Incarto n. 52.2000.00031
Lugano 15 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 gennaio 2000 (n. 3/2000) del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni che nega all'insorgente il permesso di posare due cassoni luminosi e due tavole in plexiglas su uno stabile situato in via __________ a __________ e destinati alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 11 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 novembre 1999 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) il permesso di posare, sulla particella no __________ sita in via __________ a __________, le seguenti insegne:
- un cassone bifacciale luminoso, avente dimensioni di cm 58 x 87, con la dicitura "__________ (e logo)", da posare sulla parete dell'edificio ove ha sede il commercio di prodotti della canapa, a lato dell'entrata, ad un'altezza di m. 2,80 dal terreno;
- un cassone monofacciale luminoso, avente dimensioni di cm 107 x 130, con la dicitura "__________ (e logo), da esporre su una parete dell'edificio ove ha sede il negozio, ad un'altezza di m. 2,80 dal terreno;
- una tavola in plexiglas, avente dimensioni di cm 107 x 130, con la dicitura "__________ ( e logo)", da esporre su una facciata dello stabile, ad un'altezza di m. 2,80 dal terreno;
- una tavola in plexiglas, avente dimensioni di cm. 107 x 130, con il testo "__________ (e logo)", da collocare sulla vetrina del negozio.
La Sezione dei beni monumentali e ambientali ha espresso preavviso favorevole; il municipio di Savosa e la Polizia cantonale hanno per contro dato parere negativo.
La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto la domanda con decisione 12 gennaio 2000 in virtù degli art. 4, 5, 11 LIns; 6 cpv. 1 LCStr; 96 cpv. 1 lett. a OSStr. In estrema sintesi, l'autorità cantonale ha ritenuto che le insegne non fossero redatte in lingua italiana e compromettessero la sicurezza del traffico.
B. Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale il suo annullamento ed in via subordinata l'autorizzazione alla posa delle insegne con la dicitura modificata in "Chiosco".
In buona sostanza, l'insorgente nega che le insegne rappresentino un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Sostiene inoltre che la dicitura "Kiosk" è ormai entrata nell'uso corrente della lingua italiana. Rileva poi che la precedente attività commerciale aveva ottenuto l'autorizzazione per esporre diverse insegne che pubblicizzavano marche di sigarette.
C. Il Dipartimento, preso atto delle motivazioni addotte dal ricorrente, propone di autorizzare l'esposizione dell'auto collante sulle vetrine dello stabile e quella della tavola in plexiglas non luminosa, né illuminata sulle pareti dell'edificio a condizione che, in entrambi i casi, la scritta sia redatta in lingua italiana e l'eventuale dicitura tedesca raffigurata a caratteri non superiori e meno appariscenti rispetto al testo italiano. L'autorità di prima istanza chiede invece che la decisione impugnata venga confermata in punto alle due insegne luminose.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17 LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 Pamm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 Pamm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti, è del resto perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è quindi atto a procurargli la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LIns le insegne permanenti e non permanenti devono essere redatte in lingua italiana. Il cpv. 2 dell'art. 5 LIns prevede tuttavia che alle insegne può essere aggiunta, in caratteri non superiori a quelli del testo, né più appariscenti, la traduzione in una o più lingue nazionali o straniere, presentata in guisa che manifesti sempre il carattere di traduzione.
2.2. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
3. Nell'evenienza concreta, l'affissione delle quattro insegne in esame è prevista sia sulla facciata dello stabile ove ha sede il commercio dei prodotti della canapa, sia sulla vetrina del negozio stesso. Le insegne vengono quindi a collocarsi ai bordi della strada pubblica. Pertanto, vanno qualificate come pubblicità stradale ai sensi dell'art. 95 ss OSStr. Destinatari delle insegne sono infatti sostanzialmente i conducenti provenienti da __________ e da __________ diretti a __________.
3.1. Dalla documentazione versata agli atti, ben si evince che l'edificio che dovrebbe ospitare i quattro pannelli pubblicitari e meglio un cassone bifacciale luminoso di cm 58 x 87, un cassone monofacciale luminoso di cm 107 x 130 e due tavole in plexiglas di cm 107 x 130, è di dimensioni alquanto ridotte. In siffatte evenienze non v'è dubbio che l'apposizione di numerose insegne creerebbe una situazione di affollamento pubblicitario: situazione che va di principio vietata. L'art. 11 LIns conferisce infatti al Dipartimento la facoltà di stabilire un limite massimo di esposizione e di vietare che altre insegne si aggiungano a quelle già esposte, e ciò in prospettiva sia di salvaguardare l'assetto architettonico e paesaggistico, sia di garantire la sicurezza del traffico.
