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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2000 52.2000.77

14 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,783 parole·~24 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00077 52.2000.00083  

Lugano 14 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, presidente Alessandro Soldini, Efrem Beretta, quest'ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Raffaello Balerna, astenutisi;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla domanda di misure provvisionali 10 marzo 2000 e sul ricorso 18 marzo 2000 della

__________ patr. da: Studio legale __________  

contro  

la decisione 1° marzo 2000 del Consiglio di Stato (no. 900), che ha annullato la licenza edilizia 30 novembre 1999 rilasciatale dal municipio di __________ per la posa di una stazione radio base e di tre antenne per la telefonia mobile sullo stabile "__________" (part. no. __________ RF);

viste le risposte alla domanda di misure provvisionali:

-    21 marzo 2000 dell'__________;

-    23 marzo 2000 dell'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambientale;

-    28 marzo 2000 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;

-    31 marzo 2000 del Presidente del Consiglio di Stato;

viste le risposte al ricorso:

-    21 marzo 2000 dell'__________;

-    23 marzo 2000 dell'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambientale;

-    28 marzo 2000 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;

-    05 aprile 2000 di __________ e llcc, __________;

-    05 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2000 del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 ottobre 1998 la __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di posare sullo stabile dell'__________ denominato __________ (mapp. __________ RFD; zona residenziale speciale) una stazione radio base per la telefonia mobile, composta da tre pali dotati di antenne (3) e parabole (4), nonché da sei armadietti tecnici.

                                         Senza particolari formalità, il 17 novembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

Con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha tuttavia revocato il permesso, intervenendo in qualità di autorità di vigilanza sui comuni a seguito di un ricorso tardivo presentato avverso il rilascio della licenza da alcuni inquilini della __________.

                                  B.   Il 1° ottobre 1999 la __________ ha chiesto al municipio la licenza in sanatoria per l'impianto che aveva istallato verso la fine di dicembre del 1998.

Alla domanda si sono opposti __________ e l'Associazione per la difesa dalle radiazioni della __________, costituitasi fra gli inquilini dell'immobile al precipuo scopo di contestare la posa e la messa in esercizio di impianti ed apparecchiature per la telefonia mobile suscettibili di emettere radiazioni o campi magnetici. Gli opponenti hanno eccepito la violazione delle norme di PR sull'altezza massima delle costruzioni, la difformità dell'impianto per rapporto alla funzione residenziale assegnata alla zona di situazione e l'inosservanza delle disposizioni legali in materia ambientale e di protezione dalle radiazioni.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 30 novembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

                                  C.   Con giudizio 1° marzo 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dagli opponenti.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che l'impianto non rispettasse le disposizioni dell'ORNI entrata nel frattempo in vigore, poiché il tetto dell'immobile presenta alcune prese di luce che attenuano la protezione fornita dalla soletta di cemento contro le radiazioni. Il difetto potrebbe di per sé essere emendato innalzando le antenne. Una simile correzione non entrerebbe tuttavia in considerazione, poiché le antenne, non configurabili come corpi tecnici, supererebbero l'altezza massima ammessa dalle norme di zona.

Il Governo ha infine accolto la richiesta di disattivazione dell'impianto avanzata in via cautelare dagli opponenti.

                                  D.   a) Il 10 marzo 2000 la __________ ha preannunciato di volersi aggravare avverso la predetta pronunzia governativa e domandato al Tribunale cantonale amministrativo di autorizzarla in via cautelare a mantenere in funzione la stazione radio, con una potenza equivalente irradiata contenuta in 200/400 W, fino ad evasione dell'impugnativa.

                                         b) Mediante ricorso 18 marzo 1999 la __________ ha in effetti impugnato il giudizio del Consiglio di Stato, postulando in via principale la conferma integrale della licenza edilizia 30.11.1999 e in via subordinata una sua modifica, nel senso di imporre una riduzione della potenza equivalente irradiata (ERP) da 710 W a 200 W per le antenne settore 1 e 3 ed a 400 W per l'antenna settore 2.

Narrati i fatti, la ricorrente si è lamentata innanzi tutto di una violazione del diritto di essere sentito, rilevando che a seguito dell'inoltro del gravame alcuni funzionari del Dipartimento del territorio hanno effettuato un sopralluogo a sua insaputa, in esito al quale hanno formulato delle osservazioni che il Consiglio di Stato ha fatto proprie inglobandole nel giudizio impugnato senza procedere ad alcun contraddittorio, né ad approfondimenti istruttori. Omettendo di verificare la tesi della SPAA, secondo cui l'impianto - stante la presenza di lucernari sul tetto dello stabile __________ - rispetterebbe i limiti dell'ORNI solo innalzando le antenne, il Governo avrebbe inoltre accertato i fatti in modo incompleto e inesatto; donde la necessità di effettuare una misurazione pratica in loco al fine di stabilire la conformità dell'impianto originario con la legislazione ambientale.

Le antenne della stazione radio, ha soggiunto l'insorgente, rispettano d'altronde il diritto comunale, atteso che le norme sull'altezza delle costruzioni sancite dai PR mirano a salvaguardare la vista e l'insolazione e non possono quindi tornare applicabili agli impianti per la telefonia mobile. Una prassi troppo restrittiva in materia renderebbe peraltro difficoltosa la realizzazione della rete, un servizio di interesse pubblico oggetto di concessione federale.

                                  E.   All'accoglimento della domanda di misure provvisionali e del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata contestando in particolare di aver leso il diritto di essere sentito della __________; quest'ultima ha infatti presenziato al sopralluogo esperito dalla SPAA, ha ricevuto copia dell'allegato concernente le risultanze della visita e avrebbe potuto benissimo chiedere di essere ammessa a replicare.

Ad identica conclusione sono giunti __________ e l'Associazione per la difesa dalle radiazioni della __________, i quali hanno avversato compatti le tesi della ricorrente con puntuali argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.

L'__________ ha invece rinunciato a prendere posizione dichiarandosi estranea al procedimento, mentre il comune di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale.

La SPAA, dal canto suo, si è limitata a formulare osservazioni di mera natura tecnica circa gli interventi attuabili al fine di ottenere il rispetto dei valori limite fissati dall'ORNI.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle prove (audizione sig. __________, sopralluogo, perizia) notificate dalla ricorrente, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non spetta d'altronde al Tribunale cantonale amministrativo rimediare ad eventuali gravi carenze istruttorie poste in essere dall'autorità di ricorso di prime cure. Nel caso in cui il Consiglio di Stato fosse incorso nell'accertamento incompleto dei fatti denunciato dall'insorgente, la causa gli sarà rinviata per l'integrazione degli atti e l'emanazione di un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 65 PAmm, p. 332 in fine).

                                   2.   Diritto di essere sentito

La ricorrente si duole apertamente di una violazione del diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che il Consiglio di Stato ha raccolto il parere tecnico della SPAA, frutto di un sopralluogo effettuato a sua insaputa, e l'ha inglobato nel giudizio impugnato senza contraddittorio e approfondimenti istruttori.

I rimproveri della __________ vanno esaminati prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).

La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). D'altro canto, la PAmm consacra esplicitamente il diritto delle parti di consultare gli atti (cfr. art. 20). In virtù di quest'ultima prerogativa, l'insorgente riceve le osservazioni al ricorso delle controparti e degli enti interessati al procedimento. Se le risposte contengono elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità chiamata a statuire, può determinarsi a riguardo chiedendo di essere ammesso a replicare (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., N. 5 ad art. 20 PAmm).

2.2. Nell'evenienza concreta, il 19 gennaio 2000 alcuni funzionari della SPAA hanno effettuato un sopralluogo a __________ per verificare le affermazioni dei ricorrenti (qui resistenti) in ordine alla situazione esistente sul tetto della __________. A seguito di questa visita, che ha permesso di constatare la presenza di alcuni lucernari ed alla quale ha partecipato un incaricato della __________, la SPAA ha fatto pervenire al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato un memoriale di osservazioni nel quale ha suggerito in sostanza di innalzare le antenne per garantire il rispetto dei valori limite prescritti dall'ORNI. Il 3 febbraio 2000 l'allegato è stato intimato alla patrocinatrice della __________, unitamente alle altre risposte presentate dalle parti coinvolte nel procedimento. Il legale è rimasto silente: non ha domandato di poter replicare, né ha sollecitato l'assunzione di prove o l'esperimento di approfondimenti istruttori.

Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione dei diritti di difesa dell'insorgente suscettibile di giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione. La __________ ha infatti presenziato al sopralluogo, è stata informata delle valutazioni tecniche formulate in esito a detta visita ed ha avuto la possibilità di opporvi le proprie considerazioni.

Quand'anche fosse sussistita, la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dall'insorgente è stata sanata grazie alla presente procedura ricorsuale, nell'ambito della quale essa ha potuto contestare in modo congruo e completo l'atto reputato lesivo dei suoi interessi. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418) considerano in effetti riparata la violazione del diritto di essere udito commessa in primo grado quando l'insorgente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso.

                                   3.   Accertamento incompleto/inesatto dei fatti

La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver accreditato le tesi contenute nelle risposta della SPAA senza i dovuti approfondimenti e, quindi, di aver accertato i fatti in modo insufficiente.

3.1. Come accennato in precedenza, il giudice amministrativo è tenuto ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio ed a raccogliere quindi le prove che ritiene necessarie ai fini della decisione. Nei procedimenti retti dal principio inquisitorio le parti sono comunque tenute a collaborare con l'autorità nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove (cfr. art. 13 e 22 LPA; Knapp, op. cit., N. 2021 e giurisprudenza ivi citata). L'obbligo d'investigazione che ricade sull'autorità non è infatti infinito. Se una parte, malgrado le indagini intraprese in applicazione del principio inquisitorio, omette di richiedere l'assunzione di determinati mezzi di prova o trascura di partecipare all'istruttoria non riuscendo quindi a comprovare un fatto a proprio vantaggio, deve sopportarne le conseguenze.

3.2. In ambito edilizio, al Dipartimento del territorio è dato mandato di applicare il diritto cantonale ed il diritto federale delegato (cfr. art. 3 LE e 2 RLE), segnatamente la legge sulla protezione dell'ambiente e le relative ordinanze di applicazione (vedi allegato 1 RLE). L'esame di questioni tecniche viene demandato ai competenti servizi dell'amministrazione cantonale; agli specialisti della Sezione protezione aria e acqua (SPAA) spetta il compito in particolare di valutare la conformità degli impianti di telefonia mobile con le norme sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (cfr. pure art. 12 cpv. 1 ORNI).

3.3. Il ricorso 15 dicembre 1999 con il quale gli inquilini della __________ hanno impugnato la licenza edilizia rilasciata alla __________ è stato intimato per la risposta a tutte le parti interessate (art. 49 cpv. 1 PAmm) e quindi anche al Dipartimento del territorio, rispettivamente alla SPAA, che a suo tempo aveva preavvisato favorevolmente la concessione del permesso in base alle direttive emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

Verificata la situazione in loco, constatata segnatamente la presenza di alcuni lucernari sul tetto dello stabile suscettibili di sminuire il grado di attenuazione della soletta, la SPAA ha presentato le proprie osservazioni al ricorso sottolineando che per poter rispettare i valori limiti previsti dall'ORNI l'impianto della __________ avrebbe dovuto essere innalzato: le antenne A1 e A3 di almeno 4.2 m, la A2 di 1.7 m.

A fronte di questa presa di posizione specialistica non confutata dalla __________, il Consiglio di Stato non era tenuto ad operare ulteriori accertamenti. L'autorità di ricorso di prime cure era in possesso di tutti gli elementi utili ai fini del giudizio che era chiamato a rendere. In assenza di contestazioni o proposte alternative da parte della società resistente, non aveva ragioni per ordinare perizie o altri approfondimenti di natura tecnica. L'opinione contraria espressa in questa sede dalla __________ si avvera del tutto infondata.

                                   4.   ORNI

La ricorrente contesta la tesi del Governo secondo cui l'impianto - stante la presenza di lucernari sul tetto dello stabile __________ - rispetterebbe i limiti dell'ORNI solo innalzando le antenne.

4.1. L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI) ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di RNI, nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).

