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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.2000 52.2000.57

25 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·966 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00057  

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 2 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 451) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso per costruire una strada d'accesso alla casa d'abitazione che sorge sulle part. n. __________ e __________ RF fuori dalla zona edificabile;

viste le risposte:

-    1. marzo 2000 di __________;

-    1. marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    21 marzo 2000 del municipio di __________;

-    31 marzo 2000 del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 settembre 1993 il municipio di __________ ha autorizzato la ricorrente __________ a costruire una pista di cantiere sulle part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, al fine di costruire alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa d'abitazione;

che l'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati i lavori;

che l'8 settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile;

che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa e la vicina __________;

che l'11 novembre 1994 il municipio ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola contraria alla zona di pianificazione istituita dal Dipartimento del territorio per lo studio di progetti stradali e ferroviari;

che, scaduto il termine di sospensione, il 23 luglio 1999 il municipio di ______ ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT e 75 LALPT;

che con giudizio 2 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta e per gli stessi motivi, l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

che l'insorgente ritiene in sostanza che la strada costituisca un'opera indispensabile per continuare ad utilizzare la casa come abitazione primaria;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non formulano osservazioni;

che il municipio di ______ condivide l'impugnativa, mentre la vicina __________ non prende formalmente posizione, limitandosi a formulare osservazioni che non occorre qui riassumere;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale, emerge chiaramente dalle tavole processuali; il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare quindi atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b);

che edifici e impianti esigono un'ubicazione fuori della zona edificabile se lo scopo al quale sono destinati può essere perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno delle zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva dell'opera;

che, in concreto, è di meridiana evidenza che la strada, posta al servizio di una casa d'abitazione, non risponde alle condizioni suesposte: non è conforme alla funzione della zona e persegue uno scopo che non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile;

che nemmeno la ricorrente pretende del resto che l'opera adempia i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale;

che l'art. 75 LALPT permette di autorizzare, a titolo eccezionale, trasformazioni parziali di costruzioni e impianti, esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione;

che per beneficiare di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 75 LALPT e rientrare nei limiti dell'art. 24 cpv. 2 LPT, la trasformazione deve essere parziale, ovvero limitata sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo: non deve insomma modificare in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente;

che, in concreto, la controversa strada non può già di per sé essere considerata alla stregua di una trasformazione parziale della casa d'abitazione esistente;

che una strada asfaltata lunga oltre un centinaio di metri, che peraltro non conduce nemmeno alla casa d'abitazione, ma al bosco ad essa attiguo, non può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'opera di trasformazione parziale della costruzione esistente;

che, anche ammettendo l'esistenza di una connessione con la costruzione esistente, l'intervento non potrebbe comunque essere considerato parziale, poiché modifica in misura significativa l'identità di tale costruzione;

che il requisito dell'indispensabilità dell'intervento non sarebbe in ogni caso soddisfatto nemmeno se si ammettesse che l'opera viaria non altera in misura apprezzabile l'identità dell'edificio; nulla impedisce alla ricorrente di continuare ad utilizzare la casa d'abitazione come sinora, facendo uso della scalinata esistente;

che, stando così le cose, l'autorizzazione non può in nessun caso essere rilasciata in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT;

che, il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, può quindi essere respinto senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate dall'insorgente;

che all'insorgente va addebitata una tassa di giustizia adeguatamente commisurata all'effettivo dispendio lavorativo occasionato;

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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