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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.250

20 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,349 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00250  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 settembre 2000 (n. 3968) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 4 maggio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese;

vista la risposta 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In data 7 febbraio 2000, verso le ore 18.25, __________, alla guida dell'autovettura VW targata __________, in territorio di __________, si è spostato negligentemente a sinistra della linea di sicurezza, collidendo con un veicolo proveniente in senso inverso. In seguito ha proseguito la propria marcia in contromano, per poi arrestarsi a pochi centimetri da un altro autoveicolo, il cui conducente, notata la manovra, si era fermato; successivamente __________ ha inserito la retromarcia portandosi sulla normale corsia di marcia, e si è allontanato abbandonando il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge.

                                  B.   a) A seguito della suddetta infrazione, con risoluzione 28 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha condannato __________ al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 70.-- per infrazione alle norme sulla circolazione stradale.

b) Il 4 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare ad __________ la licenza di condurre per la durata di un mese, dal 5 giugno 2000 al 4 luglio 2000 inclusi. L'autorità dipartimentale lo ha comunque autorizzato alla guida di ciclomotori.

c) Con decisione 14 luglio 2000, cresciuta in giudicato, il giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato da __________ contro la risoluzione di multa.

                                  C.   Il Consiglio di Stato, con giudizio 20 settembre 2000, ha confermato il provvedimento di revoca pronunciato dalla sezione della circolazione, ritenendolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per discostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato.

                                  D.   Con ricorso 3 ottobre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione. L'insorgente, riconfermandosi nelle argomentazioni sollevate dinanzi all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti operato in sede penale ed evidenzia la propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Rileva inoltre che la Sezione della circolazione stradale ha emanato il provvedimento di revoca senza attendere la crescita in giudicato del giudizio penale, seppure nella fattispecie vi fossero dubbi sulla pretesa violazione delle norme sulla circolazione stradale.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme sulla circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

                                   3.   3.1. __________ contesta gli accertamenti esperiti in sede penale, rilevando nel contempo che la Sezione della circolazione ha emanato il provvedimento di revoca senza attendere la crescita in giudicato del giudizio penale, seppure sussistessero dubbi in merito alla pretesa violazione di norme della circolazione stradale.

                                         3.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.3. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 12 aprile 2000 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 14 luglio 2000 il giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la multa di fr. 1'000.--. Considerato che __________ ha rinunciato ad impugnare al Tribunale federale la suddetta decisione, essa è cresciuta in giudicato. Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale, alla luce della citata giurisprudenza, non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo, il quale non ha rinvenuto nel caso in oggetto alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale.

                                   4.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

                                         I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.)

                                   5.   5.1. Gli estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l’art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.).

Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.; JdT 1989 pag. 671, 1990 pag. 669; 1993 pag. 689).

                                         5.2. Preliminarmente, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un'eventuale necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, è irrilevante ai fini della determinazione della misura amministrativa da adottare, revoca o ammonimento. Per contro, essa deve essere valutata nell'ambito della determinazione della durata del periodo di revoca.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente si è negligentemente spostato a sinistra della linea di sicurezza collidendo con un autoveicolo proveniente in senso inverso, ha proseguito per alcuni metri, fermandosi a pochi centimetri da un'altra automobile, che notata la manovra si era a sua volta fermata, ed in seguito ha inserito la retromarcia portandosi sulla corsia normale di marcia, abbandonando il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge. Non vi è quindi dubbio che egli ha concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. In siffatte circostanze ben si giustifica l'applicazione nei suoi confronti di un provvedimento retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr. Viste le infrazioni commesse e la colpa imputabile ad __________, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre deve quindi essere confermato.

                                   6.   6.1. __________, responsabile della conduzione della __________ di __________, sostiene di avere "un bisogno professionale accresciuto" di disporre della licenza di condurre.

6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).

6.3. Per __________ la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.

Il ricorrente sostiene in particolare che, quale responsabile della __________ di __________, egli necessita della propria autovettura per i trasferimenti dalla propria abitazione di __________ al luogo di lavoro e viceversa, rispettivamente per recarsi a fare acquisti dai principali fornitori di derrate alimentari a __________. In quanto da lui esposto, alla luce della citata giurisprudenza, si possono dunque ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati, facendo capo per gli spostamenti all'aiuto di conoscenti, famigliari o di altri dipendenti dell'esercizio pubblico.

                                   7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, dell'ottima reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca ad un mese la Sezione della circolazione si è del resto attenuta al minimo legale imposto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr.

                                         Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3 cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro questa decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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