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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2000 52.2000.71

18 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,561 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00071  

Lugano 18 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 marzo 2000 di

__________  

contro  

la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 1. marzo 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la riattazione dei fabbricati che sorgono sulle part. n. __________, __________, __________ RF;

viste le risposte:

-    21 marzo 2000 del municipio di __________;

-    26 marzo 2000 di __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

viste la replica 3 aprile 2000 e le dupliche:

-     7 aprile 2000 del municipio di __________;

-   19 maggio 2000 di __________;

-       23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Il resistente __________ è proprietario di tre vecchie stalle contigue, adibite a deposito e situate nel nucleo di __________, sul lato a valle della strada che l'attraversa (part. n. __________-__________ RF).

Il ricorrente __________ è invece proprietario di una casetta di vacanza (part. n. __________ RF), situata oltre un vicolo largo da m 1.75 a m 2.20, di fronte al fabbricato (part. n. __________ RF), posto all’estremità NW del gruppo di stalle.

Il 4 marzo 1998 __________ ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare gli stabili, innalzandoli di un piano e trasformandoli in un unico edificio ad uso abitativo.

Alla domanda si è opposto il vicino qui ricorrente, contestando l'intervento dal profilo delle distanze verso la sua casa di vacanza, inferiori a quelle prescritte dall'art. 3 NAPR.

Nel corso della procedura d'esame della domanda, __________ ha inoltrato una variante, che limitava la sopraelevazione alle due stalle (part. n. __________ e __________ RF) più distanti dalla casa dell'opponente, lasciando immutata la struttura dell'edificio più vicino (part. n. __________ RF). __________ si è opposto anche a questa variante.

Il 1. marzo 1999 ha rilasciato la licenza per l'intervento ridimensionato, respingendo l'opposizione del vicino qui ricorrente.

                                  B.   Con giudizio 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure d'ordine, il Governo ha in sostanza ritenuto che la variante inoltrata in corso di procedura avesse sanato la difformità denunciata dall'opponente. La sopraelevazione, limitata a due stabili più distanti, rispetterebbe ora compiutamente le norme disciplinanti l'attività edilizia nel nucleo, in particolare l'art. 3 NAPR, che fissa in m 4 la distanza minima verso edifici con aperture.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.

L'insorgente ripercorre l'intera vicenda formulando una serie di critiche, che spaziano da un'asserita prevenzione della giurista del Consiglio di Stato incaricata dell'istruttoria alle infermità che l'affliggono, passando attraverso le irregolarità di cui il qui resistente si sarebbe reso autore, innalzando abusivamente di almeno m 1.50 anche l'edificio che fronteggia la sua proprietà.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio di __________ ed il beneficiario della licenza edilizia con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.

In sede di replica e di dupliche le parti hanno precisato le rispettive posizioni, riconfermandosi nelle tesi svolte in precedenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, già opponente, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Una ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio. I piani, integrati dalle fotografie scattate dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, permettono di statuire sul gravame con piena cognizione di causa (art. 18 PAmm).

                                   2.   Oggetto del presente giudizio è unicamente la licenza edilizia con cui il municipio di __________ ha autorizzato il resistente a ristrutturare il complesso formato dai tre edifici di cui è proprietario nel nucleo del paese, innalzando i due stabili più distanti dalla casa del ricorrente (part. n. __________ e __________ RF). La domanda di costruzione presentata in un primo tempo, che prevedeva di sopraelevare anche lo stabile più vicino alla sua abitazione (part. n. __________ RF), sfugge all'esame di questo tribunale, poiché non ha mai formato oggetto di decisione da parte del municipio. Esulano pertanto dai limiti del presente giudizio le sopraelevazioni che, stando alle affermazioni del ricorrente, sarebbero state realizzate in passato su tale fabbricato.

Prive di rilievo sono pure le gratuite illazioni che l'insorgente formula all'indirizzo della giurista del servizio dei ricorsi che ha esperito il sopralluogo. L'accusa di parzialità è destituita di qualsiasi fondamento.

Irrilevante è infine lo stato di salute del ricorrente. La legittimità della licenza edilizia non dipende dalla situazione personale del vicino opponente, ma dalle normative edilizie concretamente applicabili.

3.3.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 NAPR nella zona del nucleo di __________:

“le nuove costruzioni, le ricostruzioni e i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali”.

Sono inoltre applicabili le norme sulle distanze far edifici (art. 3 NAPR) e da confine (art. 4 NAPR). Per l'altezza fa stato il limite di 8 m sancito dall'art. 8 NAPR.

Secondo l'art. 13 cpv. 2 NAPR:

"ampliamenti più sostanziali di quelli previsti dall'art. 3 cpv. 2 NAPR possono essere concessi per edifici di volume manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti".

L'art. 3 cpv. 2 NAPR stabilisce a sua volta che:

"gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando" le distanze minime tra edifici fissate dal cpv. 1 "non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato in maniera apprezzabile".

L'art. 13 cpv. 2 NAPR non va intesa come una disposizione volta a limitare le possibilità di ampliamento, ma come una prescrizione destinata ad estendere la facilitazione sancita dall'art. 3 cpv. 2 a favore degli edifici preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze, permettendo ampliamenti sostanziali di edifici esistenti nella zona del nucleo in contrasto con le norme sulle distanze tra edifici, che presentano una volumetria manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti. Per questa categoria di edifici viene, in altri termini, a cadere il limite fissato dall'art. 3 cpv. 2 che subordina le possibilità di ampliamento alla condizione che il volume di questi fabbricati non venga aumentato in maniera apprezzabile. L'art. 13 cpv. 2 NAPR non è quindi applicabile agli altri edifici, conformi alle NAPR. Per questi edifici, gli ampliamenti verticali ed orizzontali devono unicamente rispettare l'altezza massima e le distanze prescritte dagli art. 3, 4 ed 8 NAPR.

Non sarebbe invero logico escludere la possibilità di ampliare in modo sostanziale gli edifici esistenti alle distanze prescritte soltanto perché non rispondono ai criteri volumetrici stabiliti dagli art. 13 cpv. 2 e 3 cpv. 2 NAPR. Non è in particolare dato di vedere per qual motivo si dovrebbe negare il permesso per un ampliamento sostanziale di un edificio la cui volumetria non è manifestamente inferiore rispetto a quella degli edifici circostanti, allorché l’edificio potrebbe comunque essere realizzato ex novo, come nuova costruzione.

3.2. Nell'evenienza concreta, il resistente ha inizialmente inteso ristrutturare il complesso formato dai tre fabbricati di cui si è detto in narrativa, innalzandolo di un piano e trasformandolo in casa d'abitazione. Nella misura in cui aveva per oggetto un fabbricato (part. n. __________ RF) posto a circa 2 m dalla casa del ricorrente, la trasformazione andava qualificata come un intervento su una costruzione esistente in contrasto con la distanza minima di 4 m, prescritta dall'art. 3 NAPR verso edifici con aperture. Se fosse ammissibile o meno è questione che deve essere lasciata indecisa, poiché il resistente ha comunque modificato la domanda, limitando l'ampliamento ai due stabili più lontani (part. __________ e __________ RF) dalla casa del ricorrente. Questa variante, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non costituisce più un intervento riferito ad un edificio esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, ma rappresenta un semplice ampliamento di edifici conformi alle NAPR. Verso la casa del ricorrente, gli stabili che verrebbero sopraelevati rispettano infatti compiutamente la distanza minima di 4 m sancita dall'art. 3 NAPR. Non occorre quindi far capo all'art. 39 RLE, che disciplina le trasformazioni degli edifici esistenti in contrasto con il diritto posteriore. Basta che l'ampliamento risulti conforme all'art 13 NAPR.

Orbene, da questo profilo, la prevista sopraelevazione, pur costituendo un ampliamento sostanziale di edifici che non presentano una volumetria manifestamente inferiore a quella degli stabili circostanti, rispetta compiutamente i parametri edilizi applicabili alla zona del nucleo. Essa si adegua infatti alle caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali (art. 13 cpv. 1 NAPR), rientra nei limiti d'altezza fissati dall'art. 8 e si conforma alla distanza di 4 m prescritta dall’art. 3 cpv. 1 NAPR verso edifici con aperture.

La licenza in contestazione va quindi confermata.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal giudizio impugnato, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 4, 8, 13 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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