Per quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.O V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato 1 cifra 64 ORNI); questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi cifra 11 allegato 2 ORNI: 1.375 . Ö1800); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).

4.2. Analizzata la documentazione tecnica allegata alla domanda di costruzione 1° ottobre 1999 della __________, segnatamente i formulari dell'UFAFP per il calcolo delle immissioni da RNI secondo il metodo dettagliato, la SPAA ha ritenuto che l'impianto rispettasse i limiti - da tempo noti - della futura ORNI. E questo anche nei punti più sensibili, in particolare nell'appartamento immediatamente sottostante alle antenne (punto 1, sotto le antenne A1 e A3 montate sullo stesso palo).

A seguito del ricorso inoltrato dagli inquilini della __________ e delle verifiche predisposte in loco, l'autorità cantonale ha dovuto però modificare le proprie valutazioni. In effetti, la presenza di alcuni lucernari nei pressi delle antenne l'ha indotta a rivedere i calcoli tenendo conto di un grado di attenuazione della soletta pari a zero e ad affermare che l'impianto avrebbe soddisfatto le esigenza dell'ORNI solo innalzando le antenne A1 e A3 di almeno 4.2 m (per una distanza totale dal punto 1 di 9 m) e l'antenna A2 di almeno 1.7 m.

In questa sede la __________ ha prodotto ulteriori calcolazioni volte a dimostrare che l'impianto così come installato rientrerebbe nei margini dell'ORNI diminuendo la potenza ERP delle antenne A1 e A3 a 200 W e dell'antenna A2 a 400 W. La SPAA ha confermato la bontà di questi dati, aggiungendo che l'impianto potrebbe rispettare i valori limite sanciti dalla nota ordinanza anche schermando le prese luce in modo da ottenere un'attenuazione di almeno 15 dB corrispondente a quella della soletta integra.

Tre sono dunque le alternative per far sì che la stazione radio abbia ad ossequiare l'ORNI:

1.      innalzamento delle antenne come proposto dalla SPAA con le osservazioni al ricorso degli inquilini della __________;

2.      schermatura dei lucernari in modo da ripristinare l'attenuazione originaria della soletta di circa 15 dB;

3.      riduzione della potenza ERP dell'impianto dagli originari 710 W a 400, rispettivamente 200 W.

Dal profilo della tutela dell'ambiente, la licenza potrebbe quindi essere confermata subordinandola al rispetto di una delle predette condizioni. Sennonché l'impianto è già stato posato in base ad un ben preciso progetto e non si può di certo pretendere che il conduttore dell'appartamento posto sotto le antenne abbia a sopportare una schermatura dei propri lucernari. A mente di questo Tribunale, l'unica soluzione praticabile è pertanto quella di imporre una riduzione della potenza ERP della stazione radio nei termini suggeriti dalla ricorrente stessa.

                                   5.   Conformità di zona

Innanzi al Consiglio di Stato i qui resistenti hanno contestato la conformità dell'impianto con la destinazione abitativa della zona d'utilizzazione ZRS nella quale è inclusa la __________.

5.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).

Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.

Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.

5.2. La rete per la telefonia mobile è un'infrastruttura di servizio destinata ad assicurare i collegamenti fra stazioni telefoniche mobili e stazioni fisse o mobili su tutto il territorio nazionale. Essa è costituita da una serie di piccole antenne, convenientemente distribuite sul territorio e destinate, da un lato, a captare i segnali emessi sotto forma di onde elettromagnetiche dalle stazioni telefoniche mobili (telefoni cellulari), convogliandoli verso la stazione ricevente attraverso apposite centrali e, dall'altro, a far pervenire a queste stazioni i segnali provenienti da altre stazioni fisse o mobili. Le antenne rettangolari assicurano il collegamento diretto con la stazione mobile, mentre le antenne paraboliche collegano le antenne fra di loro e verso la centrale. Ogni antenna ha una specifica direzione di emissione, prevalentemente in orizzontale, e copre una porzione di territorio che varia a seconda degli ostacoli che le onde elettromagnetiche incontrano lungo il percorso. La portata utile delle antenne destinate al collegamento delle stazioni mobili raggiunge in genere i 3 km se la stazione mobile si trova all'aperto, mentre si riduce ad 1 km se la stazione mobile si trova all'interno di un edificio. La capacità delle antenne non è inoltre illimitata. Ogni antenna può stabilire al massimo un centinaio di collegamenti simultaneamente. L'ubicazione ed il numero delle antenne dipendono quindi dalla topografia e dal numero di possibili utenti. I punti esatti di emissione vengono determinati sulla base di una mappatura ottimizzata secondo le regole tecniche per una copertura massima del territorio. Negli agglomerati urbani la densità è maggiore a causa della necessità di assicurare i collegamenti anche all'interno di edifici e di servire un'utenza più numerosa.