3.2. Considerata la situazione dei luoghi, questo Tribunale ritiene che la posa del cassone bifacciale luminoso sulla parete dell'edificio a lato dell'entrata, ad un'altezza di m. 2,80 dal terreno, come pure quella della tavola in plexiglas sulla facciata dello stabile non creano un affollamento inammissibile, non sono suscettibili di distogliere l'attenzione dei conducenti dei veicoli in transito al punto da compromettere la sicurezza della circolazione stradale e nel contempo ottengono l'effetto pubblicitario verosimilmente perseguito dal ricorrente. Di conseguenza, laddove vieta la loro affissione la decisione impugnata deve essere annullata siccome contraria al principio di adeguatezza e di proporzionalità (cfr. RDAT I-1993 N. 26). La decisione dell'autorità di prime cure va per contro tutelata nella misura in cui vieta la posa del cassone monofacciale luminoso da esporre sulla parete dello stabile e quella della tavola in plexiglas da collocare sulla vetrina. In effetti, la loro l'esposizione accanto ai pannelli di cui si è detto creerebbe una manifesta situazione di affollamento pubblicitario in contrasto con l'art. 11 LIns.
4. Per quanto attiene alla tutela della lingua italiana (art. 5 LIns), a tutt'oggi non si può ancora ritenere che la dicitura "Kiosk" sia entrata nell'uso corrente della lingua italiana. Il termine tedesco può inoltre essere confacentemente e agevolmente tradotto in italiano: nella lingua originale non ha del resto acquisito un senso particolare e diverso da quello comunemente dato al corrispondente termine italiano. Stando così le cose, occorre ammettere che il termine "Kiosk" è in contrasto con l'art. 5 LIns. Di conseguenza, il ricorrente è tenuto a tradurre la scritta tedesca in lingua italiana; rimane tuttavia riservata la possibilità di far figurare la dicitura tedesca accanto a quella italiana, purché i caratteri non siano superiori, né più appariscenti rispetto a quelli del testo italiano.
5. Il ricorrente invoca infine una disparità di trattamento per il fatto che il precedente commercio aveva ottenuto l'autorizzazione per esporre numerose insegne che pubblicizzavano delle marche di sigarette.
Per consolidata giurisprudenza, nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che pure sia violata a suo vantaggio, dovendo di regola prevalere il principio della legalità dell'amministrazione su quello dell'uguaglianza di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale pag. 76, nota 121).
Ciò vale però senza riserve soltanto quando una disuguaglianza di trattamento in dispregio della legge si è verificata in uno o pochi casi. Non vale invece più quando la legge non è stata applicata nella maggioranza dei casi e applicata solo in un unico caso per motivi di mera opportunità.
Il singolo ha inoltre diritto ad essere trattato in modo uguale ad altri nell'illegalità, quando l'autorità lascia chiaramente intendere che non cambierà in futuro la sua prassi contraria alla legge.
Ma in ogni caso, anche qualora sussistessero queste premesse per potere pretendere un trattamento uguale nell'illegalità, il giudice deve ponderare tutti gli interessi in gioco. (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, pag 439 e segg., n. 71).
Nel caso concreto, se mai c'è stato trattamento contrario alla legge, questo ha riguardato soltanto un singolo caso, motivo per cui non sussiste di principio per il ricorrente alcuna possibilità di prevalersene.
6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto.
Gli atti vengono di conseguenza rinviati alla Divisione delle costruzioni affinché rilasci a __________ l'autorizzazione per posare i pannelli e la dicitura nel senso dei considerandi.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non si assegnano ripetibili se non in misura ridotta (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 11, 17 LIns; 6 LCStr; 95, 96 OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 Pamm; 4 Cost;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 12 gennaio 2000, no. 3/200, del dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata nella misura in cui vieta l'esposizione di tutti e quattro i pannelli pubblicitari sulla particella no __________ sita in via __________ a __________;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione di posare i due pannelli ed il relativo testo come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-.
3. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria