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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2000 52.2000.284

18 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,272 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00284  

Lugano 18 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  2 novembre 2000 di

__________  

contro  

la decisione 25 ottobre 2000, no. 4686, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 settembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato a __________, la licenza edilizia per la trasformazione del negozio per la vendita di pizza al trancio (part. no. __________ di tale comune) in uno snack-bar;

viste le risposte:

-    14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

-    17 novembre 2000 del municipio di __________;

-    22 novembre 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Sul mappale no. __________ RFD di __________ (zona R7), sito in via al __________, sorgono due stabili distinti e separati, che compongono il condominio __________, ai quali sono stati attribuiti i numeri civici __________ e __________. __________ è proprietario del negozio no. __________ posto a pianterreno del numero civico __________, mentre __________, padre del qui ricorrente, è proprietario dell'appartamento no. __________ ubicato al numero civico __________.

                                  B.   Nel corso del 1997, dopo vicissitudini che non occorre rievocare (cfr. sentenza 21 luglio 1997 di questo tribunale in re S. e V.), __________ ha aperto un negozio per la vendita di pizza al trancio.

Con domanda di costruzione 7 ottobre 1999 questo ha chiesto il permesso di trasformare il negozio in parola in esercizio pubblico del tipo snack-bar per la produzione e la vendita di piadine con modifica interna della disposizione dei locali. Con decisione 15 dicembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia.

                                  C.   Il 2 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame di __________, annullando la decisione 1. marzo 2000 del Consiglio di Stato e la risoluzione 13 dicembre 1999 del municipio di __________, in quanto l'autorità dipartimentale competente all'esame della domanda di costruzione non aveva verificato se l'intervento era compatibile con le esigente della legislazione ambientale, in particolare per ciò che riguarda le immissione foniche. Gli atti sono dunque stati ritornati al Dipartimento del territorio affinché assumesse gli elementi mancanti.

                                  D.   Il 12 maggio 2000 è stata inoltrata all'ufficio competente una perizia fonica eseguita dallo studio __________, poi completata il 30 luglio 2000. Dalla documentazione presentata è risultato che l'attività progettata non causerà immissioni superiori ai limiti fissati dall'OIF e dalla direttiva edita da "cercle bruit". Il 21 agosto 2000 l'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambientale ha preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione. Il 4 settembre 2000 il municipio di __________ ha quindi rilasciato la licenza edilizia a __________, il quale nel frattempo era diventato cessionario del permesso di costruzione ai sensi dell'art. 27 RALE. L'autorità municipale ha subordinato il permesso a diverse condizioni, oltre a quelle formulate nel preavviso cantonale, di cui si dirà all'occorrenza.

                                  E.   Il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ avverso il rilascio della licenza edilizia, ritenendo il progetto conforme alla zona di utilizzazione e rispettoso delle esigenze poste dalla legislazione ambientale.

                                  F.   Contro tale decisione il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che la perizia fonica allestita sia un parere di parte e dunque privo di alcun valore probatorio ed inoltre che il cambiamento di destinazione necessiti del consenso unanime di tutti i comproprietari presenti all'assemblea generale.

                                  G.   Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione del gravame. Ad identica conclusione è giunto __________ con delle argomentazioni, di cui si dirà, per quanto d'interesse, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Va innanzitutto dichiarata irricevibile la richiesta del ricorrente di annullare la decisione impugnata, in quanto il cambiamento di destinazione in discussione non sarebbe sorretto dal consenso unanime di tutti i comproprietari del condominio __________ presenti all'assemblea generale. Come ha giustamente osservato il Consiglio di Stato, trattasi di contestazioni di natura civile che esulano dalle competenze di questa corte.

1.2. Per quanto concerne le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Come già esposto nella sentenza 2 maggio 2000 di questa corte, lo snack-bar __________ costituisce un impianto fisso nuovo ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF, interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb e 7 OIF). Il Dipartimento del territorio, al quale è stato retrocesso l'incarto, ha verificato l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente generato dall'esercizio pubblico.

È così stato accertato che il cambiamento di destinazione da negozio per la vendita di pizza al trancio a bar paninoteca rispetta i valori di soglia dell'OIF (cfr. perizia fonica 12 maggio 2000, pag. 6) e della direttiva "cercle bruit" (cfr. complemento di perizia 30 luglio 2000, pag. 5) per una fonte interna di rumore avente una pressione sonora di 90 dB, tanto più che la pressione sonora totale media temporale prodotta nel locale non sarà comunque superiore a 80 dB. Nel preavviso 21 agosto 2000 l'autorità cantonale ha inoltre posto diverse condizioni per garantire il rispetto della legislazione ambientale, precisando che dovranno essere adottati i provvedimenti atti a ridurre il rumore previsti nella perizia e nel suo complemento e che dovranno essere utilizzati materiali, le cui caratteristiche foniche corrispondono a quelle elencate nello studio. In ogni caso dovranno essere garantite le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 e dagli art. 32 e 33 OIF. L'autorità dipartimentale si è poi riservata la facoltà di emanare ulteriori disposizioni, qualora le immissioni foniche superassero i valori d'esposizione al rumore. Prima della messa in funzione dell'esercizio, la struttura dovrà infine essere collaudata. Non vi è dunque alcun motivo di dubitare della validità e correttezza della perizia e del preavviso cantonale in parola.

A torto il ricorrente contesta il fatto che la perizia fonica sia stata allestita da uno studio privato su commissione del resistente __________. Infatti giusta l'art. 4 LE in relazione con l'art. 9 lett. i RALE alla domanda di costruzione dev'essere allegata la documentazione necessaria affinché l'autorità possa avere un'idea esatta dell'opera progettata, ciò che comprende pure l'esame d'impatto ambientale. Spetta dunque al richiedente far esperire e produrre tale studio.

Considerate le conclusioni contenute nell'esame fonico e le condizioni poste nel preavviso cantonale, poi riprese nella licenza edilizia, le censure sollevate dal ricorrente in relazione all'ossequio dell'OIF vanno pertanto disattese.

                                   3.   Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm). L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere a __________ un giusto importo a titolo di ripetibili, essendosi avvalso del patrocino di un avvocato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7 cpv. 7 LPAmb; 2 cpv. 1, 25 cpv. 1 e 7 OIF; direttiva cantonale "cercle bruit"; 4 e 21 LE; 9 lett. i RALE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, per quanto è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                    4.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.284 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2000 52.2000.284 — Swissrulings