A differenza di altre infrastrutture di servizio, destinate alla distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile o del gas, la rete di telefonia mobile non è presa in considerazione dalla pianificazione direttrice e non è nemmeno stata oggetto di una pianificazione settoriale. L'ammissibilità di questi impianti va quindi esaminata unicamente in base al quadro normativo definito dai piani di utilizzazione.

A proposito del requisito della conformità di zona, occorre anzitutto rilevare che la telefonia mobile risponde ad un'esigenza generale, che si manifesta tanto all'interno, quanto all'esterno delle zone edificabili. Dal profilo della conformità di zona, non appare di conseguenza fuori luogo ammettere che la destinazione delle antenne volte ad assicurare il collegamento diretto con le stazioni telefoniche mobili si concili tanto con la funzione della zona residenziale, quanto con la funzione di altre zone. A meno di considerarli neutri dal profilo della conformità di zona, non si può negare che questi impianti servono in qualche modo anche l'utilizzazione assegnata alla zona nella quale si situano. In effetti, queste antenne assicurano in primo luogo il collegamento telefonico con i portatori di stazioni mobili che si trovano in una determinata zona perché vi abitano o perché vi lavorano o, al limite, perché sono intenti a godersi un momento di svago. Il fatto che a fruirne siano anche i portatori di stazioni mobili che si trovano soltanto a transitare in una determinata zona non basta per ritenerle contrarie alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Parimenti, non è ravvisabile un contrasto con la destinazione di zona nel fatto che questi impianti servano anche alla ritrasmissione dei segnali tra di loro. Il concetto della rete di telefonia mobile esige che le antenne che captano i segnali degli apparecchi mobili od inviano ad essi i segnali in arrivo dalla centrale siano collegate tra loro per filo o mediante onde elettromagnetiche. La destinazione delle antenne non dipende dal mezzo che le collega tra loro. Né appare contrario alla funzione prevista per la zona di utilizzazione il fatto che le antenne non si limitino a servire una singola zona, ma coprano un comprensorio più vasto. La zona servita in primo luogo resta comunque quella nella quale l'antenna è ubicata. Esigere che l'antenna serva soltanto la zona di situazione determinerebbe peraltro una sconveniente proliferazione di questi impianti.

Sotto l'aspetto della conformità di zona sancita dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, nulla si oppone dunque al rilascio del controverso permesso (conclusione identica nella sentenza 21 ottobre 1998 del Tribunale cantonale amministravo del Canton Zurigo, pubblicata in BEZ 1998 N. 21 e, parzialmente, in URP 1999, p. 180). Ammettendo il contrario, si rischierebbe d'altronde di ledere in modo inammissibile i principi cardine che informano e garantiscono l'esercizio dell'attività di telecomunicazione nel nostro Paese (cfr. art. 1 LTC; URP 2000, p. 273/74).

                                   6.   Altezza

A mente del Consiglio di Stato l'impianto non potrebbe essere autorizzato, poiché una volta sopraelevate al fine di rispettare l'ORNI le antenne raggiungerebbero un'altezza di gran lunga superiore a quella massima prescritta dalle NAPR. La ricorrente ritiene invece che le norme relative alle altezze delle costruzioni non tornino applicabili agli impianti della telefonia mobile.

6.1. Le antenne, comprese quelle della telefonia mobile, si configurano indubitabilmente alla stregua di corpi tecnici che di principio non soggiacciono ai limiti di altezza delle costruzioni fissati nell'ordinamento giuridico applicabile (RDAT I-1991 N. 85). Il fatto che le antenne delle telefonia mobile non presentino l'inscindibile connessione funzionale con l'edificio che le supporta tipica dei corpi tecnici "tradizionali" (torrioni degli ascensori, camini, ecc.) non appare decisivo. Anche le sirene della protezione civile hanno funzioni proprie rispetto agli stabili che le ospitano e vengono installate in punti precisi, prescelti in base ad esigenze tecniche, senza necessariamente rispettare i limiti d'altezza previsti dal diritto autonomo comunale del loro luogo di situazione.

Il privilegio di cui godono le strutture tecniche sfuggendo ai limiti di altezza stabiliti per le costruzioni soccombe evidentemente a fronte di specifiche disposizioni che regolino altezza e dimensioni massime dei corpi sporgenti (RDAT II-1996 N. 58).

6.2. L'art. 53 cpv. 5 NAPR di __________, disciplinante i parametri edificatori della zona residenziale speciale nella quale è stato incluso il mapp. __________ dell'__________, stabilisce un'altezza massima di m 16.50 riferita implicitamente agli edifici. La norma attribuisce nondimeno al municipio la facoltà di concedere un supplemento di altezza di m 3 per esigenze di ottima progettazione e ammette una deroga per la costruzione dei corpi tecnici, senza indicare l'ampiezza massima di questa prerogativa e fissare condizioni per il suo riconoscimento. L'art. 19 NAPR relativo ai corpi tecnici conferma semplicemente il principio secondo cui queste sporgenze vanno considerate "in deroga alle altezze", limitandosi a specificare che le dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità e l'altezza definita caso per caso.

In sostanza, le NAPR di __________ affrancano i corpi tecnici dai limiti di altezza previsti per le costruzioni a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga vera e propria, riservando nel contempo all'autorità comunale un ampio margine di apprezzamento circa le dimensioni e le altezze che possono raggiungere queste strutture.

6.3. La __________ raggiunge un'altezza di m 20.55 e, pur avendo verosimilmente beneficiato del supplemento che l'art. 53 cpv. 5 NAPR accorda alle ottime progettazioni, supera sensibilmente l'altezza massima di m 19.50 (m 16.50 + 3) fissata dalla medesima normativa. I sostegni delle antenne posati dalla __________ sul tetto dello stabile __________ solo alti m 5.34 (quello portante la parabolica m. 2.60) e quindi il complesso, edificio e antenne, tocca quota + m 25.89.

Stante quanto esposto ai considerandi precedenti, questa situazione non consente tuttavia di ritenere violate le NAPR di __________. In mancanza di disposizioni specifiche riferite all'altezza massima dei soli corpi tecnici o delle costruzioni comprensive di siffatte sporgenze, l'impianto della __________ non risulta lesivo del diritto autonomo comunale. Né appare lesiva del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento che va riconosciuto al municipio di __________ nell'applicazione dell'art. 19 NAPR, la decisione di autorizzare la posa di tre supporti per antenne di m 5.34, rispettivamente m 2.60, sul tetto di un edificio di cinque piani alto oltre 20 m.

Laddove propugna la conformità dell'impianto con le NAPR, in particolare con le norme disciplinanti le altezze, l'impugnativa si avvera dunque fondata.

                                   7.   Ferme queste premesse il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la licenza in sanatoria rilasciata dal municipio di __________ alle condizioni indicate in coda al considerando 4.2.

L'evasione del merito della controversia rende priva d'oggetto la domanda di misure provvisionali introdotta il 10 marzo 2000.

L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dei resistenti __________ e llcc (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili all'insorgente (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 22 LPT; 1 ss. ORNI; 67 LALPT; 3, 21 LE; 2 RLE; 18, 20, 28, 31, 43, 46, 49, 65 PAmm; 19 e 53 NAPR di __________,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 1° marzo 2000 (no. 900) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 30 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata alla condizione di ridurre la potenza equivalente irradiata (ERP) delle antenne settore 1 e 3 da 710 W a 200 W e quella dell'antenna settore 2 da 710 W a 400 W.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico dei resistenti in solido e per il resto a carico della __________. I resistenti in solido verseranno alla __________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                   4.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.77 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2000 52.2000.77 — Swissrulings