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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.216

2 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·987 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00216  

Lugano 2 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  18 settembre 2000 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 30 agosto 2000 (n. 3456), con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione 17 novembre 1999 del municipio di __________ in materia di servizio sgombero neve;

viste le risposte:

-      3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

-    11 ottobre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 22 marzo 1996 il municipio di __________ ha comunicato a __________ di non garantire l'apertura, durante i mesi invernali, della strada che porta ai Monti di __________ dove egli intendeva prendere domicilio;

che il 27 settembre 1999 __________ e la ricorrente __________, titolare dell'autorizzazione a gestire l'Osteria __________, hanno chiesto al municipio di __________ che venisse assicurato il servizio di sgombero della neve fino alla zona __________, al fine di garantire anche in inverno e in caso di nevicate l'accesso veicolare al menzionato esercizio pubblico;

che con risoluzione 17 novembre 1999 il municipio ha respinto la richiesta, in quanto il servizio sulla strada di montagna che porta ai __________, zona non totalmente urbanizzata (mancanza di corrente elettrica, servizio raccolta rifiuti eseguito soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre), avrebbe cagionato al comune costi insopportabili a causa della lunga distanza del luogo dal nucleo del paese;

che avverso tale decisione, con ricorso 25 novembre 1999 La __________ si è aggravata al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla;

che in quella sede la ricorrente ha contestato che il servizio di sgombero della neve, con una modica partecipazione di fr. 2'000.– oltre alle spese per il materiale (sabbia o ghiaia), provocasse costi insopportabili al comune già dotato dell'apposito automezzo, tanto più che i lavori di manutenzione sarebbero stati effettuati a titolo gratuito dal gerente dell'osteria;

che __________ ha pure contestato che la carreggiata, di una lunghezza complessiva di 500 metri, avesse le caratteristiche di una tipica strada di montagna e fosse pericolosa;

che il Consiglio di Stato, con risoluzione 30 agosto 2000, si è pronunciato sul gravame senza esperire il sopralluogo richiesto dall'insorgente, asserendo che la strada, asfaltata, era una vera e propria arteria di montagna, per di più ad una sola corsia senza sbocco e non sufficientemente sicura in caso di gelo;

che, nel merito, il Governo ha rilevato che l'interesse del comune a mantenere praticabile tutto l'anno la carreggiata per una sola famiglia e per alcune residenze secondarie era ridotto rispetto ai costi che avrebbe cagionato il servizio richiesto;

che l'Esecutivo cantonale ha considerato l'ampio margine di manovra riservato all'autorità comunale nel disciplinare il servizio di sgombero della neve per ragioni economiche e di sicurezza del traffico;

che contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga assicurato il servizio di sgombero della neve sui Monti di __________ previo esperimento di un sopralluogo che aveva già richiesto inutilmente davanti al Consiglio di Stato;

che, in sostanza, la ricorrente ribadisce ed amplia le censure già sottoposte all'esame del Governo;

che in sede di risposta il municipio di __________, dopo aver precisato di non condividere totalmente la decisione adottata dal precedente esecutivo comunale in carica al momento della decisione, sostiene che i costi per lo sgombero della neve non sarebbero in realtà sproporzionati ed insopportabili per il comune in quanto le residenze secondarie situate nella zona potrebbero beneficiare anch'esse del servizio di pulizia del manto stradale;

che l'Esecutivo comunale, al fine di affrontare la questione della sicurezza della strada e disciplinare la responsabilità in caso di incidente, aderisce alla richiesta della ricorrente di procedere ad un sopralluogo;

che il Consiglio di Stato, dal canto suo, propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione della società ricorrente (art. 209 lett. b; 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che, di principio, l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che però, in ogni caso, l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;

che per la valutazione della fattispecie qui in esame, la verifica dell'esatta situazione dei luoghi, in particolare con riguardo alla sicurezza della strada e delle persone addette alle operazioni di sgombero della neve, si appalesa essenziale dal momento che l'insorgente aveva contestato la pericolosità della strada già dinnanzi all'autorità inferiore;

che il Consiglio di Stato non esperendo il sopralluogo, peraltro insistentemente richiesto dalla ricorrente, non ha accertato in concreto la sussistenza di potenziali pericoli;

che, anche conoscendo l'ubicazione della strada, l'autorità inferiore non poteva ancora pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie;

che una visita in loco, chiesta ora pure dal municipio, si rivela dunque fondamentale ai fini del giudizio;

che, giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore, segnatamente in casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché esperito il sopralluogo - statuisca nuovamente nel merito del ricorso;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 208, 209 lett. b LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 62, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §.     Di conseguenza:

1.1.     la decisione 30 agosto 2000 (n. 3456) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2.     gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo esperimento di un sopralluogo.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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