settembre 1999, dopo reiezione di un'istanza per l'ottenimento della liberazione condizionale.

                                  B.   L'8 settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento informazioni in merito alle prestazioni assistenziali fino ad allora versate a __________, in quanto stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione o una misura di rimpatrio. Venuta a conoscenza che il debito assistenziale ammontava a fr. 206'860.-e viste le nuove condanne del dicembre 1998 e del giugno 1999, nonostante i chiari ammonimenti ricevuti, il 28 settembre 1999 l'autorità dipartimentale ha informato l'interessato delle sue intenzioni, fissandogli un termine per esprimersi al riguardo. Con lettera 18 ottobre 1999 il ricorrente si è limitato a richiamare un suo precedente scritto nel quale aveva ripercorso i tratti salienti della propria vita e dichiarato di essere intenzionato a cambiare vita; ha infine postulato un incontro. Il 25 ottobre 1999 l'autorità dipartimentale gli ha negato tale possibilità, ritenuto che la procedura amministrativa non conferisce alcun diritto ad essere sentiti oralmente. Il 1. novembre 1999 l'insorgente ha in sostanza ribadito quanto scritto in precedenza, ricordando che la sua famiglia vive in Ticino e che ha sempre pagato per gli errori commessi.

Con decisione 12 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha disposto il rimpatrio del ricorrente con conseguente perdita di validità del suo permesso di domicilio giusta gli art. 10 cpv. 1 ed 11 cpv. 3 LDDS, nonché 16 ODDS. La misura è stata adottata in considerazione dei suoi precedenti penali e dell'ingente debito assistenziale contratto, malgrado fosse stato ammonito numerose volte.

                                  C.   Con giudizio 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dal ricorrente avverso la decisione summenzionata. L'Esecutivo cantonale ha posto in evidenza che al 17 febbraio 2000 lo straniero aveva percepito prestazioni assistenziali per un ammontare complessivo di fr. 217'531.40, che era ancora a carico dell'assistenza e che dal 1988 erano state pronunciate nei suoi confronti 15 condanne privative della libertà per una durata complessiva di oltre due anni. Dopo ponderazione di tutti gli interessi in gioco il provvedimento adottato dall'autorità dipartimentale è stato ritenuto proporzionato.

                                  D.   Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento. Sostiene che la tossicodipendenza di cui è affetto ha alterato la sua volontà, impedendogli di agire nel rispetto delle norme della LDDS; stato, che lo ha inoltre portato a far capo all'assistenza sociale. Afferma di essere intenzionato ad entrare nella comunità di __________, dopo essersi disintossicato presso la clinica __________ di __________, con ospedalizzazione prevista al 27 marzo 2000. Una volta ristabilitosi, intende far ritorno nel nostro Paese e trovare un lavoro. Pone in evidenza che tutta la sua famiglia vive in Ticino, paese in cui egli è cresciuto e nel quale è pienamente inserito. Egli è inoltre sempre stato condannato per reati minori. Chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  E.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono la reiezione del gravame, portando delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, in seguito. L'autorità dipartimentale ha pure prodotto la dichiarazione 20 gennaio 2000 sottoscritta dal ricorrente, il quale si è impegnato a rinunciare alle prestazioni assistenziali a partire dal 1. febbraio 2000 ed a rifondere il debito contratto con versamenti mensili di fr. 100.-- a partire dal 31 gennaio 2001.

                                  F.   a) Su richiesta di questo tribunale l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha confermato che fino a giugno 2000 l'insorgente ha continuato a beneficiare di prestazioni assistenziali per fr. 1350.-- mensili (affitto, sostentamento e telefono) oltre al pagamento della cassa malati.

b) Presone conoscenza, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni hanno sottolineato che il ricorrente si trova ancora a carico dell'assistenza e che non vi è alcun concreto indizio di miglioramento. L'insorgente non ha invece formulato osservazioni al proposito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Di principio, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare non trovano applicazione i motivi d'esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito d'ufficio da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Una simile misura può essere pronunciata, soltanto se dall'insieme delle circostanze appare adeguata (art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare rigori inutili. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).

2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Di principio tale provvedimento presuppone che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi d'espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi di per sé l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui a seconda delle circostanze il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).

                                   3.   L'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata, considerato che il ricorrente è nato e cresciuto in Svizzera. Essa ha quindi emanato in sua vece una semplice misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con il Paese d'origine dell'insorgente in merito al trasferimento di quest'ultima. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque, in definitiva, assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: esso deve pertanto rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo tipo di misura.

                                   4.   4.1. In concreto, l'insorgente ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali nel 1985, accumulando un debito di fr. 217'531.40 (lettera 18 febbraio 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Inoltre da 1992 egli è totalmente a carico dello Stato e da ben undici anni non svolge alcuna attività lavorativa. In tutti questi anni egli non ha mai rimborsato neppure in minima parte il debito contratto, quantunque l'autorità dipartimentale lo avesse avvisato innumerevoli volte che in caso di recidiva o comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua espulsione. Anche dopo la pronuncia da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione della decisione di rimpatrio il ricorrente ha continuato a percepire prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 10'000.--. Va infine rilevato che sebbene egli abbia dichiarato di essere disposto a rinunciare a partire dal 1. febbraio 2000 ad ogni prestazione assistenziale e di volersi impegnare a rimborsare fr. 100.-- al mese a partire dal 31 gennaio 2001, tale affermazione è finora caduta nel vuoto. Infatti, malgrado le assicurazioni date, egli continua a percepire prestazioni assistenziali. Non vi sono dunque elementi concreti attestanti un prossimo miglioramento rispetto all'attuale situazione d'indigenza né che un rimborso a medio termine sia attuabile. È pacifico dunque che nella fattispecie sono adempiuti i presupposti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

4.2. Con il suo comportamento il ricorrente ha pure dimostrato di non sapersi adattare all'ordinamento vigente nel nostro Paese.

Oltre all'ingente debito assistenziale contratto, egli è stato condannato ben quindici volte a pene privative della libertà per una durata di oltre due anni. È ben vero che si è trattato di reati minori e legati alla sua tossicodipendenza. Va tuttavia considerato che malgrado l'esperienza del carcere e gli ammonimenti pronunciati nei suoi confronti dall'autorità dipartimentale, egli non ha saputo astenersi dal delinquere nuovamente ed anzi, i reati da lui commessi si sono susseguiti a ritmo serrato. Egli ha inoltre avuto l'opportunità di allontanarsi dalla droga. Infatti già nel 1995, quando l'autorità dipartimentale gli aveva comunicato la sua intenzione di pronunciare nei suoi confronti una misura di espulsione o di rimpatrio, egli aveva asserito di essere in cura metadonica da ormai un anno e mezzo, continuando comunque a far uso di droga per via endovenosa. La cura non ha tuttavia avuto esito positivo (cfr. DAC 21 dicembre 1998 ed 11 giugno 1999). Alla fine del 1999 egli si è poi nuovamente sottoposto ad un'altra cura metadonica, anche questa senza successo.

Pertanto, malgrado egli ora si dichiari intenzionato ad iniziare una nuova vita recandosi a __________, non può essere escluso un rischio di recidiva. Con il suo comportamento l'insorgente ha dunque dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica. Va dunque concluso che sono anche adempiuti i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS.

4.3. Le giustificazioni addotte da __________ per scusare il suo comportamento non sono atte a sovvertire quanto detto fino ad ora. La tossicodipendenza di cui è affetto, può certamente aver alterato la sua volontà. Tuttavia il suo comportamento non può essere scusato per tale ragione. Tanto più che l'autorità dipartimentale si è dimostrata indulgente nei suoi confronti, avvisandolo in ben sei occasioni delle conseguenze nel caso in cui avesse persistito nel suo agire. La situazione non muta neppure malgrado la sua intenzione di entrare nella comunità di __________, ritenuto che, come si è visto, non può essere escluso un rischio di recidiva.

                                   5.   5.1. Il provvedimento di rimpatrio deve ossequiare il principio di proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS). Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera, del pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della sua colpa (art. 16 cpv. 3 LDDS).

5.2. In concreto, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. In effetti, il rilevante debito assistenziale, le numerose condanne penali pronunciate nei suoi confronti e la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico appaiono tanto gravi da giustificare la misura adottata. Sebbene ammonito per ben sei volte sulle conseguenze di un comportamento recidivo, __________ ha continuato a delinquere, ad assumere sostanze stupefacenti ed a rimanere a carico della pubblica assistenza. Durante la sua permanenza in Svizzera egli ha dunque dimostrato mancanza di rispetto delle regole elvetiche e di non sapersi adattare al nostro modo di vivere. Considerato che lo straniero è di cittadinanza italiana e che pertanto ha la possibilità di vivere nella fascia di confine, dove le usanze ed i modi di vita sono simili a quelli ticinesi, è da ritenere che un suo rientro nel paese d'origine non pregiudicherà in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Del resto è proprio in Italia che intende recarsi per uscire dal mondo della droga.

Pertanto un suo rientro in Patria non gli comporta difficoltà insormontabili ed inoltre la decisione di semplice rimpatrio non gli preclude la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti, al fine di mantenere le relazioni con la madre ed il fratello che qui risiedono.

5.3. L'insorgente ha evidenziato il profondo legame che intrattiene con questi ultimi. In concreto non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle suddette relazioni. In particolare non va approfondito se, come asserito, esiste un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto da tale norma (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria in particolare per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Nel caso in esame la revoca del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe comunque respinta.

                                   6.   La decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   7.   Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, in quanto il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Considerata la situazione in cui versa il ricorrente si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 6 cpv. 1, 9 cpv. 3 lett. b, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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