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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.222

31 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,073 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00222  

Lugano 31 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 5 settembre 2000 (n. 3660) della Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutata di concedere l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 11 maggio 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;

vista la risposta 29 settembre 2000 della Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che preso atto del rapporto di segnalazione 25 ottobre 1999 della polizia cantonale di __________, il 27 aprile 2000 la Sezione della circolazione ha ordinato a __________ di sottoporsi ad un periodo, della durata di tre mesi, di intenso controllo medico, volto a dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine, che lo stesso è in grado di astenersi dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, nonché di presentare al termine di tale periodo un certificato medico, attestante la sua non tossicodipendenza;

                                         che l'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito __________ del fatto che qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe stata immediatamente sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza;

                                         che con scritto 8 maggio 2000 __________ ha informato la Sezione della circolazione di non volersi sottoporre ai controlli ordinatigli;

che, fondandosi su queste emergenze, con decisione 11 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;

che la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, precisava che la riammissione alla guida era subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante, dopo un periodo minimo di almeno 3 mesi, sulla base di controlli settimanali delle urine, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, nonché l'idoneità alla guida;

che contro questa decisione, fondata sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; ha pure chiesto che al ricorso venisse concesso l'effetto sospensivo;

che con decisione 5 settembre 2000 la Presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego;

che contro la suddetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente al Consiglio di Stato;

che l'insorgente rileva sostanzialmente che in concreto non vi sarebbe elemento alcuno atto a dimostrare che egli è inidoneo alla guida, in quanto dedito all'uso di sostanze stupefacenti;

che __________ evidenzia inoltre che i certificati medici prodotti confermerebbero l'assenza di motivi per procedere alla revoca immediata della licenza di condurre: in particolare, dal certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________, posto alla base di una seconda istanza di concessione dell'effetto sospensivo alla Presidente del Consiglio di Stato, risulta che egli non ha mai avuto alcun tipo di dipendenza da sostanze stupefacenti;

che la Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando nel contempo che il certificato medico 30 agosto 2000 è stato trasmesso per conoscenza al perito medico, cui è stato affidato l'incarico di accertare lo stato specifico di dipendenza di __________ da sostanze stupefacenti;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCStr e 21 PAmm;

che la decisione 11 maggio 2000 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;

che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II ed., n. 2758);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;

che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 112 ss);

che, considerato il pericolo costituito da conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffauser, loc. cit.);

che con la decisione impugnata la Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;

che, in considerazione del rifiuto del ricorrente di sottoporsi ai controlli medici ordinatigli, nonché del fatto che il perito incaricato non ha ancora formulato le proprie conclusioni, la deduzione operata dalla Presidente dell'Esecutivo cantonale non appare affatto insostenibile;

che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze dei due certificati medici 12 e 17 maggio 2000 - redatti rispettivamente dai dr. __________ e __________ e prodotti, tra l'altro, dopo il provvedimento adottato dall'autorità dipartimentale - attestano che l'insorgente fa comunque uso di sostanze stupefacenti (cannabis); illustrano inoltre le conseguenze del provvedimento dipartimentale sulla sua situazione psichica;

che effettivamente il certificato medico 30 agosto 2000 del dr. __________ sembrerebbero smentire la dipendenza del ricorrente da sostanze stupefacenti;

che tuttavia tali risultanze non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso verrà accolto;

che tali accertamenti dovranno infatti essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente;

che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare alla Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere di apprezzamento che la legge le riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;

che il ricorso va quindi respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 1 LCStr; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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