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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.03.2000 52.2000.78

24 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,080 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00078  

Lugano 24 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso ricevuto il 13 marzo 2000 di

__________  

Contro  

la decisione 9 marzo 2000 (n. 798/00) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;

viste le risposte:

-    15 marzo 2000 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;

-    17 marzo 2000 della clinica psichiatrica cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, nato nel __________, soffre di disturbi psichici sin dall'infanzia. Nella notte del 17 febbraio 2000 i famigliari lo hanno ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di __________, dal quale è stato successivamente trasferito alla clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________.

                                  B.   Con ricorso 19 febbraio 2000 __________ è insorto contro il collocamento, contestandone la necessità, dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP). Dopo aver sentito il ricorrente il 2 marzo 2000 ed averne fatto verificare lo stato dal suo membro dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, con decisione 9 marzo 2000 la CGASP ha respinto l'impugnativa.

                                  C.   Con ricorso non datato, ricevuto dal Tribunale il 13 marzo 2000, __________ è insorto innanzi al Tribunale amministrativo. L'insorgente non motiva particolarmente il gravame, ma rinvia implicitamente a quello precedente, di cui allega copia.

La CGASP non formula osservazioni al gravame, mentre la CPC ne postula la reiezione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 59 cpv. 2 LASP). Il ricorso è tempestivo (art. 59 cpv. 2 e relativo rinvio all'art. 56 LASP) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 57 LASP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti.

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento rispettivamente di rilascio spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 25 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 27 cpv. 1 LASP). Il collocamento urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 30 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 27 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 55 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 59 cpv. 2 LASP).

                                   3.   3.1. Figlio unico di genitori separati, il ricorrente manifesta i primi segni di disagio psichico già dall'infanzia. Egli denota uno sviluppo psichico rallentato e vive spesso in ritiro sociale senza contatti particolari, senza amicizie. Dopo aver trascorso vari anni all'estero con la madre, egli fa ritorno in Svizzera a 20 anni, dove impara il mestiere di selvicoltore. Lavora indi a __________ come istruttore di cavalli. In quel periodo inizia a consumare sostanze stupefacenti, hashish, marijuana, fors'anche LSD, ed a sviluppare episodi di psicosi conclamata, caratterizzata da frequenti fughe all'estero. Nel maggio/giugno 1999 ha luogo il primo ricovero presso la clinica psichiatrica di __________, ove gli viene diagnosticata una psicosi nell'ambito di una schizofrenia. Durante una visita alla nonna 94.nne il ricorrente tenta di crescere delle piante di marijuana in un armadio. Viene indi ricoverato, per episodio delirante, all'ospedale psichiatrico di __________ e, successivamente, trasferito alla CPC. All'ammissione, seppur apparentemente tranquillo e acritico della malattia, denota un disturbo del pensiero con contenuti di tipo delirante e interpretativo.

3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 9 marzo 2000, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità inferiore ha in primo luogo tenuto conto del rapporto dei medici curanti della CPC, riassunto al considerando 3.1 che precede. La CGASP ha quindi sviluppato delle proprie considerazioni sulla scorta del referto del suo membro dr. __________, il quale ha rilevato, durante il colloquio, che il corso del pensiero è perturbato, rallentato, discordante, illogico e frammentario e che la sintomatologia psicotica è aggravata da discordanza, ambivalenza, idee deliranti ed interpretative. Il ricorrente ha poca coscienza del proprio stato, anche se riconosce le difficoltà socio-integrative e la massiccia assenza di progetti di vita. Il menzionato professionista ha indi confermato la diagnosi di disturbo schizofrenico in fase di scompenso acuto di gravità tale da evocare un'infausta prognosi a medio-lungo termine senza un consistente quadro terapeutico istituzionale.

                                   4.   Le decisioni impugnate devono essere senz'altro tutelate. Esse dimostrano ampiamente ed in modo convincente che il ricorrente, che soffre di disturbi psicopatologici estremamente gravi, può essere convenientemente assistito solo tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Onde garantire la continuità di quest'ultima il collocamento potrà oltretutto richiedere ancora qualche tempo (cfr. referto 4 marzo 2000, in fine, del dr. __________; inoltre le osservazioni della CPC a questo Tribunale). Verificandosi effettivamente tale ipotesi, dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, la CPC dovrà tuttavia provocare - se non l'avesse frattanto già fatto - l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario in applicazione dell'art. 25 LASP (cfr. art. 27 cpv. 3 LASP; inoltre consid. 2.2. che precede).

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 59 cpv. 3 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 25, 26, 27, 29, 30, 51, 53, 55, 59 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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