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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.286

14 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·811 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00286  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  6 novembre 2000 di

__________  

contro  

la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4522), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 11 luglio 2000 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione di una casa d'abitazione (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-    13 novembre 2000 di __________;

-    14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

-    29 novembre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione monofamigliare, costruita nel 1961 e situata a __________, in località __________ (zona R2, part. no. __________ RF);

                                         che l'edificio, strutturato su due livelli e dotato di un tetto piano, è alto m 5.83 verso valle e m 3.32 verso monte; su questo lato dista circa 2 m dal confine con il fondo (part. no. __________ RF), inedificato, di proprietà del ricorrente __________;

                                         che il 17 maggio 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sopraelevare l'immobile sino ad un'altezza di m 4.90 sul lato a monte, rispettivamente m 7.41 sul lato a valle, dotandolo di un tetto a falde;

                                         che alla domanda si è opposto __________, contestandola dal profilo della distanza dal confine verso il suo fondo;

                                         che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l'11 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo l'intervento conforme alla facilitazione prevista dall'art. 9.2.3 NAPR, che permette di sopraelevare di un piano gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta;

                                         che con giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dall'opponente;

                                         che il Governo ha, a sua volta, ritenuto l'intervento conforme all'art. 9.2.3 NAPR, rinviando l'insorgente a far valere in sede civile le contestazioni riguardanti l'apertura di finestre;

                                         che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza;

                                         che l'insorgente rileva che l'art. 123 LAC considera nuova fabbrica anche il semplice innalzamento di una costruzione; applicabile al caso sarebbe quindi l'art. 9.2 NAPR, che impone alle nuove costruzioni di rispettare una distanza minima di 3 m dal confine; distanza che, a suo avviso, sarebbe applicabile anche alle nuove aperture;

                                         che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il beneficiario della licenza edilizia si oppongono al ricorso senza formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con succinta motivazione, siccome palesemente infondato;

                                         che a norma dell'art. 9.2 NAPR di __________ edifici alti fino a m 7.50 e lunghi fino a m 16.00 devono rispettare una distanza di almeno 3 m dal confine;

                                         che secondo l'art. 9.2.3 NAPR, nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR le distanze dal confine possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di zona;

                                         che, come indica il suo marginale "deroga alla distanza da confine per sopraelevazione di edifici", la norma succitata introduce a favore degli edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR un'eccezione alla distanza minima dal confine fissata dall'art. 9.2 NAPR;

                                         che la casa del resistente:

·        sorge a m 2 invece che a m 3 dal confine verso il fondo del ricorrente;

·        è stata costruita nel 1961, prima dell'entrata in vigore del PR (1986);

·        verrebbe innalzata di un piano, da m 5.83 a m 7.41;

                                         che l'intervento risponde pienamente alle condizioni poste dall'art. 9.2.3 NAPR per la concessione di una licenza in deroga alla distanza minima dal confine: l'altezza rientra nel limite della zona (m 7.50), gli indici di occupazione (17 %) e di sfruttamento (0.39) sono inferiori a quelli prescritti (30 %; 0.4);

                                         che del tutto prive di fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente sulla base dell'art. 123 LAC: norma di diritto privato, del tutto inapplicabile nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia;

                                         che manifestamente improponibili, in quanto fondate sul diritto privato, sono pure le censure sollevate dal ricorrente in relazione alle aperture previste nella facciata prospiciente al confine;

                                         che il ricorso, destituito di qualsiasi fondamento, per non dire temerario, va quindi senz'altro respinto;

                                         che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.286 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.286 — Swissrulings