Incarto n. 52.2000.00237
Lugano 2 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
__________ e __________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3379), con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti contro la risoluzione 10 aprile 2000 del municipio di __________ in materia di ordine di ripristino di un contenitore (singolo e privato) per la raccolta dei rifiuti urbani;
viste le risposte:
- 3 ottobre 2000 del municipio di __________,
- 3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 ottobre 1988 il municipio di __________ ha chiesto a __________, __________ e all'arch. __________, promotori di un progetto per la realizzazione di 7 abitazioni famigliari in località __________ a __________, di prevedere, nell'ambito della costruzione, un vano per la messa a disposizione di un contenitore per i rifiuti accessibile direttamente dalla strada cantonale, obbligatorio per le case a partire da sei appartamenti (art. 14 cpv. 2 Regolamento comunale per la raccolta ed eliminazione rifiuti, in seguito: RRR, in vigore dal 1° gennaio 1981). Sull'allora particella n. __________ RFP (ora: __________ RT) è stato quindi riservato, ad uso comune di tutte le future abitazioni, lo spazio per il previsto container. I fondi che compongono la realizzata Residenza __________ appartengono attualmente ai seguenti proprietari (RT): n. __________: __________ e __________, n. __________: __________ e __________, n. __________: __________ e __________ (acquistato il 27 marzo 1991, in comproprietà in ragione di ½ ciascuno), n. __________: __________, n. __________: __________ e __________, n. __________: __________ e __________, n. __________: __________ e __________.
B. a) L'8 marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ di trasferire il contenitore sulla piazzola all'imbocco di via __________, già utilizzata dal comune per la raccolta dei rifiuti. I ricorrenti hanno invocato motivi di parcheggio.
b) Il 30 marzo 1999 il municipio ha respinto la richiesta, ricordando la condizione essenziale posta nel 1988 ai promotori per il rilascio della licenza edilizia per la costruzione delle cinque abitazioni realizzate (__________, __________, __________, __________, __________). Ha rilevato inoltre che non vi erano motivi che giustificassero l'abbandono dell'uso obbligatorio del contenitore, tanto più che non vi era spazio a sufficienza per collocarlo sulla piazzola di proprietà comunale.
c) L'11 maggio 1999 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame che __________ e __________ avevano interposto contro la predetta risoluzione municipale a seguito del ritiro della loro impugnativa.
C. a) Il 15 febbraio 2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio un riesame della precedente risoluzione, poiché l'autorità comunale aveva deciso di togliere i contenitori per la raccolta del vetro ubicati nella menzionata piazzola e si sarebbe creato in questo modo lo spazio sufficiente per posare il controverso container.
b) Il 22 febbraio 2000 il municipio ha confermato la sua precedente risoluzione. Dopo aver precisato che la Residenza __________ comprendeva anche le abitazioni __________ e __________, ha ritenuto che lo spazio creato con la rimozione dei recipienti per la raccolta del vetro dovesse restare comunque a disposizione dell'autorità: non si poteva escludere un aumento del numero dei contenitori per i rifiuti urbani a seguito della continua edificazione della zona.
D. a) Il 1° marzo 2000 __________ e __________ hanno chiesto all'Esecutivo comunale un nuovo riesame, ribadendo gli argomenti addotti il 15 febbraio precedente e invocando il principio della parità di trattamento. Secondo gli insorgenti, non vi era alcun valido motivo per lasciare vacante uno spazio comunale ed imporre per contro il contenitore sul sedime privato della residenza.
b) L'8 marzo 2000 l'Esecutivo comunale ha respinto la domanda, riconfermando le sue precedenti risoluzioni.
E. a) Il 6 aprile 2000 __________ e __________ hanno informato le famiglie __________, __________, __________, __________ e l'autorità comunale di aver tolto il container.
b) Con risoluzione 10 aprile 2000 il municipio, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, ha ordinato a tutti i proprietari dei fondi della Residenza __________ di ripristinare la situazione precedente entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione. Riassunti i fatti salienti, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che l'allontanamento del contenitore fosse contrario agli art. 14 cpv. 2 e 15 RRR. Ha richiamato inoltre le sue precedenti decisioni emanate nei confronti di __________ e __________, cresciute in giudicato.
c) Il 14 maggio 2000, anche i restanti proprietari della Residenza __________ hanno chiesto a __________ e __________ di ripristinare la situazione precedente.
F. Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e __________, nella misura in cui era ricevibile. L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo dichiarato inammissibile il gravame volto a contestare l'obbligo di disporre di un contenitore, in quanto la decisione 18 ottobre 1988 e le successive risoluzioni municipali emanate nei confronti dei ricorrenti erano cresciute in giudicato ed erano, in quanto tali, esecutive. Il Governo ha ritenuto in seguito che la decisione di ripristino fosse conforme al principio della legalità e fosse stata adottata nei limiti dell'autonomia comunale.
G. Contro la predetta pronunzia, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contestano che l'art. 14 cpv. 2 RRR sia applicabile nel caso in rassegna. Sostengono che le abitazioni monofamigliari componenti la Residenza __________ sono soltanto cinque, come aveva del resto già indicato il municipio nella risoluzione del 30 marzo 1999. Rilevano che le proprietà __________ e __________ hanno un ingresso proprio ben separato dall'accesso della residenza, contrariamente alle altre famiglie non sono gravate da una servitù di passo reciproco con veicoli a motore, e non utilizzano il controverso container.
H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno - se del caso - discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Un sopralluogo volto ad accertare il numero effettivo delle unità abitative che compongono la Residenza __________ non è atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Giusta l'art. 14 RRR i rifiuti devono esser messi negli appositi contenitori che si trovano nei luoghi di raccolta designati (cpv. 1). L'uso singolo del contenitore è obbligatorio per case a partire da sei appartamenti, e per gli esercizi pubblici con o senza alloggio o pensioni (cpv. 2). Al municipio è lasciata la facoltà di obbligare l'uso singolo dei contenitori negli altri casi in cui lo riterrà opportuno (cpv. 3).
L'art. 15 RRR dispone che l'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano al comune, ad eccezione dei contenitori di proprietà dei privati compresi quelli la cui dotazione è stata resa obbligatoria in forza dell'art. 14 cpv. 2 e 3.
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, l'obbligo di dotazione del contenitore per i rifiuti imposto il 18 ottobre 1988 dal municipio ai promotori del complesso residenziale non è stato messo in discussione dai sette proprietari al momento dell'acquisto dei fondi che compongono l'insediamento abitativo. E' soltanto l'8 marzo 1999, quindi dopo otto anni circa dall'acquisto della loro particella, che __________ e __________ hanno chiesto all'Esecutivo cantonale di allontanare il cassonetto posto sulla loro proprietà. La richiesta è stata respinta dal municipio con risoluzione 30 marzo 1999, cresciuta in giudicato. Anche la domanda di riesame formulata dai ricorrenti il 15 febbraio 2000 è stata respinta dal municipio. Come se non bastasse, l'8 marzo 2000 l'Esecutivo comunale ha ribadito la sue precedenti decisioni, respingendo l'ennesima richiesta di __________ e __________ di spostare il container. Anche questa risoluzione è cresciuta in giudicato.
3.2. A ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame volto a contestare l'obbligo di disporre del contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani. Per motivi di sicurezza del diritto, non è infatti ammissibile rimettere continuamente in discussione decisioni che sono già cresciute in giudicato ed eludere in tal modo i termini di ricorso (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 320, pag. 181). Tanto più che, nel caso concreto, le circostanze non si sono modificate dall'ultima risoluzione municipale. A titolo abbondanziale, l'obbligo di disporre del container si rivela in tutti casi conforme all'art. 14 cpv. 2 RRR. Presso la Residenza __________ vivono effettivamente sette famiglie (v. condizione imposta dal municipio il 18 ottobre 1988 ai promotori immobiliari; numero di costruzioni realizzate; cfr. anche planimetria agli atti). Che l'accesso delle proprietà __________ e __________ sia diverso dalle altre abitazioni del complesso residenziale non è di decisivo rilievo. I fondi su cui sorge l'insediamento abitativo sono stati finanche presi in considerazione come un'unica identità per il calcolo globale dei relativi indici edificatori (doc. 19 prodotto dal municipio dinnanzi al Consiglio di Stato).
3.3. Data la legittimità dell'obbligo di mettere a disposizione un contenitore per la raccolta pubblica dei rifiuti accessibile direttamente sulla strada cantonale, la decisione di ripristinare la situazione preesistente rivolta a tutti i proprietari che compongono la Residenza __________ in forza della decisione municipale del 18 ottobre 1988 appare corretta. Il provvedimento, censurato del resto unicamente da __________ e __________, non eccede sicuramente quanto occorre per ristabilire una situazione conforme al diritto. Limitandosi ad imporre ai diversi proprietari il ripristino della situazione precedente, il municipio ha emanato una decisione senz'altro rispettosa del principio di proporzionalità. Misure ancor meno incisive non sono nemmeno ipotizzabili. Non è del resto di competenza dell'autorità amministrativa decidere le eventuali contestazioni di natura privata tra i diversi proprietari circa l'esatta ubicazione del container sui fondi che compongono la residenza.
4. In esito alle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve essere respinta. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 14 e 15 RRR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario