Incarto n. 52.2000.00313
Lugano 6 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2000 delle
__________ __________ entrambe patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 novembre 2000, no. 4991, del Consiglio di Stato avverso il diniego della licenza edilizia 8 febbraio 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ relativa all'edificazione di un magazzino-deposito ai mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________;
ritenuto che con scritto 21 settembre 2001 il patrocinatore delle ricorrenti ha chiesto di stralciare il ricorso dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto, senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;
rilevato che con lettera 30 novembre 2001 il patrocinatore dei resistenti ha comunicato di non acconsentire allo stralcio della procedura come richiesto dalle ricorrenti e annotando la desistenza in lite della parte ricorrente, si rimette al giudizio del Tribunale per quanto concerne l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Le ricorrenti rifonderanno l'importo di fr. 800.-- ai resistenti quale indennità per ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario