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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.49

27 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,059 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00049  

Lugano 27 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2000 di

__________, __________ e __________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (no. 300) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 3 novembre 1998 con cui il municipio di __________ ha inflitto loro una multa per violazione della LE;

viste le risposte:

-    22 febbraio 2000 del Comune di __________;

-    23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che i ricorrenti __________, __________ e __________ sono comproprietari in ragione di 1/2, rispettivamente di 1/4 della casa d'abitazione che sorge a __________ sulla part. n. __________ RF;

che all'inizio del 1997 i ricorrenti hanno costruito un deposito attrezzi da giardino di m 4.32 x 3.52 senza la necessaria autorizzazione;

che il 12 marzo 1997 il municipio ha negato il rilascio della licenza in sanatoria ed ordinato la demolizione del manufatto in quanto comportante un aggravio del sorpasso dell'indice di occupazione, già superato dalle costruzioni esistenti;

che dopo lungo tergiversare i ricorrenti hanno rimosso il tetto in tegole del ripostiglio, ricoprendolo con lastre ondulate di cartone catramato;

che il 26 agosto 1998 il municipio ha notificato ai ricorrenti un rapporto di contravvenzione per aver nuovamente coperto abusivamente il ripostiglio con un tetto;

che per questo nuovo abuso il 3 novembre 1998 il municipio ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- alla ricorrente __________, una di fr. 500.-- alla figlia __________ ed un'altra di ugual importo al figlio __________, e "per esso al padre __________ " siccome non ancora maggiorenne;

che con giudizio 25 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni, respingendo il ricorso contro di esse inoltrato dai proprietari del manufatto;

che il Governo ha in sostanza ritenuto dati gli estremi materiali dell'infrazione rimproverata ai ricorrenti ed adeguatamente commisurata al grado di colpa la sanzione irrogata;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alle multe;

che, in sostanza, i ricorrenti sostengono di aver dato parzialmente seguito all'ordine di ripristino del 27 marzo 1997, rimuovendo il tetto in tegole, ma ricoprendo nuovamente il ripostiglio con materiale leggero in attesa di perfezionare un accordo con la vicina per trasferire l'eccedenza di indice; contestano inoltre l'ammontare della multa, a loro avviso sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione e lesiva della parità di trattamento;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano particolari osservazioni;

considerato,                     in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 46 LE;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 46 LE le infrazioni alla LE, ai PR ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione, con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e con la multa sino a fr. 10'000.- in tutti gli altri casi;

che se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro il municipio non è vincolato ai massimi suindicati;

che sono punibili tutte le persone che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione anche solo per negligenza;

che la multa deve essere adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

che resta comunque riservato l'art. 1 della legge sulla magistratura dei minorenni (LMM; RL 4.2.2.1), che affida al magistrato dei minorenni ed al consiglio dei minorenni la competenza a perseguire gli atti punibili secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale commessi da fanciulli ed adolescenti secondo gli art. 82 ed 89 CPS;

che nell'evenienza concreta, il municipio persegue i ricorrenti in quanto proprietari dell'opera per aver nuovamente coperto il ripostiglio con un tetto di materiale leggero;

che, dal profilo oggettivo, l'intervento perfeziona chiaramente una violazione materiale dell'indice di occupazione fissato dalle NAPR; in pratica, è stata reiterata l'infrazione che aveva dato luogo all'ordine di demolizione 12 marzo 1997;

che, considerata nel contesto nel quale è stata commessa, la contravvenzione, di per sé banale, assume una certa rilevanza, perché mette in risalto l'ostinazione dei suoi autori ad infrangere la legge;

che, dal profilo soggettivo, deve anzitutto essere annullata la multa inflitta al ricorrente __________; il municipio non è infatti competente a perseguire un contravventore minorenne (art. 1 LMM);

che la responsabilità penale è individuale: la multa non può pertanto essere inflitta al padre per contravvenzioni commesse dal figlio; resta comunque riservata all'autorità comunale la facoltà di denunciarlo al magistrato competente;

che per quanto riguarda le altre due ricorrenti non v'è motivo per operare distinzioni tra la ricorrente __________ e la figlia

__________: il grado di colpa non è proporzionale alla quota di comproprietà dell'autore, ma all'intensità della sua partecipazione al perfezionamento dell'infrazione;

che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, alla gravità oggettiva dell'infrazione ed al grado di colpa delle autrici, questo tribunale considera eccessive le multe inflitte dal municipio;

che, ricommisurando la pena, una multa di fr. 200.- a ciascuna delle due autrici maggiorenni appare più confacente al caso;

che entro questi limiti il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e la multa inflitta al ricorrente __________, rispettivamente riducendo le multe inflitte alle ricorrenti __________ e __________;

che la tassa di giustizia viene posta a carico delle ricorrenti nella misura in cui sono soccombenti, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in causa per esigenze di funzione;

Per questi motivi,

visti gli art. 46 LE; 145 seg. LOC; 1 LMM; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                 § Di conseguenza:

1.1.   la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 300) è annullata.

1.2.   la multa di fr. 500.- inflitta al ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________ è annullata.

1.3.   la multa di fr. 500.- inflitta alla ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________ è ridotta a fr. 200.-.

1.4.   la multa di fr. 1'000.- inflitta alla ricorrente __________ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di __________ è ridotta a fr. 200.-.

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico delle ricorrenti __________ e __________ in solido nella misura di fr. 100.-.

                                     3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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