Incarto n. 52.2000.00253
Lugano IN_DATA_DECISIONE
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2000 di
__________
contro
la decisione 20 settembre 2000, no. 3959, del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 7 luglio 2000 dell'Ente turistico di __________;
viste la risposta17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario di un rustico situato nella frazione di __________, utilizzato quale abitazione secondaria;
che il 7 luglio 2000 l'Ente turistico di __________ (in seguito: Ente turistico) ha notificato all'insorgente la tassa di soggiorno per l'anno 2000 ammontante a fr. 180.-- (fr. 60.-- per letto);
che contro tale decisione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando l'ammontare della tassa per letto impostagli, poiché sproporzionata, ritenuto che l'agglomerato di __________ non dispone di alcuna infrastruttura a carattere turistico;
che l'Ente turistico ha precisato di prelevare un ammontare fisso per posto letto di fr. 60.-- se l'edificio è raggiungibile con l'auto o con mezzi di trasporto collettivo e di fr. 40.-negli altri casi;
che il 20 settembre 2000 il Governo ha accolto l'impugnativa; sebbene l'art. 17 LTur costituisca una base legale sufficiente per il prelievo della tassa in questione ed il criterio di differenziazione adottato dall'Ente turistico rispetti il principio di equivalenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che la parte resistente non aveva sostanziato il motivo per cui nella fattispecie era stato scelto d'imporre la tariffa di fr. 60.-- piuttosto di quella di fr. 40.--; gli atti sono dunque stati ritornati all'autorità competente per nuova decisione;
che avverso tale pronuncia il ricorrente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le stesse domande e censure già formulate in prima istanza;
che il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, mentre l'Ente turistico non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 39 cpv. 2 LTur;
che ad __________ può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere contro una decisione suscettibile di lederne gli interessi;
che giusta l'art. 44 PAmm decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate, se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che le decisioni con cui l'autorità di ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, lasciandole una certa libertà d'azione o di apprezzamento, hanno natura incidentale (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 46 PAmm);
che nel caso concreto il Consiglio di Stato si è limitato a rinviare gli atti all'Ente turistico per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti;
che pertanto la risoluzione impugnata si configura alla stregua di una decisione incidentale;
che la stessa non è suscettibile di arrecare pregiudizio di sorta al ricorrente; le censure da lui sollevate in questa sede potranno, se del caso, essere ripresentate qualora egli non si troverà d'accordo con la nuova tassazione che l'Ente turistico è chiamato a pronunciare;
che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 17 e 39 cpv. 2 LTur; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria