Incarto n. 52.2000.00328
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000/27 marzo 2001 di
__________
contro
a) la decisione 5 dicembre 2000, n. 5559, con cui il Consiglio di Stato, ha accertato che i mappali __________ e __________ RF del comune di __________ sono parzialmente di natura boschiva; b) la decisione 14 marzo 2001, n. 1154, con cui il Consiglio di Stato, ha modificato la decisione precedente nella misura in cui concerne il mappale __________;
ritenuto che posteriormente all'udienza 7 dicembre 2001 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
preso atto che i resistenti dal canto loro hanno comunicato di rinunciare ad esigere l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario